Costituzione della Repubblica

Titolo III - Rapporti Economici

(omissis)

Art. 44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostruzione delle unità produttive; aiuta la piccola e media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

(omissis)



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Codice Civile
Libro III "Della proprietà" - Titolo II "Della proprietà"
Sezione III "Della bonifica integrale"


Art. 857 Terreni soggetti a bonifica
Per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d’ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell’ordinamento produttivo.

Art. 858 Comprensorio di bonifica e piano delle opere
Il comprensorio di bonifica e il piano generale dei lavori e di attività coordinate sono determinati e pubblicati a norma delle leggi speciali.

Art. 859 Opere di competenza dello Stato
Il piano generale indicato dall’articolo precedente stabilisce quali opere di bonifica siano di competenza dello Stato.


Art. 860 Concorso dei proprietari nella spesa
I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.

Art. 861 Opere di competenza dei privati
I proprietari degli immobili indicati dall’articolo precedente sono obbligati a eseguire, in conformità del piano generale di bonifica e delle connesse direttive di trasformazione agraria, le opere di competenza privata che siano di interesse comune a più fondi o d’interesse particolare a taluno di essi.

Art. 862 c.c. Consorzi di bonifica
All’esecuzione, alla manutenzione e all’esercizio delle opere di bonifica può provvedersi a mezzo di consorzi tra i proprietari interessati. A tali consorzi possono essere affidati l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle altre opere d’interesse comune a più fondi o d’interesse particolare a uno di essi. I consorzi sono costituiti per decreto del Presidente della Repubblica e, in mancanza dell’iniziativa privata, possono essere formati anche d’ufficio. Essi sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la loro attività secondo le norme dettate dalla legge speciale.

Art. 863 Consorzi di miglioramento fondiario
Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica possono essere costituiti anche consorzi per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica. Essi sono persone giuridiche private. Possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell’incremento della produzione, sono riconosciuti d’interesse nazionale con provvedimento dell’autorità amministrativa.


Art. 864 Contributi consorziali
I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l’imposta fondiaria.

Art. 865 Espropriazione per inosservanza degli obblighi
Quando l’inosservanza degli obblighi imposti ai proprietari risulta tale da compromettere l’attuazione del piano di bonifica, può farsi luogo all’espropriazione parziale o totale del fondo appartenente al proprietario inadempiente, osservate le disposizioni della legge speciale. L’espropriazione ha luogo a favore del consorzio, se questo ne fa richiesta, o, in mancanza, a favore di altra persona che si obblighi ad eseguire le opere offrendo opportune garanzie.



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R.D. 13 febbraio 1933, n. 215

Nuove norme per la bonifica integrale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 aprile 1933, n. 79.

Art. 1. - Sono approvate le norme per la bonifica integrale, secondo il testo annesso al presente decreto e vistato d'ordine nostro, dal Ministro proponente.


TESTO DELLE NORME SULLA BONIFICA INTEGRALE
TITOLO I Della bonifica integrale


1. Alla bonifica integrale si provvede per scopi di pubblico interesse, mediante opere di bonifica e di miglioramento fondiario.
Le opere di bonifica sono quelle che si compiono in base ad un piano generale di lavori e di attività coordinate, con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici o sociali, in Comprensori in cui cadano laghi, stagni, paludi e terre paludose, o costituiti da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero da terreni, estensivamente utilizzati per gravi cause d'ordine fisico e sociale, e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo.
Le opere di miglioramento fondiario sono quelle che si compiono a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica.


TITOLO II

Delle bonifiche

Capo I - Della classificazione dei Comprensori e del piano generale di bonifica


2. I Comprensori soggetti a bonifica sono di due categorie. Appartengono alla prima categoria quelli che hanno una eccezionale importanza, specialmente ai fini della colonizzazione, e richiedono, a tale effetto, opere gravemente onerose per i proprietari interessati; appartengono alla seconda tutti gli altri.

Nei Comprensori suddetti sono di competenza dello Stato, in quanto necessari ai fini generali della bonifica:
a) le opere di rimboschimento e ricostituzione di boschi deteriorati, di correzione dei tronchi montani dei corsi di acqua, di rinsaldamento delle relative pendici, anche mediante creazione di prati o pascoli alberati, di sistemazione idraulico-agraria delle pendici stesse, in quanto tali opere siano volte ai fini pubblici della stabilità del terreno e del buon regime delle acque;
b) le opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose o comunque deficienti di scolo;
c) il consolidamento delle dune e la piantagione di alberi frangivento;
d) le opere di provvista di acqua potabile per le popolazioni rurali;
e) le opere di difesa dalle acque, di provvista e utilizzazione agricola di esse;
f) le cabine di trasformazione e le linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica per gli usi agricoli dell'intero Comprensorio o di una parte notevole di esso;
g) le opere stradali, edilizie o d'altra natura che siano di interesse comune del Comprensorio o di una parte notevole di esso;
h) la riunione di più appezzamenti, anche se appartenenti a proprietari diversi, in convenienti unità fondiarie.
Sono di competenza dei proprietari ed obbligatorie per essi tutte le opere giudicate necessarie ai fini della bonifica

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3. Alla classificazione dei Comprensori di bonifica di 1ª categoria si provvede con legge;  a quelli dei Comprensori di 2ª categoria con decreto reale.
In ogni caso, la proposta di classificazione è fatta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici, sentito uno speciale Comitato, costituito con decreto reale, promosso dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Alla classificazione dei terreni di prima categoria si provvede, sentito anche il commissariato per le migrazioni interne e la colonizzazione. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si provvede alla delimitazione del Comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica di cui all'art. 2 e del territorio gravato dall'onere di contributo nella spesa delle opere di competenza statale, quando la spesa stessa non sia a totale carico dello Stato, a sensi del primo comma dell'art. 7 del presente decreto.

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(2) Con l'articolo unico, L. 8 gennaio 1952, n. 32, i territori determinati, ai fini della riforma fondiaria, con D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 66, D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 67, D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 68, D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 69, D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 70, e D.P.R. 27 aprile 1951, n. 264 e D.P.R. 27 aprile 1951, n.265, sono stati classificati comprensori di bonifica di prima categoria.

(3)Vedi D.C.P.S. 10 gennaio 1947, n. 319, riportato al n. C/IV, che istituì un Comitato speciale per la bonifica.


4. Per ciascun Comprensorio classificato deve essere redatto il piano generale di bonifica, il quale contiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e le direttive fondamentali della conseguente trasformazione della agricoltura, in quanto necessarie a realizzare i fini della bonifica e a valutarne i presumibili risultati economici e d'altra natura.

Per i Comprensori di 1ª categoria il piano generale deve corrispondere ai fini della colonizzazione, per quelli ricadenti in zone malariche deve prevedere l'adozione dei mezzi necessari ad impedire la diffusione della malaria e a proteggere da essa i lavoratori adibiti alle opere.

Il piano generale è pubblicato con le modalità stabilite dal regolamento ed è approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste che decide anche dei ricorsi presentati in sede di pubblicazione (5).

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(5) Si veda anche D.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1744


5. I terreni situati in un Comprensorio che, secondo il piano generale di bonifica, occorra vincolare a termini del Titolo I del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (6), s'intendono sottoposti al vincolo 15 giorni dopo la pubblicazione del decreto ministeriale che approva il piano stesso, e che decide sugli eventuali ricorsi, sempre quando il piano contenga la delimitazione delle zone da vincolare.

Qualora il piano non contenga tale delimitazione, il progetto che la contiene è portato a conoscenza del pubblico ed approvato a norma dell'art. 4. L'imposizione del vincolo decorre quindici giorni dopo la pubblicazione del relativo decreto di approvazione.

Dalla data del decreto di approvazione del piano generale di bonifica sono consentiti tutti i mutamenti di destinazione dei terreni, necessari all'attuazione del piano stesso, senza che occorra l'osservanza delle norme del Titolo I del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 (6).

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(6) Che reca norme sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

(6)Che reca norme sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.


6. L'Ispettorato agrario compartimentale ha facoltà di provvedere direttamente agli studi ed alle ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonché alla compilazione del piano stesso.

Per i Comprensori di bonifica interessanti il territorio di due o più regioni la facoltà di cui al precedente comma è riservata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (7).

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(7) Così modificato dall'art. 8, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.


Capo II - Della spesa delle opere e della sua ripartizione


 

7. Le opere di cui all'art. 2, lettera a) e le opere di sistemazione dei corsi di acqua di pianura quando siano da eseguire per la bonifica di Comprensori ricadenti per la maggior parte nella Venezia Giulia, nella Maremma Toscana, nel Lazio, nel mezzogiorno e nelle isole sono a totale carico dello Stato.

La spesa delle altre opere di competenza statale è sostenuta dallo Stato pel 75 per cento nell'Italia settentrionale e centrale, esclusa la Venezia Giuliala Maremma Toscana ed il Lazio, e per l'87,50 per cento in queste e nelle altre regioni.

Nei Comprensori di prima categoria il concorso dello Stato può essere elevato rispettivamente all'84 e al 92%.

Quando dall'esecuzione delle opere di bonifica sia per derivare a Province e a Comuni un risparmio di spese che sarebbero altrimenti a loro carico, lo Stato può esigere un contributo da questi Enti, indipendentemente dalla loro eventuale qualità di proprietari, nei limiti del risparmio presunti e in ogni caso in misura complessivamente non superiore al quarto del contributo statale.

Le opere di sistemazione di corsi di acqua, che servono alla bonifica di Comprensori, non ricadenti per la maggior parte nella Venezia Giulia, nella Maremma Toscana, nel Lazio, nel mezzogiorno e nelle isole, sono disciplinate, nei riguardi dell'onere della spesa, a norma delle leggi sulle opere idrauliche, e con riguardo alla categoria di cui presentino i caratteri.

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8. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce quali categorie di opere di competenza dei proprietari, a termini dell'art. 2, ultimo capoverso, possano ottenere dallo Stato un sussidio o un concorso negli interessi dei mutui (8).

Il sussidio, nella spesa delle opere riconosciute sussidiabili, è normalmente quello stabilito dall'art. 44 del presente decreto.

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(8) Si vedi D.Lgs.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1744, riportato al n. B/IX.


9. Se i risultati economici della bonifica si presentino sicuramente favorevoli, la quota di spesa a carico dello Stato per le opere di competenza statale e il sussidio per quelle di competenza privata possono essere diminuiti, purché in misura tale da non escludere per i proprietari la convenienza della bonifica.

(9).

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(9) Un secondo comma è stato abrogato dall'art. 1 L. 26 novembre 1955, n. 1124.


10. Nella spesa delle opere di competenza statale che non sieno a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza.

Il perimetro di contribuenza, di cui all'art. 3, è reso pubblico col mezzo della trascrizione.

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11. La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a sé stanti, di esse; e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

La ripartizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo accertato il compimento dell'ultimo lotto della bonifica, a termini dell'art. 16.

I criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione, da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Non esistendo consorzi, sono stabiliti direttamente dal Ministero.

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12. La proposta dei criteri di ripartizione, tanto provvisoria che definitiva, della spesa è pubblicata a norma dell'art. 4.

Contro di essa è ammesso ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione.

Contro il provvedimento del Ministero che approva la proposta e decide dei reclami è ammesso soltanto ricorso di legittimità alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

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Capo III - Delle opere di competenza dello Stato

Sezione I - Dell'esecuzione delle opere


 

13. Alla esecuzione delle opere di competenza statale, necessarie all'attuazione del piano generale della bonifica, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direttamente o per concessione.

La concessione è accordata al consorzio dei proprietari dei terreni da bonificare o al proprietario della maggior parte dei terreni anzidetti; solo in difetto d'iniziative dei proprietari, la concessione può esser fatta a Province, Comuni e loro consorzi.

Tuttavia, anche quando esistano iniziative dei proprietari, la concessione delle opere di rimboschimento e correzione di tronchi montani di corsi d'acqua può essere fatta a Province, Comuni e loro consorzi o a concessionari della costruzione di laghi e serbatoi artificiali, e quella delle grandi arterie stradali o delle opere di provvista di acqua potabile, alle Province o ai Comuni.

Qualora la concessione non sia fatta ai proprietari singoli o consorziati, prima di accordarla, deve essere sentito il parere della Federazione provinciale degli agricoltori.

Il decreto di concessione delle opere da eseguire nei Comprensori di prima categoria può imporre l'impiego di mano d'opera immigrata (10) .

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(10) Al riguardo, l'art. 24, D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534, sul decentramento del Ministero dei lavori pubblici, il cui secondo comma è stato così sostituito dall'art. 7 L. 23 marzo 1964, n. 134, ha così disposto:

«Art. 24. Per le opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani eseguite direttamente ai sensi dell'art. 13 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 4 del R.D. 27 settembre 1929, n. 1726, si applicano le disposizioni relative alle attribuzioni che, nelle materie di competenza del Ministero dei lavori pubblici, sono devolute agli organi consultivi ed agli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici. A tale effetto, le norme relative alle attribuzioni del Ministro e dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici contenute nelle disposizioni di cui al presente decreto, si intendono riferite, nei confronti delle opere suddette, al Ministro ed all'Amministrazione centrale dell'agricoltura e delle foreste.

Per le opere da eseguire in concessione, ferma restando la competenza del Ministro per l'agricoltura e le foreste per l'emanazione dell'atto di concessione e dei seguenti provvedimenti, il limite di competenza indicato per il Comitato tecnico amministrativo dal secondo comma dell'articolo 20 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con modificazione con la legge 3 febbraio 1951, n. 164, è elevato a lire 200 milioni.

Nulla è innovato alla competenza dell'ispettore generale del Genio civile».


14. È vietata la subconcessione delle opere concesse dallo Stato.

È subordinata a nulla osta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita l'Associazione nazionale dei consorzi, l'efficacia delle convenzioni con le quali il concessionario di un lotto di opere si impegni ad affidare ad un'unica impresa la progettazione e l'esecuzione od anche la sola esecuzione di lotti successivi.

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15. Quando all'esecuzione delle opere provveda direttamente lo Stato, la determinazione delle quote a carico degli Enti e proprietari interessati è fatta provvisoriamente in base alla spesa prevista nei progetti esecutivi dei lavori, salvo liquidazione sulla base della spesa effettivamente occorsa, dopo il compimento dei singoli lotti, accertato ai termini dell'art. 16.

Le quote di contributo sono pagabili in annualità non minori di 5, né maggiori di 50, comprensive di capitale e di interesse, da calcolarsi a norma del R.D.L. 22 ottobre 1932, n. 1378 (11).

Le annualità decorrono dal 1° gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione della spesa.

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(11) Recante norme sulla determinazione del tasso di interesse da adottare per il calcolo delle annualità per opere a pagamento differito.


Sezione II - Del compimento e della manutenzione delle opere


 

16. L'Ispettorato agrario compartimentale accetta il compimento dei singoli lotti a mano a mano che risultino capaci di funzionare utilmente. Nell'accertare il compimento dell'ultimo lotto fissa il termine dopo il quale dovrà procedersi alla revisione dei risultati generali delle opere e alla dichiarazione di ultimazione della bonifica.

Tale dichiarazione è fatta con decreto dell'Ispettore agrario compartimentale.

Per i comprensori che interessino il territorio di due o più regioni, agli adempimenti anzidetti provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste (12).

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(12) Così sostituito dall'art. 9 D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.


17. La manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza statale, sono a carico dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza, a partire dalla data della dichiarazione di compimento di ciascun lotto.

Quando per la bonifica sieno state eseguite opere idrauliche, di navigazione interna e stradali, la manutenzione è a carico dello Stato e degli altri Enti obbligati secondo le leggi relative, a partire dalla data della dichiarazione di compimento delle opere stesse, che, in questo caso, sarà omessa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri Ministeri interessati.

Con lo stesso provvedimento ministeriale o con altro successivo, può tuttavia disporsi che la manutenzione delle strade, che non siano statali, sia curata dal consorzio dei proprietari interessati nella bonifica, e, in tal caso, il Ministro per l'agricoltura e le foreste stabilisce, di sessennio in sessennio, la somma che l'Ente, obbligato alla manutenzione secondo le leggi stradali, deve annualmente rifondere al consorzio di bonifica.

Per la manutenzione delle opere di imboschimento e delle altre previste alla lettera a) dell'art. 2, nonché per la disciplina del godimento dei terreni imboscati e rinsaldati, valgono le norme del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (13).

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(13) Recante norme sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.


18. Quando la manutenzione e l'esercizio delle opere siano a carico dei proprietari, vi provvede il consorzio appositamente costituito o quello già esistente per l'esecuzione delle opere.

Spetta allo Stato di stabilire il momento della consegna delle opere al consorzio agli effetti della manutenzione, salvo che le opere da mantenere siano state eseguite, per concessione, dal consorzio, nel quale caso la consegna s'intende fatta con l'emanazione del decreto di compimento dei singoli lotti ai sensi dell'art. 16.

Alle spese di manutenzione delle opere, dalla data del decreto di compimento a quella di consegna delle opere compiute, provvede lo Stato, salvo rimborso da parte dei proprietari interessati.

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19. Qualora non sia costituito il consorzio, e la manutenzione e l'esercizio delle opere siano curati dallo Stato, l'Ispettorato agrario compartimentale provvede alla determinazione dei criteri di riparto, fra i proprietari interessati, della spesa di manutenzione e di esercizio delle opere.

Per i comprensori che interessino il territorio di due o più regioni provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per la pubblicazione della relativa proposta e la decisione degli eventuali reclami si applicano le norme dell'art. 12 (14) .

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(14) Così sostituito dall'art. 10 D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.


20. A partire dalla dichiarazione finale di ultimazione della bonifica a sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 16, lo Stato non contribuisce ulteriormente nella spesa delle opere che successivamente si rendessero necessarie, fatta eccezione per quella occorrente alla ricostruzione degli impianti meccanici per il prosciugamento o l'irrigazione dei terreni, quando la necessità della ricostruzione non dipenda, a giudizio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da deficiente manutenzione.

Per la ricostituzione degli impianti suddetti i Consorzi hanno l'obbligo di costituire apposito fondo, da depositarsi e vincolarsi nei modi che saranno stabiliti dal Ministero.

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21. I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali.

Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette (14/a) (14/cost) (15/cost).

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(14/a) Con sentenza 23-26 febbraio 1998, n. 26 (Gazz. Uff. 4 marzo 1998, n. 9 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, secondo comma, nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, non consente all'autorità giurisdizionale ordinaria - nell'ipotesi in cui il debitore contesti l'esistenza o l'entità del credito - di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ai contributi nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica.

(14/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-22 luglio 1998, n. 318 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 59, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 19-28 dicembre 2001, n. 443 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2002, n. 1, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 59 e 21 sollevate in riferimento, rispettivamente, all'art. 2 ed agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione.

(15/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-31 marzo 2000, n. 93 (Gazz. Uff. 5 aprile 2000, n. 15, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97 e 113 della Costituzione.


Capo IV - Della ricomposizione delle proprietà frammentate (15)


 

22. Qualora nei territori, già classificati come Comprensori di bonifica idraulica di prima categoria, di trasformazione fondiaria o di sistemazione montana e riconosciuti come Comprensori di bonifica a termini del presente decreto, si abbiano zone nelle quali sia un numero considerevole di proprietari di cui ciascuno possegga due o più appezzamenti, non contigui e non costituenti singolarmente convenienti unità fondiarie, il Consorzio concessionario delle opere può, se sia assolutamente indispensabile ai fini della bonifica e ne abbia preventiva autorizzazione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, procedere, secondo un apposito piano di sistemazione, alla riunione di detti appezzamenti, per dare ad ogni proprietario, in cambio dei suoi terreni, un appezzamento unico e, se convenga, più di uno, meglio rispondenti ai fini della bonifica.

Gli eventuali aumenti e diminuzioni nel totale della superficie produttiva, derivanti dalla nuova sistemazione, andranno a vantaggio o a carico dei proprietari in proporzione del valore iniziale dei loro terreni.

Il conguaglio in danaro per la differenza di valore, in più o in meno, dei terreni scambiati, dovrà possibilmente essere evitato ed in ogni caso non superare il 30% del valore complessivo dei terreni di ciascun proprietario (15/a).

Delle servitù che saranno estinte o costituite si terrà conto nella valutazione dei singoli appezzamenti.

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(15) Vedi, anche, art. 8 L. 12 febbraio 1942, n. 183, riportata al n. B/VII.

(15/a) Comma così modificato dall'art. 25, L. 17 maggio 1999, n. 144, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).


23. Sono esclusi dalla riunione, oltre i terreni che già costituiscono convenienti unità fondiarie:

1° gli appezzamenti forniti di casa di abilitazione civile e colonica;

2° i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenza dei medesimi;

3° le aree fabbricabili;

4° gli orti, i giardini i parchi;

5° i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali;

6° i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi;

7° i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione e singolarità di coltura presentino carattere di spiccata individualità.

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24. Il piano di sistemazione non deve comprendere la costruzione o il riattamento di case coloniche o di abitazioni civili e deve evitare che i terreni fomiti di sorgenti siano attribuiti a persone diverse da quelle che li possedevano, e che i boschi siano permutati allorché presentino sensibili differenze rispetto alla specie, qualità e maturità.

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25. I diritti reali, escluse le servitù prediali, sono trasferiti sui terreni assegnati in cambio.

Le servitù prediali sono abolite, conservate e create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione: quelle già esistenti e non espressamente indicate nel piano, come conservate, s'intendono abolite.

Gli altri diritti reali di godimento, che non siano costituiti su tutti i terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti soltanto su una parte determinata del fondo assegnato in cambio, che corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano.

Le ipoteche che non siano costituite su tutti i terreni dello stesso proprietario graveranno sul fondo di nuova assegnazione per una quota parte, corrispondente in valore ai terreni su cui erano costituite.

In caso di esproprio, il fondo sarà espropriato per intero e il creditore ipotecario troverà collocazione, per il suo credito, solo sulla parte del prezzo corrispondente alla quota soggetta all'ipoteca.

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26. Il piano di riordinamento, oltre la descrizione analitica e motivata della nuova sistemazione dei terreni, dovrà contenere:

a) l'indicazione dei terreni da sistemare;

b) l'indicazione dei diritti reali preesistenti col nome dei relativi titolari, sulla base delle denunzie dei proprietari e delle risultanze dei pubblici registri, nonché la determinazione della parte dei terreni su cui devono essere trasferiti i diritti indicati nell'articolo precedente;

c) l'elenco descrittivo delle servitù prediali richieste dalla sistemazione, anche se corrispondano a quelle preesistenti;

d) la descrizione delle opere d'interesse comune, necessarie per la riunione dei fondi e la migliore utilizzazione di essi;

e) l'indicazione dei conguagli eventualmente dovuti;

f) il preventivo della spesa e della ripartizione di essa.

Il piano deve essere compilato, per quanto è possibile, d'accordo con i proprietari interessati, e depositato presso la segreteria del Comune in cui è situata la maggior parte dei terreni da sistemare.

Dell'effettuato deposito deve essere data notizia entro 15 giorni, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai proprietari interessati, ai creditori ipotecari e agli altri titolari di diritti reali di cui alla lettera b), con espressa menzione del diritto di reclamo di cui all'articolo seguente.

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27. Contro il piano è ammesso reclamo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste da proporsi, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data in cui l'interessato ha ricevuto l'avviso prescritto dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

I reclami devono essere presentati alla segreteria del Comune ove fu fatto il deposito, che ne rilascerà ricevuta.

De corso il termine anzidetto, il Podestà (16) rimetterà al Ministero il piano e tutti i reclami pervenuti.

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(16)Ora il Sindaco.


28. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvede all'approvazione del piano e decide sui reclami, sentita una Commissione di tecnici e di giurisperiti, nominata con D.M.

Dell'approvazione del piano è data notizia al consorzio, delle decisioni sui reclami è data notizia agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro il provvedimento di approvazione del piano non è ammesso gravame in via amministrativa.

È fatta salva l'ordinaria competenza dell'autorità giudiziaria per la tutela dei diritti degli interessati.

L'autorità giudiziaria non può, tuttavia, con le sue decisioni, provocare una revisione del piano, ma soltanto procedere ad una conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati.

Il credito relativo a questo risarcimento è privilegiato sopra qualunque altro.

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29. L'approvazione del piano produce senz'altro i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché la costituzione di tutte le servitù prediali, imposte nel piano stesso.

Il provvedimento di approvazione del piano di riordino, che determina i trasferimenti di cui al primo comma, costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili trasferiti. Alla trascrizione si applicano le agevolazioni previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili della Cassa per la formazione della proprietà contadina, alla quale fanno carico i relativi oneri. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono regolate le modalità di concessione delle agevolazioni e di versamento dalla suddetta Cassa all'entrata del bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alle agevolazioni medesime (16/a).

Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva la possibilità prevista dal penultimo comma dell'articolo 28 per coloro che dimostrino in giudizio la titolarità, sui beni assegnati, di diritti reali diversi da quelle contemplati nel piano di riordinamento di vedere tali diritti accertati dall'autorità giudiziaria (16/b).

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(16/a) Comma aggiunto dall'art. 25, L. 17 maggio 1999, n. 144, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).

(16/b) Comma aggiunto dall'art. 114, comma 26, L. 23 dicembre 2000, n. 388.


30. Quando dopo l'approvazione del piano, si verifichino eventi naturali di tale gravità da rendere necessaria la modificazione di esso, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su richiesta del consorzio, può ordinare la revisione, fissandone il termine e sospendere, se del caso, in tutto od in parte, l'esecuzione dei lavori.

Depositato il nuovo piano nel termine anzidetto, si fa luogo alla procedura indicata negli artt. 26, 27 e 28.

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31. Qualora pendano o insorgano tra privati controversie la cui soluzione possa determinare una diversa distribuzione dei terreni e, prima dell'attuazione del piano, siano decise con sentenza passata in giudicato, le parti possono chiedere la revisione del piano stesso.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste decide sulla istanza, sentita la Commissione di cui all'art. 28.

La sua decisione non è suscettibile di alcun gravame in via amministrativa.

Qualora non si proceda alla revisione del piano, i diritti, riconosciuti dall'autorità giudiziaria, sono convertiti e liquidati in danaro. Il credito relativo a questo risarcimento è privilegiato sopra qualunque altro.

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32. Il possesso dei fondi di nuova assegnazione deve conseguirsi di regola all'inizio dell'annata agraria, successiva a quella in cui il piano abbia avuto completa esecuzione.

Fino alla consegna, chi ha il possesso dei fondi ne fa propri i prodotti e risponde dei danni, esclusi quelli cagionati da caso fortuito o forza maggiore.

Con la consegna si risolvono gli affitti in corso senza che con ciò si dia luogo ad indennizzo.

Tutti i pagamenti da farsi per evitare pregiudizi economici tra le parti, in conseguenza dei frutti pendenti, del diverso stato di fertilità dei fondi e di altre cause, devono essere eseguiti al momento della consegna. In caso di controversie sulla valutazione e liquidazione dei pregiudizi economici suddetti, il consorzio procede, per mezzo dei suoi tecnici, alla descrizione dello stato di consistenza dei fondi e determina la somma che provvisoriamente deve essere pagata al momento della consegna.

I pagamenti per conguagli devono essere fatti al consorzio il quale verserà le somme ricevute agli aventi diritto.

Quando il conguaglio sia dovuto al proprietario di un fondo su cui gravi un diritto reale di godimento, la somma relativa sarà investita in titoli del debito pubblico vincolati a favore del titolare del diritto suddetto; quando invece sia dovuto per un diritto reale di garanzia esistente sul fondo, la somma sarà depositata presso un istituto di credito, designato dal Ministero dell'agricoltura, e vincolata anch'essa a favore del titolare di questo diritto.

Al pagamento per conguaglio è consentito di provvedere con operazioni di credito agrario, a sensi dell'art. 3, n. 2, del R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1509 (17).

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(17) Che reca norme sul riordinamento del credito agrario.


33. Il provvedimento di approvazione del piano di sistemazione deve essere trascritto a cura del consorzio, entro 30 giorni dalla sua data, presso la conservatoria delle ipoteche (18) nella cui circoscrizione sono situati i beni.

A cura del consorzio deve essere altresì provveduto alle volture catastali e alla pubblicità dei passaggi delle ipoteche sui fondi di nuova assegnazione. Tale pubblicità è fatta mediante annotazione a margine o in calce all'iscrizione originaria, con l'indicazione del fondo di nuova assegnazione o della quota parte di esso, se l'ipoteca debba gravare su questa.

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(18) Ora dei Registri immobiliari.


34. Qualora nei Comprensori di bonifica siano zone con numero considerevole di piccoli appezzamenti, appartenenti in massima parte a proprietari diversi, il consorzio concessionario delle opere di bonifica, allo scopo di provvedere con detti terreni alla costituzione di convenienti unità fondiarie, dovrà, ove sia indispensabile ai fini della bonifica, compilare un piano di riordinamento della zona, in guisa da formare, con la riunione di vari appezzamenti, le unità fondiarie anzidette, da assegnarsi a quelli dei proprietari che offrano un prezzo maggiore. Il prezzo di base per la gara sarà stabilito con i criteri dettati nel secondo capoverso dell'art. 42.

Il consorzio, nel preparare il piano di riordinamento, può anche prevedere che i proprietari conservino la proprietà dei terreni concorrenti alla costituzione di un'unità fondiaria, sempre che essi s'impegnino validamente a provvedere in comune alla coltivazione ed al miglioramento dell'unità fondiaria, almeno fino al compimento della bonifica.

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35. Allo scopo di evitare smembramenti di fondi in conseguenza dell'esecuzione delle opere di bonifica o di provvedere ad una migliore sistemazione delle unità fondiarie, il consorzio può stabilire un piano di rettificazione di confini o di arrotondamento di fondi da attuarsi mediante permute fra proprietari interessati.

Per la preparazione, approvazione e attuazione del piano di riordinamento, previsto in questo articolo e in quello precedente, valgono, in quanto trovino applicazione, le norme stabilite negli articoli del presente capo.

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36. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai terreni di pertinenza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

All'approvazione del piano si provvede di concerto col Ministro per le finanze, se il riordinamento riguardi terreni di pertinenza dello Stato e di concerto col Ministro per l'interno, se si tratti di terreni appartenenti a Province o a Comuni.

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37. I trasferimenti, i pagamenti, le trascrizioni e in genere tutti gli atti da compiersi in esecuzione del presente capo sono esenti da bollo (19) e soggetti alla tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10 (20), salvi gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche (21) e i diritti devoluti al personale degli Uffici distrettuali delle imposte e del catasto.

Non è devoluto alcun contributo di miglioria in dipendenza della esecuzione dei piani di sistemazione, previsti negli artt. 22, 34 e 35.

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(19) Si veda ora art. 47, primo comma, D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, recante nuove norme sull'imposta di bollo.

(20) Si veda ora art. 1, L. 21 luglio 1961, n. 707, che ha elevato a L. 1000 ciascuna le tasse fisse minime di registro e ipotecarie, e art. 2 della stessa legge che contiene altre disposizioni in materia.

(21) Ora dei Registri immobiliari.


Capo V - Delle opere di competenza privata


 

38. Nei Comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire, coi sussidi previsti dall'art. 8, le opere di interesse particolare dei propri fondi, in conformità delle direttive del piano generale di bonifica e nel termine fissato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nei Comprensori di prima categoria può esser fatto obbligo ai proprietari di impiegare famiglie coloniche immigrate.

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39. Le locazioni in corso, in quanto la loro permanenza sia in contrasto con le direttive del piano generale di bonifica, s'intendono risolute senza indennizzo.

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40. Alle aziende agrarie che nei perimetri di bonifica si propongano di sperimentare, sotto il controllo dello Stato, nuovi ordinamenti riconosciuti conformi ai fini di essa, possono essere concessi, oltre gli ordinari sussidi alle opere di cui all'art. 8, particolari premi di incoraggiamento(22).

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(22) Con l'art. 2, L. 15 aprile 1942, n. 515, è stato così disposto:

«Art. 2. I premi previsti dall'art. 40 del R.D.L. 13 febbraio 1933, n. 215, possono essere concessi anche a favore di consorzi di bonifica e di enti di colonizzazione che si propongano, d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate, di provvedere alla preparazione tecnica dei dirigenti e delle maestranze agricole in determinati Comprensori di bonifica nei quali lo sviluppo delle opere pubbliche e private consentirebbe l'introduzione di nuovi ordinamenti produttivi, ma questi incontrino ostacoli nelle tradizioni e nella deficiente preparazione tecnica dell'ambiente agrario.

In difetto di iniziative di questi enti, i premi possono essere concessi anche a società esercenti industrie agrarie nel Comprensorio di bonifica o filiazioni di esse appositamente costituite, quando nelle condizioni previste dal precedente comma, si propongano di promuovere la preparazione tecnica necessaria alla coltivazione di piante industriali, utili alla introduzione dei nuovi ordinamenti previsti per la bonifica».


41. All'esecuzione delle opere di bonifica di competenza privata, i proprietari, che non intendano provvedervi direttamente, possono chiedere che provveda il consorzio, il quale è tenuto ad assumerla (23).

39. Le locazioni in corso, in quanto la loro permanenza sia in contrasto con le direttive del piano generale di bonifica, s'intendono risolute senza indennizzo.

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40. Alle aziende agrarie che nei perimetri di bonifica si propongano di sperimentare, sotto il controllo dello Stato, nuovi ordinamenti riconosciuti conformi ai fini di essa, possono essere concessi, oltre gli ordinari sussidi alle opere di cui all'art. 8, particolari premi di incoraggiamento (22).

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(22) Con l'art. 2, L. 15 aprile 1942, n. 515, è stato così disposto:

«Art. 2. I premi previsti dall'art. 40 del R.D.L. 13 febbraio 1933, n. 215, possono essere concessi anche a favore di consorzi di bonifica e di enti di colonizzazione che si propongano, d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate, di provvedere alla preparazione tecnica dei dirigenti e delle maestranze agricole in determinati Comprensori di bonifica nei quali lo sviluppo delle opere pubbliche e private consentirebbe l'introduzione di nuovi ordinamenti produttivi, ma questi incontrino ostacoli nelle tradizioni e nella deficiente preparazione tecnica dell'ambiente agrario.

In difetto di iniziative di questi enti, i premi possono essere concessi anche a società esercenti industrie agrarie nel Comprensorio di bonifica o filiazioni di esse appositamente costituite, quando nelle condizioni previste dal precedente comma, si propongano di promuovere la preparazione tecnica necessaria alla coltivazione di piante industriali, utili alla introduzione dei nuovi ordinamenti previsti per la bonifica».


41. All'esecuzione delle opere di bonifica di competenza privata, i proprietari, che non intendano provvedervi direttamente, possono chiedere che provveda il consorzio, il quale è tenuto ad assumerla (23).

Qualora il proprietario non anticipi totalmente i mezzi finanziari occorrenti il consorzio può provvedervi col credito, ma in nessun caso la somma da mutuare può eccedere il 60% del valore del fondo da migliorare, aumentato del valore dei miglioramenti e diminuito dell'importo dei crediti garantiti dalle ipoteche iscritte anteriormente alla stipulazione del mutuo.

Il credito del consorzio verso il proprietario del fondo migliorato per l'ammontare della somma mutuata e in genere della spesa sostenuta per l'esecuzione delle opere è garantito da privilegio speciale sopra il fondo migliorato. Il privilegio non sussiste se non quando è iscritto nel registro speciale tenuto dalla Conservatoria delle ipoteche (21) a termini dell'art. 9 lettera c) della L. 5 luglio 1928, n. 1760. Esso prende grado dopo quello dello Stato per i crediti indicati nell'art. 1962 del codice civile (24), ma non può pregiudicare le ipoteche e i diritti reali di ogni genere, acquistati sul fondo dai terzi prima di tale iscrizione (25).

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(23) Vedi art. 26, L. 2 giugno 1961, n. 454, recante norme sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

(21) Ora dei Registri immobiliari.

(24) Ora artt. 2771 e 2772 del codice civile 1942.

(25) Si riportano agli articoli 15 e 16, L. 29 luglio 1957, n. 634, recanti modifiche all'ultima parte dell'art. 41:

«Art. 15. Il terzo comma dell'art. 41 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, è modificato nel senso che il credito del consorzio di bonifica verso i proprietari per la esecuzione di opere di competenza privata, siano esse comuni a più fondi o particolari ad un dato fondo, è equiparato ai contributi spettanti al consorzio per la esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza statale, agli effetti della riscossione con le norme e i privilegi vigenti per l'imposta fondiaria, secondo quanto è stabilito nell'art. 21 dello stesso decreto.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui i crediti dei Consorzi verso i proprietari dipendono dall'esecuzione di opere di competenza privata, assunta d'ufficio in base all'art. 42 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

«Art. 16. Su richiesta dei proprietari interessati i Consorzi possono assumere l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo, anche in attesa della formazione e del completamento del piano generale di bonifica o della sua approvazione, sempre che le opere siano sussidiate in quanto necessarie ai fini della bonifica, a termini dell'art. 2 e dell'art. 8 del

Qualora il proprietario non anticipi totalmente i mezzi finanziari occorrenti il consorzio può provvedervi col credito, ma in nessun caso la somma da mutuare può eccedere il 60% del valore del fondo da migliorare, aumentato del valore dei miglioramenti e diminuito dell'importo dei crediti garantiti dalle ipoteche iscritte anteriormente alla stipulazione del mutuo.

Il credito del consorzio verso il proprietario del fondo migliorato per l'ammontare della somma mutuata e in genere della spesa sostenuta per l'esecuzione delle opere è garantito da privilegio speciale sopra il fondo migliorato. Il privilegio non sussiste se non quando è iscritto nel registro speciale tenuto dalla Conservatoria delle ipoteche (21) a termini dell'art. 9 lettera c) della L. 5 luglio 1928, n. 1760. Esso prende grado dopo quello dello Stato per i crediti indicati nell'art. 1962 del codice civile (24), ma non può pregiudicare le ipoteche e i diritti reali di ogni genere, acquistati sul fondo dai terzi prima di tale iscrizione (25).

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(23) Vedi art. 26, L. 2 giugno 1961, n. 454, recante norme sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

(21) Ora dei Registri immobiliari.

(24) Ora artt. 2771 e 2772 del codice civile 1942.

(25) Si riportano agli articoli 15 e 16, L. 29 luglio 1957, n. 634, recanti modifiche all'ultima parte dell'art. 41:

«Art. 15. Il terzo comma dell'art. 41 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, è modificato nel senso che il credito del consorzio di bonifica verso i proprietari per la esecuzione di opere di competenza privata, siano esse comuni a più fondi o particolari ad un dato fondo, è equiparato ai contributi spettanti al consorzio per la esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza statale, agli effetti della riscossione con le norme e i privilegi vigenti per l'imposta fondiaria, secondo quanto è stabilito nell'art. 21 dello stesso decreto.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui i crediti dei Consorzi verso i proprietari dipendono dall'esecuzione di opere di competenza privata, assunta d'ufficio in base all'art. 42 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

«Art. 16. Su richiesta dei proprietari interessati i Consorzi possono assumere l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo, anche in attesa della formazione e del completamento del piano generale di bonifica o della sua approvazione, sempre che le opere siano sussidiate in quanto necessarie ai fini della bonifica, a termini dell'art. 2 e dell'art. 8 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

Ai crediti dei consorzi verso i proprietari si applica il disposto del precedente articolo».


42. Quando il termine assegnato ai proprietari per la esecuzione delle opere di interesse dei loro fondi sia scaduto, o quando, prima della scadenza, già risulti impossibile l'esecuzione delle opere entro il termine stesso, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, obbliga il consorzio ad eseguire le opere a spese dei proprietari, ovvero espropria gli immobili dei proprietari inadempienti a favore degli enti di riforma agraria, dell'Ente di irrigazione di Puglia e Lucania, dell'Opera nazionale combattenti o altri enti similari (26).

L'indennità di espropriazione è determinata in base al reddito netto dominicale, presumibile come normale, dei terreni da espropriarsi, nelle condizioni in cui si trovano all'atto dell'espropriazione, capitalizzato al saggio risultante dal frutto medio del consolidato 5%, nei dodici mesi precedenti, con uno scarto massimo del mezzo per cento.

Ove il consorzio non chieda l'espropriazione, il Ministero può egualmente disporla a favore di altri che s'impegni, con adeguata garanzia, ad eseguire le opere dovute in tal caso; determina, con i criteri indicati, l'indennità di espropriazione e in base ad essa apre una gara per l'acquisto dell'immobile. A parità di offerta, è preferito il proprietario di altro terreno del Comprensorio (27).

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(26) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 30 luglio 1957, n. 667 (Gazz. Uff. 8 agosto 1957, n. 197). L'art. 1 di detta legge ha autorizzato la spesa di lire 50 miliardi per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica ai sensi del presente decreto.

(27) Vedi artt. 1, 2 e 6, L. 12 febbraio 1942, n. 183, riportata al n. B/VII di questa voce.


TITOLO III

Dei miglioramenti fondiari indipendenti da un piano generale di bonifica (28)


43. Possono essere sussidiate dal Ministero dell'agricoltura e foreste, o agevolate con mutui godenti del concorso dello Stato negli interessi, le opere di sistemazione idraulica e idraulico-agraria dei terreni; di ricerca, provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo o potabile, la costruzione ed il riattamento di strade poderali e interpoderali e le teleferiche che possano sostituirle; le costruzioni e i riattamenti di fabbricati o borgate rurali; i dissodamenti con mezzi meccanici e con esplosivi; le opere occorrenti per la trasformazione da termica ad elettrica dell'energia motrice degli impianti idrovori; le opere di miglioramento fondiario dei pascoli montani, le piantagioni, e in genere ogni miglioramento fondiario, eseguibile a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica.

Possono pure essere sussidiati:
a) gli impianti di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione di energia elettrica ad uso agricolo, nonché i macchinari elettrici di utilizzazione della energia;

b) gli apparecchi meccanici per il dissodamento dei terreni.

Il sussidio per l'acquisto di macchinario o di altre cose mobili può essere concesso soltanto se il richiedente s'impegni, con adeguate garanzie, a non distoglierli dal previsto impiego prima che sia trascorso il termine prescritto dal Ministero.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la sezione agraria forestale del Consiglio provinciale dell'economia corporativa (29) potrà limitare per ciascuna Provincia o parte di Provincia le categorie di opere che possono godere del sussidio o del concorso negli interessi dei mutui. Sentita la sezione stessa, determinerà le zone comprendenti i pascoli da considerare montani.

Ai fini dei sussidi o dei concorsi negli interessi dei mutui previsti dal presente articolo, all'approvazione dei progetti, agli accertamenti di collaudo, alla liquidazione e al pagamento dei sussidi o concorsi per opere di miglioramento fondiario comportanti la spesa preventivata fino a lire 30 milioni, provvede l'Ispettore agrario compartimentale (31).

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(28) Con l'art. 1, D.Lgs.P. 22 giugno 1946, n. 33, è stato disposto:

«Per i lavori di ricostruzione e di riparazione delle opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate da eventi bellici, i sussidi previsti dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, possono essere elevati fino al 45% della spesa.

Per le zone particolarmente danneggiate, che saranno determinate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro, la misura dei detti sussidi potrà essere ulteriormente elevata fino al 60% della spesa».

Con l'articolo unico, L. 18 dicembre 1959, n. 1117, è stato inoltre disposto:

«Il sussidio di cui agli articoli 43 e seguenti del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni, è elevato sino al 50% della spesa per la costruzione di piccoli laghi e degli impianti necessari all'utilizzazione dell'acqua invasata destinata all'irrigazione ed alla fertirrigazione dei terreni».

(29) Ora, Camera di commercio, industria ed agricoltura, ai sensi del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

(31) Comma aggiunto dall'art. 11, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.


44. Il sussidio dello Stato per le opere di cui all'articolo precedente è normalmente del terzo della spesa, ma può essere portato fino al 38% (32) quando si tratti di miglioramenti fondiari di pascoli montani o quando le opere sussidiabili ricadono nell'Italia meridionale, nelle isole, nella Venezia Giulia, nella Maremma Toscana o nel Lazio.

Nella spesa di costruzione degli acquedotti rurali lo Stato concorre nella misura del 75%.

Nella spesa di impianto di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica ad uso agricolo, lo Stato concorre nella misura del 45%, e nella spesa dei macchinari elettrici di utilizzazione della energia stessa o di apparecchi meccanici di dissodamento nella misura del 25%.

Tuttavia, in relazione ai prevedibili risultati del miglioramento fondiario, il contributo dello Stato può essere diminuito fino al 10% della spesa dell'opera.

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(32) Si veda, anche, art. 3, L. 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani e le modificazioni, in ordine alle autorizzazioni di spesa, di cui all'art. 2, L. 11 aprile 1953, n. 309, e all'art. 8, L. 2 giugno 1961, n. 454, recante norme nel piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.


45. Qualora il sussidio o il credito di favore previsto dall'art. 43 venga accordato a chi non sia proprietario o possessore dei terreni migliorati e l'opera, l'impianto o l'apparecchio sussidiato siano suscettibili di esercizio lucrativo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fissa le modalità di determinazione delle tariffe di uso e di periodica revisione delle medesime, nonché eventualmente le modalità di riscatto da parte dei proprietari interessati.

Se si tratta di opere irrigue, il Ministero può imporre a carico dei terreni suscettibili di irrigazione il contributo di miglioria previsto dagli artt. 48, n. 2, e 56 del R.D.L. 9 ottobre 1919, numero 2161 (33).

Le facoltà attribuite dal presente articolo al Ministero per l'agricoltura e per le foreste saranno esercitate sempreché eguale ingerenza non sia stata riservata al Ministero dei lavori pubblici, in sede di concessione di derivazione d'acqua pubblica, a termini delle vigenti leggi sulle acque.

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(33) Si veda l’ art. 73, n. 2, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, recante disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici, con le modificazioni di cui al D.Lgs.C.P.S. 30 settembre 1947, n. 1276, nonché art. 83 stesso decreto.


46. Non possono essere concessi mutui e prestiti di miglioramento, col concorso dello Stato negli interessi, se non per le opere e per le spese di cui all'art. 43.

Nulla è tuttavia innovato per le operazioni di credito agrario di miglioramento, di cui all'art. 3, ultimo comma nn. 1 e 2 della L. 29 luglio 1927, n. 1509 (34).

Quando il concorso dello Stato negli interessi, ragguagliato in capitale, sia inferiore al sussidio riconosciuto assegnabile a termini dei precedenti articoli, può essere concessa, come sussidio, la differenza.

Quando il suddetto concorso risulti invece superiore, esso potrà venire ridotto fino ad eguagliare il sussidio riconosciuto assegnabile.

È tuttavia consentito il cumulo dell'intero sussidio con il concorso nel pagamento degli interessi, nei mutui di cui agli artt. 78 e 80 (35).

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(34) Recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario.

(35) Per la disciplina dei contributi e dei mutui agevolati, vedi anche artt. 8 e seguenti, L. 2 giugno 1961, n. 454, recanti norme nel piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.


47. Il Ministero dell'agricoltura è autorizzato a compiere e a sussidiare gli studi e le ricerche, anche sperimentali, occorrenti per il migliore indirizzo tecnico delle opere sussidiabili a termini degli articoli precedenti.

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TITOLO IV

Dei lavori e degli interventi antianofelici


 

48. Alla soppressione delle condizioni di suolo che tendono a determinare o ad aggravare le cause di malaricità si provvede con:

a) lavori di sistemazione di scoli e soppressione di ristagni di acqua;

b) lavori di riserbo e di manutenzione di raccolte di acqua;

c) interventi antianofelici nelle acque scoperte.

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49. I lavori e gli interventi antianofelici, compiuti nei Comprensori di bonifica, durante l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato, sono considerati come complementari di esse e sottoposti al medesimo regime giuridico.

Quelli compiuti nei Comprensori di bonifica, dopo l'ultimazione di essa, possono essere assunti dallo Stato, ma sono a totale carico dei proprietari dei terreni in cui vengono eseguiti.

Con l'approvazione del progetto da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, essi acquistano il carattere e godono dei vantaggi delle opere di pubblica utilità, e la spesa relativa diviene obbligatoria per i proprietari dei terreni.

Per i lavori previsti alle lettere a) e c) dell'articolo precedente, il Ministero può tuttavia concorrere nella spesa, con sussidio a termini del primo comma dell'art. 44.

Al contributo dei proprietari nella parte di spesa non coperta dal sussidio si applicano le disposizioni dell'art. 21.

Con apposito regolamento saranno stabiliti i criteri per la ripartizione del carico fra i proprietari, obbligati per una stessa opera o per un medesimo gruppo di opere.

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50. Chiunque nella esecuzione di lavori pubblici o privati, produca escavazioni nel terreno, è tenuto a provvedere, a sua cura e spese, alle opere di colmatura e scolo delle escavazioni stesse.

Sino a quando tali opere non siano eseguite, o nel caso in cui esse siano riconosciute inattuabili, chi ha prodotto la escavazione è tenuto a provvedere, nei pressi dell'abitato, ai lavori ed agli interventi antianofelici, in conformità delle istruzioni da emanarsi dal Ministero dell'interno (36).

A tale obbligo può derogarsi quando le condizioni locali ne escludano la necessità, mediante provvedimento del Prefetto, sentito il medico provinciale.

In caso di inadempienza agli obblighi suddetti, il Prefetto provvede di ufficio a spese dell'inadempiente.

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(36) Ora, dal Ministero della sanità.


51. Entro il limite delle somme stanziate nei rispettivi bilanci saranno concessi:

a) dal Ministero dell'interno (36): assegni per studi e ricerche scientifiche interessanti l'azione antianofelica; contributi per la esecuzione di corsi teorico-pratici per la preparazione di personale esperto, direttivo ed ausiliario; premi al personale sanitario che si sia particolarmente segnalato nell'organizzazione, nella guida, nella sorveglianza della detta azione;

b) dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste premi al personale e specialmente agli agenti di bonifica che si siano maggiormente segnalati nelle mansioni di loro competenza per l'esecuzione delle precedenti disposizioni; premi ai proprietari che, soli od uniti in consorzio, abbiano dato opera attiva nella lotta antianofelica.

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(36) Ora, dal Ministero della sanità.


52. Chiunque alteri o comunque pregiudichi lo stato di fatto creato dall'esecuzione dei lavori e dagli interventi antianofelici è punito, a norma dell'art. 374 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248.

Sono estese alle materie contemplate nel presente titolo, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 375, 377, 378 e 379 della legge suddetta.

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53. Le disposizioni del presente titolo sono applicabili in tutte le zone dichiarate malariche, anche se ricadenti fuori dei comprensori di bonifica.

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TITOLO V

I consorzi di bonifica integrale

Capo I - I consorzi di bonifica (37)


 

54. Possono costituirsi consorzi tra proprietari degli immobili che traggono beneficio dalla bonifica. I consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse.

I consorzi possono altresì provvedere al riparto, alla riscossione ed al versamento della quota di spesa a carico dei proprietari, quando le opere di bonifica siano state assunte da persona diversa dal Consorzio dei proprietari.

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(37) Si veda D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947, riportato al n. C/IX di questa voce.


55. I consorzi si costituiscono con decreto reale, promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, quando la proposta raccolga l'adesione di coloro che rappresentano la maggior parte del territorio incluso nel perimetro.

Si presume che vi sia tale maggioranza quando:

a) in sede di pubblicazione della proposta non siano state mosse opposizioni o le opposizioni prodotte, avuto riguardo allo scopo e agli interessi rappresentati dagli opponenti, non risultino, a giudizio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tali da far prevedere gravi turbamenti nella vita del consorzio;

b) nell'adunanza degli interessati, indetta dal Prefetto della Provincia in cui si estende la maggior parte del territorio, la proposta raccolga il voto favorevole della maggioranza dei presenti e questa rappresenti almeno il quarto della superficie del territorio.

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56. I consorzi possono essere eccezionalmente costituiti anche di ufficio, con decreto reale pro mosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, quando il Ministro suddetto, constatata la mancanza di iniziativa, riconosca tuttavia la necessità e l'urgenza di provvedere, a mezzo del consorzio, alla bonifica di un dato Comprensorio.

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57. In un medesimo Comprensorio possono costituirsi più consorzi di esecuzione delle opere, quando occorra formare distinti nuclei d'interessi omogenei. In tal caso, può essere costituito, con decreto reale promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, un consorzio di secondo grado, il quale assicuri la coordinata attività dei consorzi di primo grado.

Un consorzio di secondo grado, oltre che fra consorzi, può essere costituito tra Enti pubblici e fra Enti pubblici e privati e consorzi od altre persone interessate.

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58. Del territorio dei consorzi è data notizia al pubblico col mezzo della trascrizione.

Col regolamento sarà stabilito in quali limiti la trascrizione è richiesta per i consorzi di secondo grado.

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59. I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti.

Per l'adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 21 (38) (14/cost).

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(38) Si veda l’ art. 8 D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947, riportato al n. C/IX di questa voce.

(14/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-22 luglio 1998, n. 318 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 59, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.


60. I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'Assemblea, col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno il quarto della superficie del Comprensorio. Mancando tale maggioranza, la deliberazione è valida se, in seconda convocazione, sia presa col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'approvazione dello statuto è data dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che decide gli eventuali ricorsi ed ha facoltà di apportare modificazioni nel testo dello statuto deliberato (39).

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(39) Vedi art. 3 D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947, riportato al n. C/IX di questa voce.


61. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può in qualsiasi momento, avocare a sé la nomina del Presidente del Consorzio, anche in sostituzione di quello in carica.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può nominare un suo delegato a far parte dei Consigli dei delegati e delle deputazioni amministrative ovvero delle Consulte dei consorzi. Può inoltre chiamare a far parte degli organi suddetti anche un membro designato dalla Cassa per il Mezzogiorno, quando i Consorzi eseguono opere finanziate dalla Cassa medesima (40).

Per assicurare la continuità dell'indirizzo amministrativo dei Consorzi, il Ministro predetto può prorogare i termini per la rinnovazione delle cariche consorziali, per un tempo non superiore a quello previsto dallo statuto per la durata delle cariche stesse (40).

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(40) Comma così modificato dall'art. 5 D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947, riportato al n. C/IX di questa voce.

(40) Comma così modificato dall'art. 5 D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947, riportato al n. C/IX di questa voce.


62. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i Consorzi interessati, si provvede al raggruppamento degli uffici, alla fusione, alla scissione, alla soppressione dei Consorzi ed alla modifica dei loro confini territoriali (41).

Qualora il provvedimento riguardi anche Consorzi che non abbiano scopi di bonifica, il relativo decreto reale è promosso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri Ministri competenti (42).

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(41) Comma così modificato dall'art. 6 D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947, riportato al n. C/IX di questa voce.

42) Si veda l’ art. 1 L. 8 dicembre 1941, n. 1567, riportata al n. C/III di questa voce.


63. Sono sottoposti all'approvazione del Presidente dell'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica (43), che ne esamina la legittimità e il merito, le deliberazioni di mutuo e i regolamenti di amministrazione.

Sono sottoposti al visto di legittimità del Prefetto:

a) i bilanci preventivi, le eventuali variazioni di essi ed i conti consuntivi;

b) i ruoli di contribuenza, principali e suppletivi (44);

c) le deliberazioni di stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservativi di urgenza, salvo, in questo caso, l'obbligo di sottoporre immediatamente la deliberazione al visto anzidetto;

d) i contratti di esattoria e tesoreria.

In caso di scioglimento dell'Amministrazione consorziale, le deliberazioni del commissario, che vincolino il bilancio per oltre 5 anni sono soggette altresì all'approvazione dell'Associazione nazionale dei consorzi.

Quando la gestione straordinaria di un consorzio è assunta dall'Associazione nazionale il visto sulle relative deliberazioni spetta al Ministro per l'agricoltura e le foreste.

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(43) L'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica è stata soppressa dall'art. 4 R.D.L. 15 dicembre 1936, n. 2400, riportato al n. C/I di questa voce. Con l'articolo 1 del predetto R.D.L. sono state concentrate nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, per quanto riguarda i consorzi idraulici, nel Ministero dei lavori pubblici, le attribuzioni ispettive e di verifica, spettanti all'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica e di irrigazione a norma delle lettere a) e b) dell'art. 5 del R.D.L. 26 aprile 1928, n. 1017. Quest'ultimo decreto riguardava la costituzione dell'Associazione e ne regolava l'attività. Le lettere a) e b) del citato articolo 5 autorizzavano l'Associazione: a) a compiere ispezioni periodiche sugli enti associati per riferire al Ministero competente circa i sistemi di contabilizzazione adottati, la tenuta dei catasti, e in generale circa la sufficienza della organizzazione tecnica ed amministrativa; b) a verificare lo stato di manutenzione delle opere, la sufficienza e la stabilità degli impianti riferendo annualmente al Ministero competente. Vedi anche L. 8 dicembre 1941, n. 1567, riportata al n. C/III di questa voce, e D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947, riportato al n. C/IX di questa voce.

(44) I ruoli di contribuenza sono ora resi esecutivi dall'Intendenza di finanza, ai sensi dell'art. 185 T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette.


64. Di tutte le deliberazioni dei Consorzi, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa quindicinalmente copia al Prefetto della Provincia.

Se dall'esame delle deliberazioni il Prefetto rilevi delle irregolarità, non eliminabili con l'esercizio dei poteri conferitigli col precedente art. 63, ne riferisce, per i provvedimenti di competenza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, informandone il Ministero dell'interno (45).

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(45) Vedi l'art. 2, L. 8 dicembre 1941, n. 1567, riportata al n. C/III.


65. (46) .

Nei casi previsti da questo articolo e dal precedente art. 63, il visto o l'approvazione s'intenderanno concessi, qualora non si sia provveduto entro 30 giorni dal ricevimento degli atti.

Contro i provvedimenti del Prefetto e del Presidente dell'Associazione possono gl'interessati, entro 30 giorni dalla comunicazione, ricorrere al Governo del Re, il quale provvede definitivamente.

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(46) L'originario primo comma è stato abrogato dall'art. 2, R.D.L. 15 dicembre 1936, n. 2400, riportato al n. C/I.


66. Salve le attribuzioni demandate all'Associazione dei consorzi spetta al Prefetto ed al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di vigilare sui Consorzi e di intervenire, anche in via surrogatoria, per assicurare il buon funzionamento degli enti e la regolare attuazione dei loro fini istituzionali.

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67. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può affidare ai consorzi, costituiti per l'esecuzione delle opere di bonifica, le funzioni di delegato tecnico previste dagli artt. 14 e 15 della L. 16 giugno 1927, n. 1766 (47) per la esecuzione delle opere dirette alla razionale costituzione di unità fondiarie nei terreni provenienti dalla liquidazione di usi civici.

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(47) Recante norme sul riordinamento degli usi civici.


68. Quando le opere di bonifica siano assunte da persona diversa dal consorzio dei proprietari e il territorio da bonificare rientri per intero nel perimetro di un consorzio, costituito per l'esecuzione, manutenzione od esercizio di opere pubbliche o private sussidiate dallo Stato, esso esercita obbligatoriamente le funzioni di consorzio di contribuenza per provvedere al riparto, alla esazione ed al versamento della quota di spesa a carico dei proprietari interessati.

L'assunzione della funzione di contribuenza è facoltativa quando nel perimetro del Consorzio rientri soltanto in parte il territorio da bonificare

Se per le funzioni di contribuenza si costituisca apposito consorzio dopo l'approvazione del piano di ripartizione della spesa, le pratiche costitutive non sospendono l'esecutorietà dei ruoli, fino a che il nuovo ente non sia in grado di versare le quote di contributo.

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69. (48).

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(48) Abrogato dall'art. 1, n. 4, R.D. 3 giugno 1940, n. 1344, riportato alla voce Notariato e archivi notarili.


70. Il personale adibito dai consorzi alla sorveglianza e custodia delle opere è autorizzato ad elevare verbali di contravvenzione alle norme in materia di polizia idraulica e montana, purché presti giuramento nelle mani del Pretore del mandamento dove ha sede il consorzio.

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Capo II - I consorzi di miglioramento fondiario


 

71. Per la esecuzione, manutenzione ed esercizio di opere di miglioramento fondiario, riconosciute sussidiabili a termini dell'art. 43, possono costituirsi consorzi, con le forme indicate per i consorzi di bonifica.

Ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili le disposizioni degli articoli 21, ultimo comma, 55, 57, 60, 62, 66 e 67 (48/a).

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(48/a) Comma così sostituito dall'art. 26, L. 17 maggio 1999, n. 144, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).


72-73. (49).

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(49) Abrogati dall'art. 5, cpv., L. 12 febbraio 1942, n. 183, riportata al n. B/VII.


TITOLO VI

Disposizioni finanziarie


 

74. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, con le norme del suo istituto, mutui ai concessionari ed esecutori di opere di bonifica integrale, sulla disponibilità di cui al R.D.L. 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella L. 2 giugno 1927, n. 950, e alla L. 14 giugno 1928, n. 1398 (50).

Le Casse di risparmio, e, in genere, tutti gli istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, esclusi gli istituti di credito fondiario, possono, nei limiti fissati dagli statuti o con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste o di quello per le finanze, secondo la rispettiva competenza, concedere ai concessionari ed esecutori di opere di bonifica integrale mutui garantiti con la cessione di annualità di contributo statale o con il rilascio di delegazioni sui contributi a carico dei proprietari (51).

Per quanto concerne gli istituti di credito fondiario è abrogato l'articolo unico del regio decreto legge 5 aprile 1925, n. 516, e ogni altra disposizione che consenta agli istituti medesimi di concedere mutui garantiti con delegazioni sui contributi consorziali (51).

Per la riscossione dei loro crediti gli istituti mutuanti sono surrogati nei diritti spettanti ai mutuatari, a termini degli artt. 21, 41, 59 e 72 del presente decreto.

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(50) Recanti disposizioni sui mutui agli enti locali e facilitazioni delle operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti.

(51) Gli attuali secondo e terzo comma sono stati sostituiti all'originario secondo comma, dall'art. 4 R.D.L. 12 febbraio 1934, n. 189.

(51) Gli attuali secondo e terzo comma sono stati sostituiti all'originario secondo comma, dall'art. 4 R.D.L. 12 febbraio 1934, n. 189.


75. Quando i Consorzi non abbiano ottenuto i mutui di cui all'articolo precedente o non li abbiano ottenuti per l'intera somma necessaria, possono essere autorizzati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, ad emettere titoli fruttiferi e rimborsabili per annualità, fino alla estinzione del valore nominale dei titoli stessi.

Se i mutui hanno invece avuto luogo per l'intero importo dell'opera, l'autorizzazione non può essere concessa, se non è dimostrato che con la emissione dei titoli si provvede alla estinzione dei mutui.

Possono emettersi titoli di varie serie con diversi periodi di ammortamento. La durata dell'ammortamento non può eccedere il termine di 50 anni.

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76. Più consorzi possono associarsi per costituire un titolo unico di credito, quando ne sia loro concessa la facoltà, per decreto reale su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Le disposizioni del codice di commercio concernenti la emissione di obbligazioni garantite con i titoli nominativi a debito dei Comuni o Province sono anche applicabili ai titoli nominativi a debito dei consorzi di bonifica.

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77. L'istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (52), la Banca nazionale del lavoro, le Casse di risparmio, i Monti di pietà (53), e tutti gli Istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, sono autorizzati, singolarmente o riuniti in consorzio, ad acquistare le obbligazioni e i titoli emessi dai consorzi.

Gli esattori delle imposte sono autorizzati a prestare le cauzioni richieste per il servizio di esattoria, servendosi delle obbligazioni e titoli anzidetti, nonché delle delegazioni sui contributi dei proprietari, delle Province e dei Comuni nelle spese di bonifica.

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(52) Ora, Istituto nazionale della previdenza sociale.

(53) Ora, Monti di credito su pegno.


78. La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere, con le norme del suo istituto, mutui ai Comuni per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario di pascoli montani nei terreni di loro pertinenza, sulle disponibilità di cui al R.D.L. 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella L. 2 giugno 1927, n. 950 e alla L. 14 giugno 1928, n. 1398, con ammortamento in un periodo non superiore ai 30 anni e col concorso nel pagamento degli interessi, a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione del 2% all'anno calcolato però sempre in relazione ad un saggio globale di interesse del 4 % qualunque sia quello di effettiva concessione dei mutui.

Sulle somme mutuate verranno corrisposti alla Cassa depositi e prestiti, nei primi cinque anni, i soli interessi; nei 25 anni successivi agli interessi sarà aggiunta la quota di ammortamento del debito.

I Comuni mutuatari avranno, però, sempre la facoltà di estinguere il loro debito in un termine più breve.

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79. Per agevolare l'esecuzione delle opere di miglioramento dei pascoli montani, le Casse di risparmio, i Monti di pietà (54) di prima categoria e gli altri Istituti di credito, previdenza e risparmio, sono autorizzati a concedere a Comuni, università e comunanze agrarie, a istituzioni pubbliche ed enti morali in genere, prestiti ammortizzabili in un periodo non superiore ad un trentennio.

Tali prestiti saranno garantiti da ipoteca sul patrimonio dell'ente mutuatario o, trattandosi di Comuni, da delegazioni sulle sovrimposte, sui redditi patrimoniali o su altri cespiti di entrata.

Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 74 sono applicabili anche ai prestiti contemplati dal presente articolo e dal precedente (55).

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(54) Ora, Monti di credito su pegno.

(55) Ai sensi dell'art. 32, L. 25 luglio 1952, n. 991, l'applicazione delle disposizioni contenute in questo articolo è stata estesa ai Consorzi di bonifica montana.


80. Lo Stato può contribuire al pagamento di una parte degli interessi sui mutui di cui al precedente articolo, in misura non superiore a lire 3 di interesse annuo per ogni 100 lire di capitale concesso a mutuo. Quest'ultimo non dovrà però oltrepassare la differenza tra l'importo della spesa per l'esecuzione delle opere di miglioria ed il sussidio concesso ai sensi del precedente art. 44.

Il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi potrà essere corrisposto anche nella forma di capitalizzazione di annualità entro i limiti delle disponibilità del fondo annualmente stanziato per la concessione dei benefici di cui ai precedenti articoli.

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81. In casi assolutamente eccezionali, il Governo del Re è autorizzato a garantire il capitale e gli interessi delle obbligazioni che venissero emesse da Consorzi di proprietari e da enti morali, che si propongano scopi di bonifica per l'esecuzione delle opere, e la garanzia è concessa con decreto reale da promuoversi dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per le finanze, previo accertamento della sicurezza dell'operazione.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può garantire, per cifra complessivamente non superiore ai 10 milioni, i prestiti che siano fatti per mezzo dell'Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica, ai consorzi di nuova istituzione, per spese iniziali di funzionamento (56).

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(56) Si veda l’ art. 2, L. 8 dicembre 1941, n. 1567, riportata al n. C/III di questa voce.


82. È data facoltà al Ministro per l'agricoltura e foreste di autorizzare le Casse di risparmio e gli Istituti di previdenza, non aventi fini di lucro, a far parte, in deroga a qualsiasi disposizione di legge, di statuto e di regolamento, dei consorzi previsti nel capoverso dell'art. 57.

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83. I contributi nelle spese per opere di bonifica possono, anche prima dell'inizio dei lavori, formare oggetto di cessione o di pegno a favore di chi provveda i capitali necessari per l'esecuzione delle opere.

In tal caso, se le somme vengono versate per importo corrispondente alla quota di contributo nella spesa risultante dallo stato di avanzamento dei lavori, accertata dal competente ufficio del Genio civile, secondo le prescrizioni dell'atto di concessione, i contributi restano vincolati a favore del cessionario o del creditore pignoratizio, fino all'ammontare della somma da lui somministrata, anche se l'opera non si completi o il cessionario decada dalla concessione (57).

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(57) Si veda l’art. 4, D.Lgs.Lgt. 12 ottobre 1944, n. 339, riportato al n. E/I di questa voce.


84. La persona a cui favore siano state rilasciate delegazioni sui contributi consorziali o sulla sovrimposta fondiaria, a garanzia di crediti dipendenti dalla esecuzione di opere di bonifica, può trasferire ad altri, mediante girata, i diritti nascenti dalle delegazioni.

La girata deve essere scritta e sottoscritta dal girante sul titolo e notificata all'agente incaricato delle riscossioni.

I concessionari, anche se non consorzi di proprietari, hanno facoltà di emettere delegazioni sui contributi a carico delle proprietà interessate per garantire i prestiti contratti per l'esecuzione delle opere.

(58).

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(58) Un ultimo comma è stato abrogato dall'art. 2, R.D.L. 15 dicembre 1936, n. 2400, riportato al n. C/I di questa voce.


85. Qualora il concessionario di bonifica, in luogo di rilasciare delegazioni sui contributi a carico dei proprietari, intenda procedere alla cessione dei contributi e non possa, senza soverchio aggravio, procedere all'intimazione prevista dall'articolo 1539 (59) del codice civile, il Ministro per l'agricoltura e le foreste può disporre che della cessione sia data notizia per estratto in un giornale quotidiano della Provincia e ne sia fatta notifica al Prefetto, competente a rendere esecutivi i ruoli, ed all'agente incaricato delle riscossioni.

La cessione sarà efficace a tutti gli effetti di legge, solo quando sieno osservate le formalità suddette.

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(59) Ora, art. 1265 c.c. 1942.


TITOLO VII

Disposizioni fiscali


 

86. Ferme restando le esenzioni dall'imposta fondiaria, consentite dalle vigenti leggi per le colture forestali, nonché per l'impianto, il miglioramento ed il ringiovanimento di colture fruttifere è accordata l'esenzione dall'imposta fondiaria per la durata di anni 20 sugli aumenti di reddito dei terreni bonificati in applicazione del presente decreto. Il periodo ventennale di esenzione decorrerà dalla data nella quale il Ministero delle finanze, di accordo col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, riconoscerà che la bonifica abbia prodotto un miglioramento che importi una variazione di finalità di coltura o di classe nei terreni bonificati. Lo stesso procedimento verrà eseguito per i successivi miglioramenti che si verificheranno sugli stessi terreni, od in altre parti del Comprensorio, fino alla dichiarazione di ultimazione della bonifica stessa, di cui al terzo comma dell'art. 16, oltre alla quale non si potrà iniziare per la stessa bonifica alcun ulteriore ventennio di esenzione per effetto del presente decreto (60).

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(60) Si veda il R.D.L. 27 marzo 1939, n. 571, riportato al n. B/V di questa voce.


87. Gli interessi sui mutui e sui prestiti provvisori contratti per la esecuzione diretta o in concessione delle opere di bonifica di competenza statale ovvero per la esecuzione di opere di irrigazione di competenza dei consorzi sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

L'Associazione nazionale dei consorzi accerta, con certificato in carta libera, la destinazione delle somme allo scopo suddetto (61).

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(61) L'accertamento è passato alla competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 2, R.D.L. 15 dicembre 1936, n. 2400, riportato al n. C/I di questa voce.


88. Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei consorzi e degli esecutori di opere di bonifica integrale, sono soggetti al normale trattamento tributario.

Resta ferma l'applicazione dei privilegi tributari previsti dalle leggi anteriori a favore dei consorzi, nonché delle opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana, tanto se assunte da consorzi che da altri enti o privati.

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89. La trascrizione dei provvedimenti coi quali si determinano i perimetri di contribuenza e il territorio dei consorzi di bonifica ha luogo mediante pagamento della tassa fissa unica di lire 10, anche quando la trascrizione concerna più proprietari e più fondi, salvo la corresponsione dei normali emolumenti ipotecari.

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90. Gli uffici del catasto sono tenuti a fornire ai consorzi e ai concessionari di opere le notizie e i dati che possano occorrere per l'applicazione del presente decreto, mediante rimborso delle sole spese effettivamente sostenute.

Sono ridotti ad un terzo dell'ammontare di tariffa gli onorari dovuti ai notari per rilascio di copie autentiche di atti e contratti traslativi di proprietà, necessari per l'aggiornamento del catasto dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

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TITOLO VIII

Disposizioni varie


 

91. Spetta alla pubblica amministrazione, escluso ogni rimedio giurisdizionale, il riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori per l'esecuzione delle opere di bonifica di competenza statale e per la loro manutenzione rispondano allo scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche e alle buone regole dell'arte.

Nessun risarcimento è dovuto dallo Stato per il mancato o insufficiente beneficio derivato dalle opere.

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92. Il provvedimento di classificazione del Comprensorio di bonifica ha valore di dichiarazione di pubblica utilità per le opere di competenza dello Stato.

Lo stesso valore ha, per i miglioramenti fondiari di competenza privata da eseguirsi nei Comprensori di bonifica, il decreto di approvazione del piano di trasformazione.

Per i miglioramenti fondiari che si eseguono fuori dei Comprensori di bonifica, la dichiarazione di pubblica utilità è implicata nel provvedimento di approvazione del progetto e di concessione del sussidio.

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93. È consentita la espropriazione degli immobili occorrenti per la sede delle opere di bonifica, nonché l'occupazione temporanea e la parziale o totale sospensione di godimento prevista dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (63), quando siano necessarie per la esecuzione delle opere stesse.

Per terreni nei quali sia prevista la formazione di nuovi boschi o la ricostruzione di boschi deteriorati, deciderà il Ministero dell'agricoltura e foreste se sia necessario provvedere all'esproprio, od alla temporanea occupazione o sospensione di godimento.

Alla determinazione delle indennità si provvede con i criteri fissati dalla legge sulle espropriazioni di pubblica utilità, salvo per quanto riguarda le opere di rimboschimento o di ricostruzione di boschi deteriorati, per le quali restano applicabili i criteri di determinazione delle indennità fissate dall'art. 113 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (64).

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(63) Recante norme per il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

(64) Recante norme per il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.


94. Quando i progetti delle opere di cui sia riconosciuta la pubblica utilità contengano gli elementi richiesti dall'art. 16 della L. 25 giugno 1865, n. 2359 (65), per la compilazione del piano particolareggiato di espropriazione, l'approvazione dei progetti suddetti vale, a tutti gli effetti, come approvazione del piano particolareggiato.

Gli uffici del Genio civile e della Milizia nazionale forestale (66), secondo la rispettiva competenza, determinano per gli immobili ricadenti nella propria circoscrizione e per i quali i proprietari non accettarono l'indennità offerta, la somma da corrispondere a tale titolo, dopo di che si provvede a norma degli artt. 48 e seguenti della L. 25 giugno 1865, n. 2359 (65) e a norma dell'art. 67 lettera d) del D. 9 ottobre 1919, n. 2161 (67).

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(65) Recante norme sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

(66) Ora, del Corpo forestale dello Stato, ai sensi del D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804.

(65) Recante norme sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

(67) Si veda ora l’art. 140, T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775, recante disposizioni sulle acque e impianti elettrici.


95. I concessionari di opere e di sussidi di bonifica integrale sono tenuti a versare, nella misura richiesta dall'Amministrazione concedente, le somme necessarie per provvedere alle spese di vigilanza ed in generale a quelle per studi od accertamenti relativi alle opere affidate in concessione (68).

Tali somme verranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituire nel bilancio dell'entrata.

Per far fronte alle spese di cui al primo comma del presente articolo sarà istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

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(68) Con il D.M. 6 agosto 1959, il Ministro per l'agricoltura ha stabilito che la detrazione da operare in base all'art. 95 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, è fissata nella misura dello 0,30% degli importi liquidati dopo il 15 agosto 1959 per opera di bonifica e per sussidi di miglioramento fondiario.


96. Le strade interpoderali che servano ad allacciare i fondi di proprietari diversi con strade pubbliche o soggette a pubblico transito, sono anche esse aperte al transito pubblico, se per la loro costruzione lo Stato abbia concesso il sussidio stabilito dall'art. 44.

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97. All'esecuzione dei lavori di bonifica integrale in zone riconosciute militarmente importanti, si provvede previo il nulla osta dell'Autorità militare.

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98. Il Ministero delle finanze, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzato a vendere, a concedere in enfiteusi, e in generale, ad alienare a trattativa privata e senza limiti di valore, i beni patrimoniali dello Stato, ricadenti nei Comprensori di bonifica di 1ª categoria, quando la alienazione sia utile ai fini della colonizzazione.

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99. È consentita l'alienazione di una parte dei terreni provenienti dalla liquidazione degli usi civili e assegnati ai Comuni, ad università e ad altre associazioni agrarie, o possedute da questi enti, sempre che si tratti di terreni classificati fra quelli suscettibili di coltura agraria, e al solo scopo di ottenere i capitali necessari per la bonifica e la divisione dei rimanenti terreni, in conformità di quanto prescrive la L. 16 giugno 1927, n. 1766 (70).

L'alienazione è fatta con le norme che regolano la vendita dei beni patrimoniali dei Comuni.

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(70) Che reca norme sul riordinameno degli usi civici.


100. I proventi di cui sono suscettibili le opere pubbliche di bonifica appartengono allo Stato, che può cederli al concessionario per la durata della esecuzione delle opere.

Ultimati i singoli lotti a termini dell'art. 16, i proventi stessi passano al consorzio di manutenzione per la parte relativa alle opere che esso è tenuto a mantenere.

Le stesse disposizioni valgono per gli introiti delle pene pecuniarie comminate dalle vigenti leggi in difesa delle opere pubbliche di bonifica, salvo quelle relative alle contravvenzioni in materia forestale, per le quali continuano ad aver effetto le norme in vigore.

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101. L'incremento di valore derivante ai terreni dall'esecuzione di opere di bonifica non produce aumento di canoni, censi ed altre prestazioni perpetue, gravanti sui terreni stessi.

Qualora la prestazione consista in una quota di prodotti, essa deve essere ridotta ad una quota fissa, pari alla media delle quantità corrisposte nell'ultimo decennio, anteriore all'inizio dei lavori di bonifica o di miglioramento fondiario.

Le disposizioni suddette non si applicano allorché le parti si siano già accordate sulla misura delle prestazioni in dipendenza della bonifica (71).

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(71) Si veda l’art. 2 L. 5 gennaio 1939, n. 137, riportata al n. B/IV di questa voce.


TITOLO IX

Disposizioni particolari, transitorie e finali

Capo I - Disposizioni particolari


 

102. La spesa che rimane a farsi per compiere il prosciugamento del lago di Bientina e paludi adiacenti, autorizzata dall'art. 3 del decreto granducale toscano 18 marzo 1853, continua a carico dello Stato, fermo restando il contributo che si paga presentemente dai proprietari dei terreni bonificati.

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103. Alle spese dei lavori di manutenzione delle opere esistenti nel Comprensorio della bonificazione pontina, contribuisce lo Stato con un concorso annuo fisso ed invariabile di lire 185.685,00 (72).

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(72) Si vedano le disposizioni sulla bonifica dell'agro pontino riportate alla voce: Lazio e agro romano.


104. I lavori eseguiti con fondi autorizzati dalla L. 19 luglio 1906, n. 390 per provvedere alla riparazione dei danni prodotti dalla eruzione del Vesuvio, dell'aprile 1906 e dalle alluvioni successive, alle opere di bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio, nonché per provvedere alle conseguenti sistemazioni idraulicoforestali, sono a totale carico dello Stato.

La spesa per le opere della bonifica dei torrenti Somma e Vesuvio eseguite o da eseguire con i fondi concessi dalla L. 30 giugno 1909, numero 407, e successive, è ripartita per otto decimi a carico dello Stato e per due decimi a carico dei proprietari interessati.

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105. A cura del Ministero dell'agricoltura è compilato l'elenco delle proprietà ricadenti nel perimetro dei beni interessati nelle opere di bonifica di Somma e Vesuvio.

L'intero Comprensorio è diviso in due bacini corrispondenti uno alla falda meridionale, l'altro a quella settentrionale del Vesuvio.

I proprietari dei fondi inclusi nel detto perimetro contribuiscono per la quota di spesa a loro carico a norma del precedente articolo, mediante un tributo imposto sui loro fondi, i quali saranno distinti, in zone od in classi, a seconda del beneficio che conseguono dalle opere medesime.

Fino a quando non sia provveduto alla classificazione dei terreni in ragione di beneficio, il contributo a carico degli interessati è ripartito, in via provvisoria, in ragione dell'imposta principale sui terreni e fabbricati, compresi nel perimetro dei due bacini.

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106. La manutenzione delle opere eseguite dalla Stato nella plaga vesuviana è fatta a cura dello Stato.

Accertata l'ultimazione di un lotto a termine dell'art. 16 del presente decreto la spesa di manutenzione del lotto ultimato è sostenuta per metà dallo Stato e per metà dai proprietari interessati.

La spesa a carico dei proprietari viene ripartita nel modo previsto dal precedente articolo.

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Capo II - Disposizioni transitorie


 

107. I territori che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si trovino classificati come Comprensori di bonifica idraulica di 1ª categoria agli effetti del T.U. 30 dicembre 1923, n. 3256 (73), o di trasformazione fondiaria agli effetti dei RR.DD. 18 maggio 1924, n. 753 (74), e 29 novembre 1925, n. 2464 (74), s'intendono senz'altro classificati come Comprensori di bonifica ai sensi del presente decreto.

Nel termine di un anno, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilirà quali di questi territori debbano considerarsi come Comprensori di 1a categoria.

Tra essi però non potranno essere inclusi Comprensori che non si trovino già soggetti alle leggi sulle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse.

Entro lo stesso termine, il Ministero potrà, ove sussistano le condizioni previste dall'art. 1, includere tra i Comprensori di bonifica:

1° i territori nei quali si eseguano o siano da eseguire strade di trasformazione fondiaria ai termini della L. 24 dicembre 1928, n. 3134 (75);

2° i bacini montani delimitati ai sensi del Titolo II del T.U. 30 dicembre 1923, n. 3267 (76);

3° i Comprensori nei quali siano in corso opere di irrigazione e, ove occorra, anche i Comprensori di irrigazione in cui le opere siano già ultimate, quando la manutenzione e l'esercizio regolare di esse abbiano importanza per l'interesse pubblico, e i caratteri delle opere stesse siano tali da rendere applicabili le norme del Titolo II del presente decreto.

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(73) Recava norme sulle bonificazioni delle paludi e delle terre paludose. È stato abrogato con l'art. 119 del presente decreto.

(74) Recava norme per le trasformazioni fondiarie di pubblico interesse. È stato abrogato con l'art. 119 predetto.

(74) Recava norme per le trasformazioni fondiarie di pubblico interesse. È stato abrogato con l'art. 119 predetto.

(75) Recava norme sulla bonifica integrale. È stata quasi totalmente abrogata dall'art. 119 del presente decreto.

(76) Recante norme sul riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.


108. Per un periodo di cinque anni, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di affidare in concessione a persone giuridiche o fisiche gli studi e le ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonché la compilazione del piano e dei progetti stessi.

Quando si valga di tale facoltà, gli studi, le ricerche, i progetti saranno considerati come parte integrante delle opere da eseguire e formeranno oggetto di separate concessioni. La spesa relativa è anticipata dallo Stato, il quale si rivale della quota a carico degli interessati quando provvede alla concessione dei lotti di lavori (77).

Il Consorzio dei proprietari e, in mancanza, la Federazione provinciale degli agricoltori della Provincia, in cui ricade la maggior parte del Comprensorio, saranno chiamati a dar parere sui piani e progetti la cui redazione sia stata assunta in concessione da persona diversa dai proprietari, singoli o riuniti in Consorzio.

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(77) Vedi art. 7, L. 12 febbraio 1942, n. 183, riportata al n. B/VII di questa voce.


109. Quando, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sia stata concessa a società o a singoli imprenditori l'esecuzione delle opere di bonifica idraulica, di trasformazione fondiaria e di sistemazione idraulicoforestale di bacini montani, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà continuare a concedere allo stesso esecutore i lotti rimanenti.

Il consorzio dei proprietari o il proprietario della maggior parte dei terreni inclusi nel perimetro di contribuenza possono, pero, essere autorizzati a sostituirsi al primo concessionario nella esecuzione dei lotti successivi, previo rimborso delle spese utili di progettazione, di istruttoria, di mezzi d'opera e d'impianto di cantieri.

L'importo della spesa da rimborsare è determinato con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale potrà anche esigere dal Consorzio la prestazione di idonea cauzione, a garanzia dell'effettivo eseguimento delle opere.

Il diritto ad essere rimborsato delle spese utili, a carico del consorzio che intenda eseguire le opere, spetta anche a coloro che, pur non avendo ancora ottenuta la concessione di un lotto di lavori siano stati autorizzati a redigere i progetti, con provvedimento ministeriale, emesso a termini dell'art. 36 del T.U. 30 dicembre 1923, n. 3256 (78).

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(78) Recava norme sulle bonificazioni delle paludi e delle terre paludose. È stato abrogato con l'art. 119 del presente decreto.


110. Le opere di competenza dello Stato che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, abbiano già formato oggetto di concessione, sono regolate dalle leggi precedenti.

Dalle stesse leggi sono regolati i sussidi per opere di miglioramento fondiario che siano stati chiesti almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

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111. Il piano generale di cui all'art. 4 deve essere compilato o completato anche per le bonifiche iniziate sotto l'impero delle precedenti leggi.

Tuttavia il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può consentire che dette bonifiche continuino ad essere eseguite, in attesa della formazione o del completamento del piano.

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112. Nelle province di Trento e Bolzano, le operazioni di commassazione, già iniziate all'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere regolate dalle norme attualmente in vigore, se sia già avvenuta la pubblicazione della nomina del commissario locale.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per la grazia e giustizia, provvederà a coordinare tali norme con l'ordinamento amministrativo e giudiziario del Regno.

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113. I Consorzi di miglioramento fondiario, legalmente costituiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ed aventi in corso l'esecuzione di opere o l'ammortamento di mutui, garantiti con delegazioni sui contributi consorziali, conservano la facoltà di esigere i contributi con i privilegi e secondo le norme delle precedenti leggi, nei limiti della spesa occorrente per il compimento delle opere e l'ammortamento di mutui relativi.

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114. In relazione alle disposizioni da adottare a norma dell'art. 107, il Ministro per l'agricoltura dichiara la natura dei consorzi costituiti secondo le leggi preesistenti, per l'esecuzione o la manutenzione di opere contemplate dal presente decreto, al fine di distinguere i consorzi di bonifica da quelli di miglioramento fondiario.

Tanto i consorzi di bonifica che quelli di miglioramento fondiario devono, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, provvedere alla revisione dei propri statuti, allo scopo di uniformarli alle nuove esigenze legislative. L'Associazione nazionale dei consorzi curerà che questa disposizione sia osservata.

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115. Le disposizioni vigenti che attribuiscono ai consorzi il diritto di valersi degli esattori delle imposte dirette per la riscossione dei contributi valgono anche per ogni altra persona che abbia ottenuto od ottenga la concessione di eseguire le opere pubbliche previste dal presente decreto.

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116. Gli atti dei consorzi che, dovendo a norma dell'art. 63 del presente decreto essere sottoposti all'approvazione dell'Associazione nazionale dei consorzi, si trovino, all'entrata in vigore del decreto stesso, presso i Prefetti, saranno vistati da questi in conformità di quanto era disposto dalle leggi precedenti.

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117. L'esenzione per 20 anni dall'imposta fondiaria sull'aumento del reddito dei fondi bonificati, di cui all'art. 86, è estesa anche alle bonifiche idrauliche eseguite da privati, indipendentemente da un atto di concessione governativa e senza concorso nella spesa da parte dello Stato, purché esse corrispondano agli scopi ed abbiano i caratteri contemplati nel presente decreto.

L'applicabilità dell'esenzione ventennale è accertata, in seguito a domanda degli interessati, dal Ministero per l'agricoltura e per le foreste. La data di decorrenza del ventennio di esenzione viene determinata con gli stessi criteri dell'art. 86.

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118. Entro un quinquennio dall'entrata in vigore del presente decreto, possono ammettersi ai benefici da esso attribuiti alle opere di bonifica, le bonifiche dichiarate ultimate prima della pubblicazione del T.U. 30 dicembre 1923, n. 3256. limitatamente ai lavori che non erano autorizzati dalle leggi del tempo o la cui necessità non era prevedibile al momento dell'esecuzione delle opere principali di bonifica.

Per quanto riguarda la decorrenza del termine ventennale di esenzione dall'imposta fondiaria dell'aumento di reddito dei terreni bonificati si applicano le disposizioni dell'art. 86 (80).

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(80) Si veda il R.D.L. 27 marzo 1939, n. 571, riportato al n. B/V di questa voce.


119. Sono abrogati: il R.D. 2 ottobre 1922, n. 1747 e il R.D. 13 agosto 1926, n. 1907, sulle irrigazioni; il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3256, sulle bonificazioni delle paludi e delle terre paludose; il R.D.L. 5 febbraio 1925, n. 166, che esonera i Comuni dal contributo nelle spese di bonifica; il R.D. 18 maggio 1924, n. 753, e la L. 29 novembre 1925, n. 2464, sulle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse; la L. 31 marzo 1930, n. 280, sulla concessione dei contributi per il dissodamento meccanico dei terreni.

Sono altresì abrogati:

gli artt. da 92 a 99 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, sui boschi e i terreni di montagna;

gli artt. 2, 7, 8 del R.D.L. 29 luglio 1925, n. 1315, contenente provvedimenti diretti ad incoraggiare i lavori di motoaratura e la elettrocoltura;

gli artt. 3, 4, 6 del R.D.L. 7 febbraio 1926, n. 191, circa le concessioni di opere idrauliche e di bonifica;

l'art. 52 del R.D.L. 7 febbraio 1926, n. 193, sull'ordinamento dell'edilizia popolare;

gli artt. dall'1 al 6, dall'8 al 17, dal 19 al 21 del R.D. 20 maggio 1926, n. 1154, sulle opere di irrigazione nell'Italia meridionale e nelle isole;

gli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della L. 6 giugno 1927, n. 1042 (81);

gli artt. 3, 1° e 2° comma, 4, 5, 1° e 2° comma, 6, 8, 1° comma, 10, 11, della L. 24 dicembre 1928, n. 3134, che detta provvedimenti per la bonifica integrale;

gli artt. dall'1 al 18 e dal 21 al 22 del R.D. 26 luglio 1929, n. 1530, contenente nuove disposizioni in materia di bonifica integrale;

l'art. 4 del R.D.L. 24 luglio 1930, n. 1146 (82).

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(81) Che reca provvedimenti per incoraggiare la esecuzione di alcuni lavori di sistemazione agraria diretti all'incremento della cerealicoltura.

(82) Che reca modificazioni alla L. 24 dicembre 1928, n. 3134, la quale è stata quasi totalmente abrogata (salve le norme di autorizzazione di spesa per taluni esercizi finanziari) da questo stesso articolo.


120. Con separato provvedimento il Governo del Re procederà a termini dell'art. 10 del R.D.L. 29 novembre 1925, n. 2464 (83) a coordinare le leggi sul bonificamento agrario e la colonizzazione dell'Agro romano e le disposizioni estensive di esse ad altri territori con le norme del presente decreto.

Sono però applicabili fin d'ora ai consorzi costituiti in base alle dette leggi le norme contenute nel Titolo V.

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(83) Tale decreto è stato abrogato da questo stesso articolo. L'art. 10 autorizzava il Governo a coordinare, con le norme generali, quelle sul bonificamento dell'Agro romano, introducendovi le modificazioni necessarie.


Capo III - Disposizioni finali


 

121. A partire dal 1° luglio successivo all'entrata in vigore del presente decreto tutte le autorizzazioni di spese, relative ad esecuzione di opere di bonifica integrale, nonché a contributi e sussidi nelle opere medesime saranno classificate nei seguenti quattro gruppi, ai quali corrisponderanno altrettanti capitoli da inscrivere annualmente nel bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

1° opere di bonifica di competenza statale e spese per studi, ricerche e compilazione dei relativi piani generale e progetti come ai precedenti artt. 2 (lettere a, b, c, d, e, f, g, h), 6 e 108 da eseguirsi a cura diretta dello Stato; contributi in somma capitale per le stesse opere e studi eseguiti in concessione;

2° annualità per contributi nelle suddette opere e spese a cui si provveda per concessione a norma dei precedenti artt. 13, 108 e 109;

3° sussidi pagabili in somma capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata, siano esse obbligatorie a norma dei precedenti artt. 2 (ultimo comma) e 38, siano esse facoltative a norma dell'art. 43. Sussidi e spese per studi e ricerche, premi di incoraggiamento per la sperimentazione, nei perimetri di bonifica, di nuovi ordinamenti agrari riconosciuti conformi ai fini di essa (artt. 40 e 47);

4° annualità per sussidi e premi nelle suddette opere di miglioramento fondiario.

Con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, sarà provveduto all'approvazione della tabella con la quale ognuna delle vigenti autorizzazioni di spesa sarà trasferita ad uno o più dei quattro gruppi su indicati, secondo il nuovo criterio di classificazione.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni che, in dipendenza delle presenti disposizioni, si renderà necessario di apportare al bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.


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R.D. 8 maggio 1904, n. 368

Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi


VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Vedute la L. 22 marzo 1900, n. 195, testo unico, e la L.7 luglio 1902, n. 333, sulle bonifiche delle paludi e dei terreni paludosi;
Veduto il regolamento 21 ottobre 1900, n. 409, per la esecuzione della citata legge 22 marzo 1900, n. 195;
Sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici e il consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri del tesoro e dell'agricoltura e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 22 marzo 1900, n. 195, testo unico, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, il quale sarà vidimato, d'ordine Nostro, dai ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio.
È abrogato il regolamento 21 ottobre 1900, n. 409, per la esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195.
(omissis)

TITOLO VI
Disposizioni di polizia
Capo I - Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze


 

132. Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi del seguente art. 136, fare opera nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione e non contemplati dall'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti; nonché negli argini strade e dipendenze della bonificazione medesima.
In caso di contestazione circa la linea o le lince alle quali deve estendersi la proibizione, decide il Prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile e gli interessati.

133. Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione:
a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 pei le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua;
b) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri 2, anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda.
Tuttavia le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di una bonificazione risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite;
c) la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di metri 50 dal piede degli argini o delle sponde o delle scarpate suddette;
d) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua od impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni fatte ad essi dalle opere della bonifica, od in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonificazione stessa;
e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonificazione;
f) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o materie luride, venefiche o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
g) qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;
h) qualunque ingombro o deposito di materie come sopra sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;
i) l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse;
k) qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni imboschiti o cespugliati entro quella zona dal piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua montani, che sarà determinata volta per volta con decreto prefettizio, sentito l'ufficio del Genio civile e l'ufficio forestale.
134. Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a chi non ne ha ottenuta regolare concessione o licenza, a norma dei seguenti artt. 136 e 137:
a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei corsi d'acqua, non contemplati nell'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici ed appartenenti alla bonificazione;
b) le piantagioni nelle golene, argini e banche dei detti corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa delle opere di bonifica e lungo le strade che ne fan parte;
c) lo sradicamento e l'abbruciamento di ceppi degli alberi, delle palificate e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
d) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e ad altra sorta di manufatti ad essi attinenti;
e) la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d'acqua; la navigazione nei medesimi con barche, sandali o altrimenti; il passaggio o l'attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini, ed il transito di animali e bestiami di ogni sorta.
È libera solamente la pesca coi coppi e con le cannucce in quelle sole località, ove attualmente si esercita liberamente con tali mezzi, in forza dei regolamenti finora vigenti;
f) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; e l'abbeveramento di animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;
g) qualunque apertura, rottura. taglio od opera d'arte, ed in genere qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a pro dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, od a scaricare acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili, senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'art. 133, lettera f);
h) qualsiasi modificazione nelle parate e bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua che fan parte della bonifica, tendente a sopralzare le dette parate e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni o le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque o di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;
i) la macerazione della canapa, del lino e simili in acque stagnanti o correnti, pubbliche o private, comprese nel perimetro della bonificazione, eccetto nei luoghi ove ora è circoscritta e permessa;
k) l'apertura di nuove gore per la macerazione della canapa, del lino e simili, e l'ingrandimento di quelle esistenti;
l) lo stabilimento di nuove risaie;
m) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua di una bonifica; e la costruzione dei ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi di acqua per uso dei fondi limitrofi;
n) l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua di una bonifica. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici o privati;
o) l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori attraverso i canali e le strade di bonifica.
135. Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), d), g), h) e k) del precedente art. 134.
Sono invece permessi con semplice scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, lavori, atti o fatti indicati nelle lettere c), e), f), i), l), m), n), ed o) dello stesso art. 134.
I contratti, regolarmente stipulati per l'utilizzazione dei prodotti indicati all'art. 14 del testo unico di legge, tengono luogo della licenza di che è parola nel presente articolo.
136. Le concessioni e le licenze necessarie per i lavori atti o fatti di cui all'art. 134 sono date, su conforme avviso del Genio civile:
a) dal Prefetto, quando trattasi di bonifica che lo Stato esegue direttamente;
b) dal Prefetto, inteso il concessionario, quando la bonifica è eseguita per concessione;
c) dal consorzio interessato per le bonifiche in manutenzione.
In caso di disaccordo tra Prefetto ed ufficio del Genio civile decide il Ministero.
 

137. Nelle concessioni e nelle licenze sono stabilite le condizioni, la durata non superiore ad un trentennio, e le norme alle quali sono assoggettate, e, se del caso, il prezzo dell'uso concesso e l'annuo canone.

Senza che poi sia necessario ripeterlo nell'atto, s'intendono tali concessioni e licenze in tutti i casi accordate:

a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere atti o fatti permessi;

c) con la facoltà nel concedente di revocarle o modificarle od imporvi altre condizioni;

d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni del testo unico di legge, nonché quelle del presente regolamento;

e) con l'obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute necessarie dal concedente per la durata della concessione, copie di atti, ecc.;

f) con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al pristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza dalla medesima.

Il Prefetto deve comunicare al Genio civile, ed il consorzio al suo ingegnere copia dell'atto di concessione, o di licenza accordata.

Colui che ha ottenuto la concessione o la licenza, di che al precedente art. 136, deve provvedere alla sua trascrizione nell'ufficio delle ipoteche, quando gliene sia fatto obbligo, e presentarla sopra luogo ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica.

Le concessioni sono rinnovabili; all'uopo però il concessionario deve farne domanda al Prefetto della Provincia od al consorzio, secondo i casi, almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa.

138. Col permesso scritto degli uffici del Genio civile quando trattasi di bonificazione eseguita dallo Stato, dell'ente concessionario quando trattasi di bonificazione eseguita per concessione e del consorzio per le bonifiche in manutenzione, i privati possono aprire per lo scolo delle acque dei loro terreni le necessarie bocche di scarico nelle ripe prossime esterne dei fossi e canali di bonificazione delle campagne adiacenti.

Devono però essi privati costruire a loro spese, e secondo le modalità assegnate nei permessi scritti, i convenienti ponticelli sopra siffatte bocche o sbocchi per la continuità del passaggio esistente.

139. Nei limiti consentiti dal codice civile è pienamente libero ai privati l'uso dell'irrigazione dei loro terreni con le acque dei propri fossi non compresi tra quelli della bonificazione, purché osservino l'obbligo così di richiudere le bocche di derivazione, appena cessato il bisogno di tenerle aperte, come di provvedere mediante fossi di scarico al più celere scolo possibile delle acque superanti al bisogno dell'irrigazione, eseguendo e mantenendo in regolare stato tali fossi di scarico.

140. I possessori o fittuari dei terreni compresi nel perimetro di una bonificazione debbono:

a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;

b) aprire tutti quei nuovi fossi che sieno necessari pel regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;

c) estirpare, per lo meno due volte l'anno, nei mesi di aprile e settembre od in quelle stagioni più proprie secondo le diverse regioni, tutte le erbe che nascono nei detti fossi;

d) Mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;

e) lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali, non muniti d'argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, pel deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;

f) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;

g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua ed alle strade di bonifica, che, sporgendo sui detti corsi d'acqua e sulle strade medesime, producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;

h) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più possessori o fittuari;

i) lasciare agli agenti di bonifica libero passaggio sulle sponde dei tossi e canali di scolo privati o consorziali.


 

Capo II - Delle contravvenzioni


 

141. I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini, tanto dei canali di bonifica che di cinta di colmate o di ripari delle opere di bonifica e delle opere intese a scolare nei canali di bonifica acque estranee alla bonifica stessa, sono puniti a termini delle vigenti leggi penali.

142. Le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 133 del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila (9).

(9) Articolo così modificato dall'art. 61, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

143. Le pene pecuniarie per le altre contravvenzioni sono le seguenti:

1° la sanzione amministrativa da lire 4.000 a lire 30.000 (9/a) per avere eseguito lavori, atti o fatti pei quali occorre la concessione ai sensi del precedente art. 135, o per non avere ottemperato alle condizioni impostevi, o al divieto imposto dall'autorità o dall'ente cui compete la facoltà di dare la concessione;

2° la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 20.000 (10) per avere eseguito lavori, atti o fatti, pei quali occorre la preventiva licenza a sensi del sopracitato articolo, o per non avere ottemperato alle condizioni impostevi od ai divieto imposto dall'autorità o dall'ente, cui competa la facoltà di rilasciare la licenza;

3° la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 50.000 (9/a), secondo che trattasi di pecora o di capra o grosso capo di bestiame, per ogni bestia abbandonata o lasciata vagare senza custodia o condotta con custodia insufficiente sugli argini dei canali ed alvei di bonifica, di recinto delle colmate o di difesa delle opere di una bonificazione.

La sanzione amministrativa non può in nessun modo essere minore di lire 10.000 né, qualunque sia il numero delle bestie, superiore a lire 3.000.000 (9/a) (11).

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(9/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

(10)La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo e quinto comma (quest'ultimo con riguardo alla misura minima), della stessa legge.

(9/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

(9/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

(11) Numero così modificato dall'articolo unico L. 18 ottobre 1948, n. 1291.


144. Per tutte le altre contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente titolo di regolamento, agli ordini o diffide dell'autorità od ente competente, di che all'art. 136, e non comprese nel precedente art. 143, si applicano le pene stabilite dal codice penale per le contravvenzioni a termini dell'art. 375 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sui lavori pubblici.

145. La inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nella concessione o nella licenza rende applicabile al contravventore la pena nella quale sarebbe incorso se non avesse ottenuta la concessione o licenza; che possono essere revocate, salvo sempre le maggiori pene che fossero contenute nell'atto di concessione o licenza.

146. È a favore dell'agente che ha elevata la contravvenzione il quarto del provento delle ammende inflitte ai contravventori ai sensi degli articoli precedenti, e delle oblazioni di cui all'art. 158.

All'uopo il Prefetto dà notizia della sentenza contravvenzionale e dell'accettazione delle oblazioni al Genio civile, ed anche al concessionario se la bonifica si esegue per concessione.

147. Oltre le pene suindicate ed il sequestro delle cose colte in contravvenzione, s'intende sempre riservato alle parti lese il risarcimento dei danni a termini della legge comune.

148. Nel caso di contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 133, dell'art. 134, lettere a), b), c), d), g), h) e k), e dell'art. 141, s'intima contemporaneamente e verbalmente al contravventore di desistere dalla sua opera o lavoro; e, qualora egli persista, si procede all'impedimento con l'intervento della forza pubblica, la quale deve prestarsi a richiesta dell'agente autorizzato ad elevare la contravvenzione.

149. I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati come nell'articolo seguente, possono essere elevati da qualsiasi agente giurato dell'Amministrazione dello Stato, delle Province, dei Comuni e dei consorzi, nonché dai Carabinieri reali.

A tale uopo il personale tecnico di sorveglianza o di custodia, adibito dalle Province, dai Comuni e dai consorzi di concessione e di manutenzione, deve prestare il giuramento innanzi all'Ingegnere capo del Genio civile nella Provincia nel cui territorio ricade la bonifica o la maggior parte di essa, od innanzi al sindaco del comune ov'essi agenti risiedono.

150. I verbali di accertamento delle contravvenzioni sono scritti su carta libera e debbono contenere:

1° l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;

2° il nome, cognome, qualità e residenza di chi li redige;

3° l'indicazione del fatto costituente la contravvenzione, del luogo in cui è stato commesso e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a qualificare la contravvenzione stessa, nonché le prove od indizi a carico del contravventore qualora ne esistano;

4° il nome, cognome, domicilio o residenza abituale, e le qualità del contravventore o dei contravventori, quando queste circostanze sono conosciute dall'agente che eleva la contravvenzione; e le dichiarazioni che il contravventore o i contravventori hanno fatto, se presenti, all'atto dell'accertamento della contravvenzione medesima. Queste dichiarazioni possono, a richiesta dei contravventori, essere da loro stessi firmate;

5° le stesse indicazioni del numero precedente relative alle persone che a termini degli articoli 1153 e 1154 del codice civile debbono rispondere civilmente, sia dell'operato del contravventore, sia del danno cagionato dalla contravvenzione;

6° la indicazione e descrizione delle cose colte in contravvenzione e sequestrate, ove occorra;

7° le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati a termini del precedente art. 148.

Il verbale è firmato da chi ha accertata la contravvenzione; e, se questi non sa scrivere, è sopra sua relazione steso e firmato dal suo immediato superiore gerarchico o dal segretario del Comune nel cui territorio fu commessa la contravvenzione.

151. Se nel procedere allo accertamento della contravvenzione si è operato il sequestro di oggetti o di animali, i relativi verbali sono rimessi entro ventiquattro ore, con le cose sequestrate, al Sindaco del Comune in cui fu accertata la contravvenzione.

Se non vi sono cose sequestrate, i verbali sono rimessi direttamente all'ufficio del Genio civile, quando trattasi di bonificazione eseguita dallo Stato; all'ente concessionario, se trattasi di bonifica eseguita per concessione; ed al consorzio, se trattasi di bonifica in manutenzione.

Il Genio civile, l'ente concessionario od il consorzio, rispettivamente, trasmettono i verbali suddetti con le loro proposte al Prefetto della Provincia, nel cui territorio è accaduta la contravvenzione, con il calcolo della spesa occorrente per la remissione del danno e del valore delle cose asportate o distrutte.

152. Il Sindaco può restituire le cose sequestrate al contravventore che offra sufficiente sicurtà del pagamento delle pene, dei danni e delle spese, alle quali potrebbe essere tenuto; o li affida alla custodia del segretario comunale; e, se trattasi di animali, ordina che siano altrimenti custoditi per garantita delle pene, indennità e spese a termini del codice di procedura penale.

Il Sindaco trasmette gli atti, senza ritardo, al Prefetto.

153. Il Prefetto sentito il Genio civile, e, se lo crede opportuno, il contravventore, ordina la riduzione delle cose allo stato che precedeva la contravvenzione, e dispone tutti gli altri provvedimenti necessari per la esecuzione della legge e del presente regolamento, precisando le opere da eseguirsi.

Nello stesso decreto è fissato il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a di lui spese.

L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente, e senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi d'urgenza o se il contravventore non sia conosciuto. In caso di resistenza è richiesto l'aiuto della pubblica forza.

Il Prefetto promuove, inoltre, l'azione penale contro il trasgressore, allorché lo giudichi necessario od opportuno.

154. Il Prefetto, sentito il trasgressore, per mezzo del Sindaco del luogo di domicilio o residenza abituale del trasgressore medesimo, provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della esecuzione d'ufficio, rendendone esecutiva la nota e facendone riscuotere l'importo nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte.

155. L'intimazione delle diffide, decreti od altri atti ordinati dal Prefetto è fatta dagli agenti del Comune o della Pubblica Amministrazione, chiamati per proprio ufficio a simili notificazioni.

156. Contro i decreti del Prefetto è ammesso il ricorso in via gerarchica, in conformità alle leggi amministrative, entro trenta giorni dalla loro intimazione.

157. La sorveglianza per la buona esecuzione dei lavori ordinati, ancorché si facciano dal contravventore, è esercitata dal genio civile per le bonifiche eseguite dallo Stato; dal personale tecnico dell'ente concessionario per quelle in concessione; e dal consorzio per quelle in manutenzione. Egualmente si provvede per l'esecuzione d'ufficio in base al decreto del Prefetto che la ordina.

158. Per le contravvenzioni, finché non è pronunziata la sentenza definitiva in ultima istanza, può essere ammessa la oblazione, da parte del contravventore, di una somma la quale deve avere la stessa destinazione della pena pecuniaria.

Non s'intendono mai comprese nell'oblazione le spese degli atti del procedimento, e quelle in corso od occorrenti per la riduzione delle cose al primitivo stato e per altri provvedimenti disposti dall'autorità.

Spetta al Prefetto, sentito l'ente dal quale la bonificazione dipende, accettare o rifiutare l'oblazione col mezzo di apposito decreto.

Nel caso di accettazione, il contravventore è obbligato a pagare immediatamente le spese liquide, ed a rilasciare dichiarazione, con la quale si obblighi al pagamento delle spese da liquidarsi mediante nota resa esecutoria dal Prefetto.

L'accettazione dell'oblazione esclude ogni atto ulteriore (11/b).

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(11/b)Vedi, ora, l'art. 16, L. 24 novembre 1981, n. 689


 

Capo III - Disposizioni speciali


 

159. Sono abrogati i regolamenti e le disposizioni tuttora vigenti in materia di polizia, emanate dai cessati governi, in tutto ciò che è previsto nel presente titolo, salve le disposizioni di carattere puramente locale:

a) del regolamento 19 novembre 1817 per la polizia della bonificazione delle paludi di Napoli, Volla e contorni;

b) del regolamento 22 giugno 1833 per la polizia della bonificazione dei Regi Lagni, nella sola parte riguardante l'esercizio e la polizia della macerazione nelle gore (fusari) laterali ai canali dei Regi Lagni. Per tale esercizio restano altresì in vigore tutte le norme in uso per la misura e pei modi di riscossione delle prestazioni che si corrispondono dai possessori ed affittuari delle gore (fusari) di macerazione.

Restano infine in vigore gli attuali regolamenti speciali di polizia dei consorzi esistenti, debitamente approvati, in quanto non siano contrari alle disposizioni del presente titolo.

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160. Le disposizioni del presente titolo si applicano indistintamente a tutte le opere di bonifica di prima e di seconda categoria già eseguite, in corso di esecuzione e da eseguirsi.


 

TITOLO VII

Disposizioni varie


 

161. Quando si provvede all'esecuzione delle opere di bonifica mediante licitazione, privata, giusta l'art. 62 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, l'amministrazione appaltante stabilisce nel capitolato speciale, che l'aggiudicazione ha luogo in base ad una scheda segreta, nella quale, oltre al minimo, deve essere indicato anche il massimo del ribasso che i concorrenti possono offrire.

162. I contratti attualmente in corso per fitto d'erbe, di pesca o di altro nei comprensori delle bonificazioni da eseguire a norma del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, da chiunque stipulati, cessano, di diritto, alle loro scadenze naturali od alla scadenza delle proroghe convenute o tacite in corso al giorno in cui è entrato in vigore il presente regolamento.

Nei nuovi contratti si deve sempre apporre, e s'intende in ogni caso apposta la condizione che il contratto cessa di pieno diritto:

a) nel giorno in cui abbia luogo la consegna dei lavori all'appaltatore a cui sia stata affidata la riscossione delle rendite, a norma dell'art. 12, lett. b), quando all'esecuzione della bonifica provvede lo Stato direttamente;

b) nel giorno in cui venga emanato il decreto di concessione, quando all'esecuzione della bonifica si provvede per concessione: da tale giorno le rendite spettano al concessionario agli effetti dell'art. 14 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195.

163. Gli assistenti assunti in servizio dal Ministero dei lavori pubblici per la durata dei singoli lavori di bonifica, a' termini dell'art. 6 della L. 7 luglio 1902, n. 333, sono retribuiti con l'assegno di lire 150 mensili.

Ricevono pure una indennità mensile, variabile da lire 30 a lire 60, quando risiedono in località isolate o malariche, o debbono percorrere giornalmente non meno di dieci chilometri per andare sui lavori e tornare alla residenza nel luogo fissato dall'ufficio del Genio civile.

164. Le disposizioni del presente regolamento relativo alla determinazione del perimetro, al progetto economico di esecuzione ed alla riscossione dei contributi valgono per il riparto di quelle spese che, ai termini del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195. e della L. 7 luglio 1902, n. 333, debbono essere a carico complessivo dello Stato, della provincia e del comune di Roma e dei proprietari interessati per le bonifiche dell'agro romano.

165. Per la manutenzione delle opere tutte di bonifica eseguite dallo Stato nell'agro romano si applicano le norme del titolo II, capo IV, del presente regolamento.

166. Delle cave di prestito lungo le ferrovie e le strade ordinarie nell'agro romano, il Ministero fa compilare gli elenchi dall'ufficio del Genio civile.

In base agli elenchi il Prefetto emette le ordinanze e le notifica ai proprietari dei fondi, nei quali sono poste le cave, prefiggendo il termine necessario per l'esecuzione dei lavori di prosciugamento.

Quando è stata presentata domanda di sussidio giusta l'art. 3, capoverso ultimo, della L. 7 luglio 1902, il termine decorre dalla relativa decisione del Ministero, e il sussidio accordato viene corrisposto in base a certificato del Genio civile che attesta il completo prosciugamento della cava mediante colmata o canalizzazione.

Decorso infruttuosamente il termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, il Prefetto può provvedere d'ufficio.

167. Per la ripartizione delle spese di bonifica del territorio non demaniale delle Maremme toscane e di quello adiacente al lago Salpi a norma dell'art. 4 della L. 7 luglio 1902, n. 333, valgono le disposizioni del presente regolamento.

168. I perimetri di bonifica determinati anteriormente al T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, ed al presente regolamento sono mantenuti.

169. I consorzi di bonifica esistenti sono conservati; ma nel termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del decreto di approvazione del presente regolamento debbono uniformare il loro statuto alle disposizioni del regolamento stesso. Trascorso il termine, provvede il Ministero. In ogni caso, le modificazioni debbono essere approvate a' termini dell'art. 28, e seguenti.

170. Nei casi di cui all'art. 93 del T.U. del R.D. 22 marzo 1900, n. 195, i consorzi di esecuzione debbono uniformarsi alle disposizioni del presente regolamento, a norma dell'articolo precedente, solo in quanto siano compatibili con quelle della legge 25 giugno 1882, n. 869 (12), e delle legge 6 agosto 1893, n. 463 (13), e dei rispettivi atti di concessione.

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(12) Recava norme sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi.

(13) Recava modifiche alla L. 4 luglio 1886, n. 3962, sulla esecuzione delle opere di bonifica classificate di 1ª categoria.




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D.L. 11 aprile 1989, n. 125 (1).

Disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto (2).

Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 aprile 1989, n. 85 e convertito in legge con L. 2 giugno 1989, n. 214 (Gazz. Uff. 5 giugno 1989, n. 129).


 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


 

Visti gli articoli 77 e 87 dellaCostituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di liquidazioni e versamenti dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

Emana il seguente decreto:

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1. 1. Se i termini di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (3), cadono in giorno festivo o comunque non lavorativo per le aziende di credito e per le casse rurali ed artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38 dello stesso decreto, nonché per i soggetti di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le liquidazioni e i versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiunto previsti nel primo e nel secondo comma dell'articolo 27 del predetto decreto n. 633 del 1972, devono essere effettuati nel primo giorno lavorativo immediatamente precedente (4).

1-bis. Le attività istituzionalmente proprie, svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, non costituiscono attività commerciale (4).

2. Le aziende di credito e le casse rurali ed artigiane delegate ai sensi del primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (3), devono effettuare per conto del contribuente il versamento dell'imposta sul valore aggiunto in apposita contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il quinto giorno successivo a quello dell'ordine di versamento del contribuente stesso.

3. Nel caso in cui l'ordine del contribuente intervenga successivamente al termine di cui al comma 1, il versamento da parte delle aziende di credito e delle casse artigiane delegate nell'apposita contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato deve comunque avvenire non oltre l'ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento, sempre che tra questo e la data dell'ordine di versamento intercorrano due giorni, di cui almeno uno lavorativo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla liquidazione dell'imposta effettuata sulla base delle annotazioni eseguite nel corso del mese di marzo 1989 (4/cost).

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(3) Riportato al n. I.

(4) Gli attuali commi 1 e 1-bis così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'art. 8, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, riportato alla voce Imposte e tasse in genere, nel testo modificato della relativa legge di conversione.

(4) Gli attuali commi 1 e 1-bis così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'art. 8, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, riportato alla voce Imposte e tasse in genere, nel testo modificato della relativa legge di conversione.

(3) Riportato al n. I.

(4/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 27 novembre-6 dicembre 2000, n. 555 (Gazz. Uff. 13 dicembre 2000, n. 51, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, come modificato dall'art. 8, comma 8, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 convertito, con modificazioni, in legge 26 giugno 1990, n. 165, sollevata in riferimento all'art. 3 della Cost.


2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



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D.Lgs.3-4-2006 n. 152 Norme in materia ambientale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.


 

Sezione II

Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo I

Principi generali e competenze

(omissis)

75. Competenze.
1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni della presente sezione:
a) lo Stato esercita le competenze ad esso spettanti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema attraverso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, fatte salve le competenze in materia igienico-sanitaria spettanti al Ministro della salute;
b) le regioni e gli enti locali esercitano le funzioni e i compiti ad essi spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali.
2. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente oppure inottemperanza ad obblighi di informazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva. Gli oneri economici connessi all'attività di sostituzione sono a carico dell'ente inadempiente. Restano fermi i poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento in caso di urgente necessità e le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente, nonchè quanto disposto dall'articolo 132.
3. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della parte terza del presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto stesso e con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio previa intesa con la Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti possono altresì essere modificati gli Allegati alla parte terza del presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.
4. Con decreto dei Ministri competenti per materia si provvede alla modifica degli Allegati alla parte terza del presente decreto per dare attuazione alle direttive che saranno emanate dall'Unione europea, per le parti in cui queste modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea recepite dalla parte terza del presente decreto, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
5. Le regioni assicurano la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e trasmettono al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione della parte terza del presente decreto, nonchè quelli prescritti dalla disciplina comunitaria, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) elabora a livello nazionale, nell'ambito del Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA), le informazioni ricevute e le trasmette ai Ministeri interessati e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio anche per l'invio alla Commissione europea. Con lo stesso decreto sono individuati e disciplinati i casi in cui le regioni sono tenute a trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio i provvedimenti adottati ai fini delle comunicazioni all'Unione europea o in ragione degli obblighi internazionali assunti.
6. Le regioni favoriscono l'attiva partecipazione di tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza del presente decreto in particolare in sede di elaborazione, revisione e aggiornamento dei piani di tutela di cui all'articolo 121.
7. Le regioni provvedono affinché gli obiettivi di qualità di cui agli articoli 76 e 77 ed i relativi programmi di misure siano perseguiti nei corpi idrici ricadenti nei bacini idrografici internazionali in attuazione di accordi tra gli stati membri interessati, avvalendosi a tal fine di strutture esistenti risultanti da accordi internazionali.
8. Qualora il distretto idrografico superi i confini della Comunità europea, lo Stato e le regioni esercitano le proprie competenze adoperandosi per instaurare un coordinamento adeguato con gli Stati terzi coinvolti, al fine realizzare gli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto in tutto il distretto idrografico.
9. I consorzi di bonifica e di irrigazione, anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità, concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione.
(omissis)
 

TITOLO III

Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

 

(omissis)


 

Capo II
Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico


 

(omissis)


 

98. Risparmio idrico.
1. Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.
2. Le regioni, sentite le Autorità di bacino, approvano specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti.
(omissis)

 

Titolo IV
Usi produttivi delle risorse idriche


 

166. Usi delle acque irrigue e di bonifica.
1.I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle loro competenze, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità corredata dal progetto delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. L'Autorità di bacino esprime entro centoventi giorni la propria determinazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende accettata. Per tali usi i consorzi sono obbligati ai pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368
3. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata.
4. Il contributo di cui al comma 3 è determinato dal consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento.

[1]R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - Art. 36.
Comma 1- Per le concessioni di derivazioni d'acqua a uso promiscuo di irrigazione e di bonificazione, il canone è ridotto alla metà di quello stabilito per la irrigazione senza obbligo di restituzione delle colature o residui di acqua, ed al quinto per quelle aventi per unico scopo la bonificazione per colmata.
Comma 2 - Alle concessioni di derivazione ad uso promiscuo di irrigazione e di forza motrice si applica il canone più elevato. Se l'uso promiscuo riguarda una parte dell'acqua derivata, il canone più elevato si applica a questa parte soltanto e all'altra il canone normale.


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Legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1 Finalità

La Regione Emilia-Romagna riconosce, promuove ed organizza l’attività di bonifica come funzione essenzialmente pubblica ai fini della difesa del suolo e di un equilibrato sviluppo del proprio territorio, della tutela e della valorizzazione della produzione agricola e dei beni naturali, con particolare riferimento alle risorse idriche.

Art. 2 Quadro degli interventi

Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo la Regione programma, organizza e realizza interventi, di competenza sia pubblica che privata, in materia di bonifica montana, di bonifica idraulica, di tutela e utilizzazione delle risorse idriche per gli usi agricoli nell'ambito dei piani di unita' idrografica.
Tali interventi sono volti in particolare a:
- assicurare la stabilita' ed il buon regime idraulico dei terreni declivi;
- assicurare lo scolo delle acque e la sanità idraulica del territorio;
- adeguare e completare la bonifica ed assicurare la manutenzione delle relative opere;
- conservare e incrementare le risorse idriche superficiali per usi agricoli, in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile e industriale;
- realizzare il coordinamento tecnico-funzionale delle opere di bonifica idraulica e di irrigazione rispetto ai programmi di interventi, opere e vincoli per la difesa e la regimazione dei corsi d' acqua naturali;
- favorire lo sviluppo e la valorizzazione agricola del territorio.

Art. 3 Interventi ed opere di bonifica montana e di bonifica idraulica

Sono opere di bonifica montana, in quanto necessarie ai fini generali della sistemazione, difesa e valorizzazione produttiva dei territori collinari e montani, quelle rivolte a dare stabilita' ai terreni, a prevenire e consolidare le erosioni e i movimenti franosi, ad assicurare il buon regime idraulico, a realizzare le migliori condizioni per l'uso del suolo e dell'acqua nel rispetto delle vocazioni naturali delle singole aree. Rientrano in particolare in tali opere quelle necessarie per:
- la sistemazione funzionale delle pendici e dei versanti dei territori dei comprensori di bonifica;
- il contenimento o il recupero delle zone franose;
- il controllo del dilavamento e dell'erosione dei terreni;
- la valorizzazione agronomica del suolo, ivi comprese le opere di competenza privata rese obbligatorie dal programma poliennale di cui al successivo art. 6; nonché le opere infrastrutturali di supporto per la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle opere precedentemente indicate.
Sono opere di bonifica idraulica quelle che hanno come principale obiettivo lo smaltimento delle acque dai terreni per conservarne e incrementarne la produttività e, comunque, per favorirne l'utilizzazione. Esse sono costituite prevalentemente da:
- i canali della rete scolante, le opere di regimazione delle acque interne e i relativi manufatti;
- gli impianti di sollevamento delle acque e connesse installazioni;>br> - le infrastrutture di supporto per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle opere predette;
- le infrastrutture e le apparecchiature fisse o mobili necessarie per l' espletamento delle attività e dei servizi di difesa delle opere e di polizia idraulica sulla rete scolante e su quella di irrigazione;
- le opere di competenza privata rese obbligatorie dal programma poliennale di bonifica.

Art. 4 Interventi ed opere per la tutela e l'utilizzazione delle risorse idriche ad uso agricolo

Le opere per l'acquisizione, la tutela e l'utilizzazione delle risorse idriche ad uso agricolo sono quelle necessarie a garantire alle utenze agricole volumi di acqua adeguati alle loro esigenze.
Gli interventi concernono in particolare:
- le opere di provvista e di distribuzione di acque per gli usi agricoli con speciale riguardo all'irrigazione;
- le opere di contenimento del fenomeno di risalita delle acque del mare lungo i canali emissari della rete scolante.
 

Art. 5 Classificazione del territorio e delimitazione dei comprensori di bonifica

Per conseguire la formazione di unita' omogenee sotto il profilo idrografico e rispondenti a criteri di funzionalità nella gestione degli interventi di cui agli artt. 3 e 4 e in applicazione di quanto previsto dall'art. 73 del DPR 24 luglio 1977 n. 616, il Consiglio regionale provvede:

1) alla classifica, declassifica o riclassifica ai fini della bonifica del territorio regionale;

2) alla delimitazione dei comprensori di bonifica.

I suddetti provvedimenti e le loro variazioni sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 6 Programmi poliennali di bonifica e di irrigazione

programmi poliennali di bonifica e di irrigazione indicano le opere e gli interventi da realizzare nei territori di montagna, di collina e di pianura, necessari per:

a) la sistemazione e il rinsaldamento funzionale delle pendici e dei versanti dei territori dei comprensori di bonifica ai fini della stabilita' e del buon regime delle acque;

b) la bonificazione delle terre deficienti di scolo nonché la sistemazione e adeguamento delle esistenti reti scolanti;

c) la sistemazione idraulico-agraria e la valorizzazione agronomica del suolo nel rispetto dei diversi ecosistemi;

d) la provvista ed utilizzazione delle acque per gli usi agricoli nell'ambito dei piani di bacino e di utilizzazione plurima delle risorse idriche;

e) la manutenzione straordinaria delle opere esistenti. Fino all'approvazione dei piani di unita' idrografica, e' consentita l' approvazione da parte della Giunta regionale di singoli programmi poliennali di bonifica e di irrigazione.

Per consentire una adeguata pubblicità delle proposte dei programmi di cui al secondo comma, le stesse dovranno essere depositate presso le Province, il Circondario di Rimini (1), le assemblee di Comuni di cui all'art. 4-V comma della Legge regionale 27 febbraio 1984 n. 6, le Comunità montane, il Servizio provinciale difesa del suolo, risorse idriche e risorse forestali e il Consorzio di bonifica competenti per territorio.

Dell' avvenuto deposito presso gli enti di cui al precedente comma, verrà data notizia a cura della Provincia mediante pubblicazione sul Foglio annunci legali, sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani a maggior diffusione.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse potrà far pervenire osservazioni sul programma poliennale alla Provincia o al Circondario di Rimini (1), che, nei successivi 60 giorni, raccolte le controdeduzioni del Consorzio di bonifica, sentite le Comunità montane e le assemblee di Comuni di cui all' art. 4- V comma della Legge regionale 27 febbraio 1984 n. 6, lo adotta con provvedimento motivato e lo trasmette alla Giunta regionale per l' approvazione entro i seguenti 30 giorni.

Art. 7 Opere di competenza pubblica e opere private obbligatorie

Le opere indicate negli artt. 3 e 4 della presente legge sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

I programmi poliennali di cui al precedente art. 6 dovranno indicare le opere necessarie ai fini generali della bonifica e della utilizzazione agricola delle acque, da realizzarsi a totale carico pubblico, nonché quelle di interesse particolare dei singoli fondi e direttamente connesse alla finalità e funzionalità delle prime, che sono di competenza dei privati ed obbligatorie per essi, fruendo del contributo pubblico nelle misure previste dalla legge.

Art. 8 Contributi regionali per le opere private rese obbligatorie dal programma poliennale di bonifica

Per la realizzazione delle opere private di cui al precedente art. 7 sono concessi contributi in conto capitale fino al 70% della spesa riconosciuta ammissibile. Nei territori sottoposti ai vincoli di cui al RD 30 dicembre 1923 n. 3267 e successive modificazioni, nonché nei territori delimitati ai sensi dell' art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984, il contributo può essere elevato fino al 90% della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 9 Contributi regionali per opere private non obbligatorie

Le opere e gli interventi di competenza privata non previsti in programmi poliennali di bonifica e di irrigazione, possono beneficiare di contributi regionali in conto capitale fino al 30% della spesa riconosciuta ammissibile o, in alternativa, del concorso degli interessi sui mutui contratti a termini della Legge 5 luglio 1928 n. 1760.

Per le zone collinari e montane delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984, le provvidenze di cui al comma precedente possono essere elevate fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 10 Interventi di ripristino di opere di bonifica

Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino dei lavori pubblici di interesse regionale, gli interventi sulle opere pubbliche di bonifica resi necessari a seguito di eventi calamitosi sono regolati dalle disposizioni contenute nella Legge 15 ottobre 1981 n. 590.

Sono a totale carico pubblico gli interventi di ripristino delle opere di bonifica che si rendano necessari non per carenza di ordinaria manutenzione.

Art. 11 Soppressione dei Consorzi di bonifica montana e definizione dei nuovi ambiti territoriali dei consorzi di bonifica

I Consorzi di bonifica montana costituiti ai sensi dell'art. 16 della Legge 25 luglio 1952 n. 991, sono soppressi con le modalità di cui al successivo terzo comma.

Le funzioni ed i compiti di tali consorzi, per le superfici classificate ai sensi dell'art. 14 della citata Legge n. 991, sono attribuiti ai consorzi di bonifica il cui comprensorio sarà costituito, tenuto conto delle esigenze proprie delle singole unita' idrografiche funzionali, da un bacino, più bacini idrografici o parte di essi.

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, con la adozione dei provvedimenti di soppressione dei consorzi di bonifica montana di cui al primo comma del presente articolo, provvede a definire la successione nei rapporti giuridici ed amministrativi tra gli enti soppressi ed il nuovo consorzio subentrante.

Art. 12 Costituzione dei Consorzi di bonifica

I Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalla legge e dai rispettivi statuti.

I Consorzi di bonifica sono costituiti con deliberazione del Consiglio regionale fra tutti i proprietari degli immobili censiti in catasto che traggono beneficio dalla bonifica.

La costituzione di nuovi consorzi avviene su proposta dei proprietari che rappresentino la maggior parte del territorio incluso nel perimetro consortile. Si presume che tale maggioranza vi sia quando alla proposta, depositata per 30 giorni presso i Comuni interessati per territorio, non siano state mosse opposizioni o le opposizioni presentate siano giudicate irrilevanti in sede di esame da parte del Consiglio regionale.

Dell'avvenuto deposito presso gli enti di cui al precedente comma, verrà data notizia a cura della Provincia mediante pubblicazione sul Foglio annunci legali, sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani a maggior diffusione.

In mancanza di iniziativa degli interessati, la proposta di costituzione di nuovi consorzi può essere promossa, con motivato parere, dagli enti delegati.

Per soddisfare esigenze di migliore funzionalità per la realizzazione degli interventi, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le Province, il Circondario di Rimini (2), le assemblee di Comuni di cui all'art. 4 - V comma della Legge regionale 27 febbraio 1984 n. 6 le Comunità montane e i Consorzi di bonifica interessati, provvede alla rettifica dei confini territoriali dei consorzi esistenti, alla loro fusione o all'unificazione dei servizi e degli uffici.

Art. 13 Riparto degli oneri a carico delle proprietà consorziate
I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli, contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica in conformità della legislazione vigente nonché alle spese di funzionamento del consorzio di bonifica.
I contributi dovuti dai proprietari ai sensi del primo comma, nonché il concorso degli stessi alla spesa di costruzione delle opere private obbligatorie, costituiscono oneri reali sui fondi e sono esigibili con le norme o i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria prendendo grado immediatamente dopo tale imposta.
Le spese di cui al primo comma sono ripartite in ragione del beneficio conseguito o conseguibile sulla base del piano di riparto di contribuenza.
Art. 14 Compiti dei consorzi di bonifica
Consorzi di bonifica provvedono alla realizzazione dell’attività di bonifica ed in particolare:
- provvedono all'esercizio, alla manutenzione e alla vigilanza delle opere e degli impianti di bonifica e di irrigazione di cui sono consegnatari;
- partecipano alla elaborazione delle proposte di piano di unita' idrografica e formulano, nei confronti dell'ente locale delegato, le proposte per la redazione dei programmi poliennali di intervento per le opere di bonifica e di irrigazione di cui al primo comma del successivo art. 23;
- provvedono di norma, in concessione, alla progettazione ed alla esecuzione delle opere pubbliche previste nei programmi poliennali di bonifica e di irrigazione con esclusione di quelle insistenti sul demanio fluviale e marittimo;
- eseguono, su richiesta dei proprietari di almeno la meta' della superficie interessata o, in caso di inerzia dei proprietari, su autorizzazione della Giunta regionale, le opere private rese obbligatorie dai programmi poliennali.
- Per l'adempimento dei loro fini istituzionali, i Consorzi hanno il potere di imporre contributi alle proprietà consorziate secondo quanto indicato nel precedente art. 13.
Per gli studi, la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere pubbliche o di interesse pubblico loro affidati in concessione, compete ai Consorzi il rimborso delle spese tecniche nella misura percentuale del 12% sull'ammontare dei lavori, delle forniture e delle espropriazioni.
I Consorzi di bonifica, nella organizzazione della propria attività, devono assicurare la presenza delle proprie strutture operative nei territori montani.

Art. 15 Organi dei Consorzi di bonifica

Sono organi del Consorzio:
- il Consiglio di amministrazione;
- il Comitato amministrativo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Tutti i componenti degli organi durano in carica cinque anni e sono riconfermabili.
Il Consiglio di amministrazione consta di membri eletti per8/ 10 dall'Assemblea dei consorziati, per 1/10 designati dalla o dalle Comunità montane ricadenti nel comprensorio consortile e per 1/10 nominati, tra amministratori dei Comuni di collina e di pianura ricadenti nel comprensorio consortile, dall'ente competente a norma dell'art. 23 della presente legge. Ove nel comprensorio non ricadano territori montani, 2/10 dei membri saranno nominati, tra amministratori dei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile, dall'ente competente a norma dell'articolo 23 della presente legge.
Il Consiglio di amministrazione esercita le sue funzioni anche in carenza delle nomine di cui al comma precedente.
Il Presidente del collegio dei revisori, scelto tra esperti in contabilità pubblica, e' nominato dall'ente competente a norma dell'art. 23 della presente legge.
Partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione del consorzio, tre rappresentanti del personale dipendente, designati dalle organizzazioni sindacali regionali di categoria maggiormente rappresentative e nominati dall'ente delegato di cui al successivo articolo 23.

Art. 16 Assemblea dei consorziati e sistema elettorale
L'assemblea e' convocata nelle forme previste dallo statuto consortile per la elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione.
Essa e' divisa in quattro sezioni elettorali:
- alla prima sezione appartengono i consorziati contribuenti per soli immobili iscritti nel catasto urbano;
- alla seconda sezione appartengono i consorziati iscritti a ruolo per beni censiti al catasto rustico per un contributo annuo non superiore ai 3/100.000 della contribuenza agricola totale e in ogni caso con superficie aziendale inferiore a due ettari in pianura e a quattro ettari in collina e montagna;
- alla terza sezione appartengono i consorziati con contribuenza e superficie aziendale superiori ai limiti massimi fissati per la seconda sezione fino ai limiti di contribuenza e di superficie aziendali fissati come limite minimo della quarta sezione;
- alla quarta sezione appartengono i consorziati iscritti a ruolo per beni censiti al catasto rustico per un contributo annuo superiore a 150/ 100.000 della contribuenza agricola totale e in ogni caso con superficie aziendale superiore ad ottanta ettari.
Ogni componente l'assemblea ha diritto ad un voto nell'ambito della sezione elettorale di appartenenza.
Sul numero dei componenti il Consiglio di amministrazione da eleggersi dall' assemblea, ciascuna sezione dei contribuenti agricoli elegge un numero di consiglieri proporzionale al rapporto tra la contribuenza a ruolo degli aventi diritto al voto di quella sezione e il totale della contribuenza agricola consortile.
All'interno di ogni sezione i componenti del Consiglio di amministrazione, nel numero previsto dal precedente comma, sono eletti tra le liste elettorali presentate, in proporzione ai voti validi conseguiti da ciascuna lista.
In ogni caso la prima sezione non potrà eleggere un numero di consiglieri superiore al 10% del totale dei membri elettivi.

Art. 17 Statuto consortile
Il Consorzio e' retto da uno statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Consiglio regionale.
Lo statuto in particolare stabilisce:
1) il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo;
2) le norme applicative per le modalità di voto e le operazioni elettorali;
3) la ripartizione delle competenze e dei poteri degli organi del Consorzio;
4) ogni disposizione necessaria ad assicurare il buon funzionamento dell' organizzazione amministrativa e tecnica del Consorzio.

Art. 18 Controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica
Omissis
(commi 1, 2, 3 e 4) (2)
Gli atti dei Consorzi di bonifica sono pubblici. Chiunque vi abbia interesse puo' prenderne visione ed ottenerne copia a proprie spese.

Art. 19 Ricorsi
Contro le deliberazioni degli organi dei Consorzi e' ammesso il ricorso in opposizione entro 10 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione delle stesse. Contro le decisioni assunte dagli organi dei Consorzi di bonifica sui ricorsi predetti e' ammessa, entro 30 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione delle relative deliberazioni, impugnativa alla Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo. Ai ricorsi di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni del DPR 24 novembre 1971 n. 1199.

Art. 20 Interventi sostitutivi e scioglimento degli organi amministrativi
Per assicurare il buon funzionamento dei Consorzi di bonifica e la regolare attuazione dei loro fini istituzionali, la Giunta regionale, previa diffida, dispone in via surrogatoria il compimento degli atti dovuti per i quali gli organi amministrativi del Consorzio sono inadempienti. Qualora nella gestione del Consorzio di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità non sanabili attraverso le procedure previste dal comma precedente, la Giunta regionale procede allo scioglimento degli organi amministrativi del Consorzio e nomina un Commissario per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore ad un anno, all'espletamento dei compiti affidatigli, con l'obbligo di convocare l'assemblea dei consorziati per la ricostituzione degli organi del Consorzio.
Contestualmente alla nomina del Commissario, la Giunta regionale nomina una Consulta composta di sette membri in rappresentanza dei consorziati.
Nei provvedimenti di nomina sono determinate le indennità dovute al Commissario e ai componenti la Consulta.
Il parere della Consulta e' obbligatorio per le materie elencate all'art. 7 del DPR 23 giugno 1962 n. 947.

Art. 21 Consorzi di secondo grado e Consorzi speciali
Per la coordinata realizzazione e gestione di opere di bonifica o di irrigazione nonché per la realizzazione di servizi comuni che interessino più consorzi di bonifica possono essere costituiti consorzi di secondo grado.
Per la realizzazione e gestione di opere o servizi che investano finalità a carattere plurisettoriale possono costituirsi consorzi speciali fra Consorzi di bonifica, Comuni, Comunità montane, Province ed Enti o Aziende pubbliche che usufruiscono delle opere o dei servizi.
L' iniziativa per la costituzione dei consorzi di cui ai precedenti commi o per la trasformazione di consorzi di secondo grado in consorzi speciali può essere assunta da uno o più degli enti interessati oppure promossa dalla Regione.
I compiti e le finalità, nonché la composizione degli organi amministrativi e le norme di funzionamento dei consorzi di cui ai primi due commi del presente articolo, sono definiti dai rispettivi statuti da sottoporsi all'approvazione del Consiglio regionale.
A tali consorzi si applicano, in quanto compatibili, le norme della presente legge.

Art. 22 Consorzi di miglioramento fondiario
Per l' esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di bonifica e di irrigazione di competenza privata, i proprietari ed affittuari di immobili agricoli possono riunirsi in consorzi di miglioramento fondiario.
La proposta di costituzione, presentata da proprietari ed affittuari di immobili agricoli che rappresentino almeno il quarto della superficie del territorio interessato, dovrà essere corredata dagli atti dimostrativi dell'utilità di costituire il Consorzio di miglioramento fondiario.
La Giunta regionale delibera in ordine alle modalità e alle forme di pubblicazione della proposta e degli atti relativi.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta sentito il Consorzio di bonifica competente per territorio, provvede con propria deliberazione alla costituzione del consorzio.
Ai Consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili, in quanto compatibili, le norme di cui alla presente legge.

Art. 23 Delega di funzioni amministrative
Le Province e il Circondario di Rimini (1) sono delegati ad esercitare le seguenti funzioni:
- adottare le proposte per la formazione dei programmi poliennali di bonifica ed irrigazione formulate dai Consorzi ai sensi del precedente art. 14; - proporre la qualificazione delle opere previste nei programmi poliennali di bonifica e di irrigazione in pubbliche e private obbligatorie;- promuovere, constatata la mancanza di iniziativa degli interessati, la costituzione di nuovi consorzi di bonifica o, sentiti i Consorzi interessati, la rettifica dei confini di quelli esistenti tenendo anche conto di quanto indicato nel successivo articolo
decidere sui ricorsi di cui al secondo comma dell'art. 19 della presente legge. Omissis (comma 2) (4)
Nell'esercizio delle funzioni delegate di cui ai primi tre alinea del comma precedente, le Province e il Circondario di Rimini (1), per quanto si riferisce ai territori montani, operano d’intesa con le Comunità montane. In caso di mancata intesa, provvede direttamente la Giunta regionale.
Qualora il comprensorio del Consorzio di bonifica ricada nel territorio di più province oppure di una provincia e del circondario di Rimini (1), le funzioni amministrative delegate sono esercitate, d'intesa con le altre Province interessate, dall'ente nel cui territorio ricade la maggior parte del comprensorio.
Per le funzioni di cui ai primi tre alinea del primo comma, le Province acquisiscono il parere delle assemblee di Comuni di cui all'art. 4 - V comma della Legge regionale 27 febbraio 1984 n. 6, per ciò che si riferisce ai territori di loro competenza.
Le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono a carico della Regione ai sensi dell'art. 33 della Legge regionale 27 agosto 1983 n. 34

Art. 24 Esercizio delle deleghe, sostituzione e revoca
Nel corso del rapporto di delega, il Consiglio e la Giunta regionale possono emanare direttive.
Le direttive della Giunta possono contenere indicazioni vincolanti nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegati.
sul Bollettino Ufficiale della Regione. La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazione, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.
Gli enti delegati debbono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.
In caso di inerzia dell'ente delegato, la Giunta regionale può invitare lo stesso a provvedere entro un congruo termine; decorso il quale, la Giunta medesima provvede direttamente al compimento del singolo atto.
La revoca delle funzioni delegate con la presente legge e' di norma attuata, con legge regionale, nei confronti di tutti i soggetti delegati.
La revoca nei confronti del singolo ente e' ammessa, sempre con legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi e delle direttive regionali.

Art. 25 Commissione consultiva per le bonifiche
E' istituita, quale organo consultivo della Giunta regionale, la Commissione consultiva regionale per la bonifica, avente la funzione di esprimere pareri e formulare proposte su argomenti di carattere generale attinenti le attività istituzionali dei Consorzi di bonifica.
In particolare, la Commissione formula proposte in ordine:
1) alla ridelimitazione territoriale dei Consorzi di bonifica prevista dagli artt. 5 e 12;
2) alla elaborazione dello schema-tipo di statuto consortile;
3) alla elaborazione dello schema-tipo dei bilanci consortili;
4) alla elaborazione dei criteri per la formulazione dei piani di classifica ai fini del riparto delle spese consortili.
Le proposte di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4 dovranno tener conto della necessita' di salvaguardare le specificità dei territori montani.
La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, e' composta dall'Assessore regionale competente o da un suo delegato, che la presiede, e da quindici componenti, scelti fra persone di qualificata esperienza in materia di bonifica, designati:
- tre dal Consiglio regionale, con voto limitato a due;
- due dalla Giunta regionale;
- due dalla Delegazione regionale UNCEM;
- tre dall'Unione regionale delle bonifiche;
- cinque dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative nell'ambito della regione.
Esplica le funzioni di segretario un collaboratore regionale designato dal Presidente della commissione.
La Commissione adotta il proprio regolamento interno che viene approvato dalla Giunta regionale.
I membri della Commissione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Art. 26 Disposizioni finanziarie
Dall'entrata in vigore della presente legge e' istituito, nella parte entrata del bilancio regionale, un capitolo per l'introito dei proventi delle contravvenzioni alle norme di polizia idraulica elevate dai Consorzi di bonifica.
Con la stessa decorrenza sono istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale appositi capitoli per ciascuno dei sottoelencati tipi di interventi
previsti dalla presente legge:
a) spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione;
b) contributi in conto capitale per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione private obbligatorie;
c) contributi in conto capitale o concorso nel pagamento degli interessi per la realizzazione di opere di bonifica e di irrigazione private non obbligatorie;
d) contributi e spese per la manutenzione di opere pubbliche di bonifica e di irrigazione;
e) spese per interventi di ripristino di opere pubbliche di bonifica danneggiate da calamita' naturali.

Art. 27 Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione
Per i contributi e spese di cui alla lettera
d) dell'art. 26 della presente legge la Regione, per ogni esercizio finanziario, sentita la Commissione consultiva di cui al precedente art. 25, determina l' importo da assegnare ai singoli Consorzi di bonifica in relazione all'ammontare della contribuzione ordinaria complessiva, escluse le contribuzioni concernenti il recupero di spese per la esecuzione di opere, iscritta a ruolo nell'anno precedente e per i territori delimitati ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984 del 27 dicembre 1977, in rapporto alla superficie ricadente nel comprensorio consortile.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 28 Riordino dei consorzi (6)
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dovrà essere attuato il riordino territoriale dei Consorzi di bonifica secondo quanto disposto dagli artt. 5 e 11 della presente legge.
In tale riordino, in relazione all'esigenza di coordinare le attività pubbliche e private di tutela e valorizzazione delle risorse idriche e di favorire la produttività e l' efficienza delle strutture tecnico-amministrative degli enti operanti in materia di acque, dovrà provvedersi all'accorpamento dei consorzi di irrigazione ed idraulici di scolo nei consorzi di bonifica.
I provvedimenti di riordino di cui al presente articolo saranno assunti dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentite le Province, il Circondario di Rimini (1) e le Comunità montane competenti per territorio.

Art. 29 Riordino di funzioni

I compiti e le funzioni in materia di interventi e opere di bonifica idraulica e di irrigazione già affidati all'Ente regionale di sviluppo agricolo sono attribuiti con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ai Consorzi di bonifica tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 5 e 28 della presente legge.

Con proprio provvedimento, il Consiglio regionale, sentiti gli enti interessati, definisce l'elenco delle opere e delle attività da trasferire nonché le modalità per il trasferimento delle attività patrimoniali e del personale addetto ai compiti trasferiti.

Il personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo, in attesa del definitivo inquadramento nell'organico del Consorzio di bonifica, e' collocato in posizione di comando presso il Consorzio stesso fino alla ridelimitazione territoriale dei comprensori dei Consorzi di bonifica di cui al precedente art. 28.

Con legge regionale si provvede alla riduzione dell'organico dell'Ente regionale di sviluppo agricolo in relazione al contestuale inserimento del personale interessato negli organici dei Consorzi di bonifica.

Art. 30 Adeguamento degli statuti dei Consorzi

Entro sei mesi dalla data del provvedimento di riordino dei Consorzi di cui al primo comma del precedente art. 28 e dalla adozione dello schema-tipo da parte della Regione, i Consorzi di bonifica dovranno adeguare gli statuti alle disposizioni della presente legge.

In caso di inerzia degli organi amministrativi in carica, provvederà la Regione mediante proprio Commissario ai sensi del primo comma dell'art. 20 della presente legge.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge il rinnovo dei Consigli consortili dovrà essere effettuato in base alle norme del nuovo statuto.

Note (1) Si veda ora il D.lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".
Commi abrogati dall’art. 54 L.R. 7 febbraio 1992.
(3) Articolo modificato comma 1 da art. 54 L.R. 7 febbraio 1992 n. 7 Comma abrogato dall’art. 54 L.R. 7 febbraio 1987
(5) le disposizioni transitorie di questa legge sono integrate e modificate dagli artt. 3 e ss. della L.R. 16 del 1987
(6) Si vedano le disposizioni in deroga previste dall’art. 4 della L. 16 del 1987



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Legge Regionale 23 aprile 1987, n. 16

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE della L.R. 2 agosto 1984, n. 42 "Nuove norme in materia di enti di bonifica - Delega di funzioni amministrative".


Art. 1 Intese interregionali

Nei comprensori di bonifica interregionali si applicano, anche in deroga a quanto stabilito dalla L.R. 2 agosto 1984, n. 42 le disposizioni contenute nelle intese intervenute tra la Regione Emilia-Romagna e le Regioni confinanti ai sensi di quanto disposto dagli artt. 8 e 73 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. A questo fine, le intese definite tra la Regione Emilia-Romagna e le altre Regioni interessate sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 2 Integrazione del regime transitorio. Rinvio

1. Le disposizioni transitorie della L.R. 2 agosto 1984 n. 42, sono integrate e modificate secondo quanto disposto dai successivi articoli della presente legge

Art. 3 Classificazione del territorio, delimitazione dei comprensori e costituzione di consorzi di bonifica

1. Al fine di conseguire il necessario coordinamento degli interventi pubblici e privati per la sistemazione, difesa e valorizzazione produttiva dei terreni e delle acque ed in attuazione di quanto disposto dall'art. 5 della L.R. 3 agosto 1984, n. 42, tutto il territorio della regione Emilia-Romagna, ad esclusione delle aree golenali riferite ad opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria di cui agli articoli 5 e 7 del RD 25 luglio 1904, n. 523, ferme restando le classificazioni attualmente esistenti adottate con provvedimenti statali, è classificato di bonifica di seconda categoria ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione in materia.

2. Il Presidente della Giunta regionale provvede con decreto alla definizione dei perimetri dei comprensori di bonifica sulla base della delimitazione di massima effettuata dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta.

3. Il procedimento di cui al comma precedente si applica anche in future delimitazioni dei comprensori di bonifica dovendosi in tal senso interpretare l'art.5 della L.R. 2 agosto 1984, n. 42.

4. In deroga a quanto disposto dall'art. 12 della L.R. 2 agosto 1984, n. 42, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, istituisce su ciascuno dei comprensori delimitati ai sensi del secondo comma del presente articolo, un consorzio di bonifica che succede in tutti i diritti e gli obblighi ai preesistenti consorzi ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio di nuova delimitazione, ferma restando la facoltà di procedere alla immediata unificazione delle discipline vigenti per tutti quei rapporti che richiedano regolamentazione uniforme.

5. Con la deliberazione di cui al quarto comma si provvede per ciascuno dei nuovi consorzi alla istituzione di un Consiglio di amministrazione provvisorio, composto da undici membri ivi compreso il Presidente, che ha il compito di adottare il nuovo statuto e di indire, entro due anni, le elezioni degli organi ordinari.

6. La nomina dei Consigli di amministrazione provvisori dei nuovi consorzi è effettuata dal Consiglio regionale sulla base di una rosa di candidati composta da:

a) undici rappresentanti designati nel loro interno dai Consigli dei delegati e dalle Consulte dei consorzi preesistenti, ripartiti tra ciascuno di questi, con la deliberazione di cui al precedente quarto comma, in rapporto alla estensione territoriale ed alla entità della contribuenza riferite al comprensorio del nuovo consorzio;

b) i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale indicati dalle stesse e in misura di due per ciascuna

7. Le designazioni e indicazioni di cui al sesto comma dovranno pervenire alla Regione entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4 Soppressione dei consorzi idraulici, di difesa, di scolo e di irrigazione

1. Sono soppressi i consorzi idraulici, di difesa, di scolo e di irrigazione nonché ogni altra forma di gestione non consortile di opere o sistemi di scolo ed irrigui, che ricadono nei comprensori delimitati ai sensi del secondo comma del precedente articolo 3.

2. La soppressione degli enti e delle gestioni di cui al primo comma è deliberata, in deroga a quanto previsto dall'art. 28, ultimo comma, della L.R. 2agosto 1984, n. 42, dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

3. Con lo stesso provvedimento il Consiglio regionale definisce la successione nei rapporti giuridici ed amministrativi fra gli organismi soppressi e i consorzi di bonifica che subentrano nell'esercizio dei compiti e delle funzioni.


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Reg. 20 novembre 2001, n. 41 (1).

Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica (2).

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Pubblicato nel B.U. Emilia-Romagna 22 novembre 2001, n. 168.

TITOLO I


Princìpi generali

Art. 1 Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione dell'art. 142 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, il procedimento per il rilascio dei titoli concessori relativi al prelievo di acqua pubblica, con finalità di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle norme poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e dei princìpi desumibili dalla legislazione statale in materia, ed in particolare dalle seguenti disposizioni di legge:
- R.D. 14 agosto 1920, n. 1285 "Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche"
- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Approvazione del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici"
- legge 4 febbraio 1963, n. 129 "Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione"; - legge 8 agosto 1985, n. 431"Conversione in legge con modificazioni del D.L. 27 giugno 1985, n. 312 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale"
- legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"
- legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275 "Riordino in materia di concessione di acque pubbliche"
- legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"
- legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni, ed Enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 "Regolamento recante norme per l'attuazione di alcune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche"
- D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE;
- D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano".
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Art. 2 Ambito di applicazione.

1. È sottoposto alla disciplina del presente regolamento qualsiasi approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, da acque sotterranee e sorgive, ad eccezione di quanto indicato al comma 2 e con esclusione delle acque minerali e termali regolate ai sensi della L.R. 17 agosto 1988, n. 32 nonché delle acque di sorgente e minerali naturali regolate ai sensi del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339.
2. Non sono disciplinate dal presente regolamento, in quanto non necessitano di autorizzazione o concessione ai sensi dell'art. 28, commi 3 e 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36:
a) l'estrazione e l'utilizzazione da parte del proprietario del fondo di acque sotterranee, ivi comprese le sorgenti, destinate all'uso domestico, come definito all'art. 3, lettera p);
b) la raccolta di acqua piovana in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici.
3. Ai sensi dell'art. 23, comma 9-ter del D.Lgs. n. 152/1999, l'utilizzazione di acque scolanti su suoli, in fossi o in canali di proprietà privata è libera.
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Art. 3 Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "acque superficiali": il reticolo idrografico costituito da fiumi, torrenti, rii, fossi, canali, laghi, lagune e corpi idrici artificiali con esclusione dei canali destinati all'allontanamento delle acque reflue urbane ed industriali;
b) "acque sotterranei": le manifestazioni della circolazione idrica terrestre ubicate nel sottosuolo a livello sia ipodermico sia profondo. Le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse, si considerano appartenenti a tale fattispecie in quanto affioramenti della circolazione idrica sotterranea;
c) "acque subalvee": gli acquiferi continui a falda libera in stretta intercomumcazione con un corso d'acqua, che costituiscono parte integrante dell'alveo, al di sotto del quale scorrono o in cui affiorano. Le acque subalvee, ai fini dell'utilizzo e della relativa concessione, sono considerate acque superficiali;
d) "derivazione": qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei o sorgenti esercitato mediante opere mobili o fisse;
e) "portata di prelievo": valore del prelievo nell'unità di tempo, espresso in moduli o 1/s;
f) "portata massima di prelievo": valore massimo del prelievo nell'unità di tempo, espresso in moduli o 1/s; nel caso di derivazioni di portata variabile;
g) "portata media di prelievo": valore medio del prelievo nell'unità di tempo, espresso in moduli o 1/s, nel caso di derivazioni di portata variabile. Tale valore viene calcolato in base al rapporto tra la quantità di acqua derivata in un determinato periodo di tempo e il periodo di effettivo utilizzo;
h) "modulo: unità di misura dell'acqua che equivale ad una quantità costante di 100 litri al minuto/secondo e si divide in decimi, centesimi e millesimi;
i) volume di prelievo": quantità di acqua, corrispondente al fabbisogno idrico stimato in un determinato periodo di tempo (giorno, mese, anno) in relazione all'uso, espressa in mc;
l) "minimo deflusso vitale": livello minimo di deflusso di un corso d'acqua necessario per garantire la vita degli organismi animali e vegetali nell'alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi interessati;
m) "bilancio idrico": rapporto fra la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per gli usi diversi;
n) "prova di pompaggio": prelievo effettuato da un pozzo mediante pompa, con una portata predeterminata in un tempo definito e con misurazione ad intervalli fissi dell'abbassamento del livello dell'acqua nel pozzo stesso ed in pozzi e/o piezometri vicini;
o) "domanda concorrente": domanda di concessione presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell'avviso relativo ad altra domanda con la quale è tecnicamente incompatibile;
p) "uso domestico": utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro;
q) "uso extradomestico": utilizzazione di acqua per gli usi non ricompresi alla lettera precedente;
r) "uso consumo umano": quando non diversamente specificato, utilizzazione di acqua destinata all'uso potabile, fornita a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse o approvvigionata autonomamente attraverso acquedotti privati o consorziali;
s) "rete consortile": sistema di corsi d'acqua naturali o artificiali in gestione ai Consorzi di bonifica e di irrigazione ai fini dell'esercizio delle funzioni di irrigazione e di bonifica, con esclusione di quelli affidati dalla Regione ai fini di manutenzione.

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Art. 4 Attribuzione delle competenze.

1. I procedimenti concessori ed autorizzativi sono di competenza del Servizio regionale territorialmente competente, di seguito denominato Servizio. Il Servizio assume pertanto, sulla base degli indirizzi elaborati dalla Direzione generale competente, tutti i provvedimenti relativi alle concessioni di acqua pubblica, ed in particolare i seguenti:
a) rilascio, diniego, rinnovo e modifica della concessione;
b) revoca e decadenza della concessione;
c) sospensione temporanea dell'esercizio della concessione;
d) presa d'atto della rinuncia alla concessione;
e) modifica della titolarità della concessione.

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TITOLO II

Il procedimento di concessione

Capo I - Avvio del procedimento e iter istruttorio


Art. 5 Domanda di concessione.

1. Il procedimento per il rilascio di concessione è avviato ad iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda.
2. Può presentare domanda di concessione chiunque - persone fisiche, in forma singola o associata, e persone, giuridiche di diritto pubblico o privato - abbia necessità di utilizzare acqua pubblica.
3. Il richiedente che, per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla propria attività produttiva, necessiti di più opere di presa anche afferenti a diverse fonti di prelievo (acque superficiali, sotterranee e sorgenti) può presentare un'unica domanda di concessione purché siano rispettate contestualmente le seguenti condizioni:
a) localizzazione delle opere di presa in aree confinanti o ubicazione all'interno dell'unità aziendale/stabilimento;
b) utilizzazione delle risorse idriche finalizzata all'approvvigionamento della stessa unità aziendale o dello stesso stabilimento.
4. Qualora più soggetti intendano utilizzare la medesima opera di presa, essi presentano un'unica domanda di concessione. A tal fine i richiedenti possono costituirsi in consorzio, in comunione ovvero concludere appositi accordi individuando un mandatario per i rapporti con il Servizio.

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Art. 6 Modalità di presentazione della domanda.

1. La domanda va indirizzata al Servizio nella cui circoscrizione sono ubicate le opere di presa e deve contenere i seguenti elementi:
a) dati identificativi del richiedente;
b) oggetto della richiesta;
c) individuazione del corpo idrico da cui si richiede il prelievo (superficiale, sotterraneo o sorgente), denominazione del corpo idrico superficiale o della sorgente, ubicazione del punto di prelievo (località, estremi catastali e coordinate geografiche U.T.M);
d) richiesta di autorizzazione alla perforazione nel caso in cui l'opera di presa sia costituita da un pozzo;
e) uso della risorsa;
f) portata di prelievo, espressa in moduli o litri/secondo, indicando, nel caso di portata variabile, il valore massimo e quello medio;
g) volume annuo, espresso in metti cubi, quando coerente con la destinazione d'uso.
2. Alla domanda relativa ai prelievi da acque superficiali deve essere allegata la seguente documentazione relativa al progetto definitivo delle opere di captazione principali ed accessorie:
a) relazione tecnica generale;
b) corografia su Carta tecnica regionale (C.T.R.) in scala 1:10.000;
c) planimetria catastale in scala 1:2000;
d) piante, prospetti, sezioni e particolari in scala 1:100, o comunque in scala adeguata, delle opere di presa, dei canali derivatori e di scarico, delle condotte, dei congegni e dei meccanismi necessari all'esercizio della derivazione;
e) progetto dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati ed, eventualmente, di quelli restituiti, nel caso in cui la derivazione sia assoggettata a tale obbligo;
f) analisi di fattibilità di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica.
3. Alle domande relative ai prelievi da acque sotterranee deve essere allegata la seguente documentazione relativa al progetto definitivo delle opere di captazione principali ed accessorie:
a) relazione tecnica generale;
b) disegni delle opere in scala 1:200-1:500, rappresentanti le opere di estrazione, di adduzione e di utilizzazione;
c) studio idrogeologico generale sull'assetto litostratigrafico e sulle caratteristiche delle falde;
d) elaborati cartografici indicati alle precedenti lettere b) e c) del comma 2;
e) progetto dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati, nel caso in cui la derivazione sia assoggettata a tale obbligo;
f) analisi di fattibilità di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica.
4. Alle domande relative a prelievi di acque sorgive deve essere allegata la documentazione prevista al comma 2, qualora le opere di prelievo captino la manifestazione sorgentizia a livello del suolo, o la documentazione prevista al comma 3, nel caso in cui l'acqua di sorgente venga captata mediante apposito pozzetto o altro dispositivo idoneo alla captazione. Alla richiesta deve essere allegata anche la caratterizzazione idrogeologica dell'acquifero di riferimento, qualora, l'acqua sia destinata al consumo umano, come definito all'art. 2, lettera r).
5. Tutti gli elaborati grafici e di progetto, elencati ai commi 2, 3 e 4, devono essere firmati da un tecnico in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, adeguata in relazione alla tipologia delle opere da realizzare.
6. Alle domande di concessione è altresì allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria, di cui all'art. 153 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

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Art. 7 Procedibilità della domanda.

1. Il Servizio verifica la completezza della domanda e degli elaborati tecnici, comunicando al richiedente il termine - non inferiore a 15 e non superiore a 45 giorni - per la regolarizzazione e/o l'integrazione dei medesimi. Il mancato adempimento nel termine senza valida motivazione, ovvero il mancato rispetto dell'ulteriore termine di 30 giorni concesso dal Servizio a seguito di motivato ritardo, comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda.

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Art. 8 Sportello Unico

1. Qualora la necessità di prelevare acqua sia connessa ai procedimenti di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 l'utente presenta un'unica domanda allo Sportello Unico per le attività produttive. Fino all'attivazione dello Sportello Unico le domande sono presentate direttamente al Servizio o all'Amministrazione competente in materia di Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.).
2. Per l'istruttoria relativa alla concessione di acqua pubblica lo Sportello Unico si avvale del Servizio. Il responsabile del procedimento di concessione di acqua pubblica è il funzionario preposto alla struttura dello Sportello.
3. Il Servizio, a conclusione dell'iter istruttorio, trasmette allo Sportello Unico il provvedimento di concessione e il relativo disciplinare, che sono allegati quali parti integranti al provvedimento finale dello Sportello.
4. Eventuali modifiche e prescrizioni da apportare alla concessione d'acqua pubblica o al disciplinare che non siano connesse ai procedimenti di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 sono di competenza del Servizio.
5. Con atto della Regione sono disciplinate le modalità di raccordo delle fasi e dei tempi del procedimento di concessione di acqua pubblica al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal procedimento di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447.
6. L'Autorità competente in materia di V.I.A., a conclusione dell'iter istruttorio, comunica allo Sportello Unico l'esito del procedimento.

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Art. 9 Parere dell'Autorità di bacino.

1. Il Servizio trasmette la domanda di concessione corredata della relativa documentazione alla competente Autorità di bacino per l'acquisizione del parere, previsto dall'art. 7, comma 2 del R.D. n. 1775/1933, in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 152/1999 e, in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.
2. Il parere è reso entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione degli atti, decorso il quale senza che sia intervenuta nessuna pronuncia, si intende espresso in senso favorevole.

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Art. 10 Pubblicazione.

1. Il Servizio richiede la pubblicazione della domanda, mediante apposito avviso, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
2. L'avviso deve contenere le seguenti informazioni:
a) dati identificativi del richiedente;
b) portata massima e media di acqua richiesta, espressa in moduli o 1/s e, quando coerente con la destinazione d'uso, volume annuo di prelievo;
c) luogo di presa;
d) luogo di eventuale restituzione;
e) uso della risorsa idrica;
f) nominativo del responsabile del procedimento;
g) termini e modalità per la presentazione di osservazioni ed opposizioni;
h) ufficio presso il quale sono depositate, per la visione, copie della domanda e degli elaborati progettuali.

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Art. 11 Osservazioni ed opposizioni.

1. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
2. Il Servizio valuta le osservazioni e le opposizioni pervenute nei termini, dandone conto nel provvedimento conclusivo del procedimento.

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Art. 12 Acquisizione di ulteriori pareri.

1. Il responsabile del procedimento individua, in rapporto alla tipologia, alle caratteristiche ed all'ubicazione della derivazione, i pareri da richiedere per la definizione dell'istruttoria ed il rilascio della concessione, fra i quali hanno carattere di obbligatorietà quelli emessi dai seguenti Enti:
a) Autorità di bacino ai sensi dell'art. 9;
b) Provincia interessata, in relazione alle materie di specifica competenza e in ordine alla verifica di compatibilità con le previsioni dei Piani settoriali.
2. Qualora ne ricorrano i presupposti sono obbligatoriamente richiesti anche i pareri dei seguenti Enti:
a) Enti parco o soggetto gestore, per le derivazioni ubicate all'interno dei parchi e delle aree protette;
b) soggetto derivante dal riordino del Magistrato per il Po, ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 112/1998, per l'espressione del parere sulle opere di derivazione localizzate nell'ambito territoriale di competenza;
c) Azienda Unità sanitaria locale, per le derivazioni destinate al consumo umano come definito dall'art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, ai fini delle verifiche di conformità previste dall'art. 8 del decreto medesimo;
d) Consorzi di bonifica, per le derivazioni ad uso irriguo ai sensi dell'art. 21, comma 3-bis, del R.D. n. 1775/1933;
e) agenzia di ambito di cui alla L.R. n. 25/1999, per le derivazioni destinate al consumo umano, come definito all'art. 2, lettera r), e per quelle destinate ad attività classificate come produttive ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999 in materia di scarichi, con esclusione delle derivazioni richieste dall'Agenzia stessa ai sensi dell'art. 42, comma 1;
f) Servizio regionale competente in materia di risorse idriche, per le derivazioni assoggettate alle procedure di cui al Capo III e per quelle richieste dall'Agenzia d'ambito.

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Art. 13 Conferenza di Servizi.

1. Qualora l'istruttoria della domanda di concessione richieda l'esame contestuale di vari interessi pubblici, il responsabile del procedimento può indire una Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

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Art. 14 Sopralluogo.

1. Il responsabile del procedimento decide in merito alla necessità del sopralluogo in relazione alla presenza di osservazioni e/o opposizioni, alla complessità dell'opera di presa, alla sua ubicazione e tipologia.
2. Il sopralluogo viene effettuato previa comunicazione scritta della data fissata al richiedente la concessione ed a coloro che hanno presentato osservazioni e opposizioni. La comunicazione deve pervenire almeno dieci giorni prima di tale data.
3. Dell'esito del sopralluogo viene redatto un verbale contenente il nominativo dei partecipanti alla visita e le eventuali dichiarazioni degli interessati o dei loro rappresentanti. Il verbale è sottoscritto dai partecipanti al sopralluogo.

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Art. 15 Integrazioni documentali.

1. Qualora il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi integrativi di giudizio, ai fini del completamento dell'istruttoria, ne fa richiesta all'interessato assegnandogli un termine per provvedere. In caso di mancato rispetto del termine si applica la disciplina di cui all'art. 7.

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Art. 16 Autorizzazione alla perforazione di pozzi.
1. Nel caso di richiesta di concessione di acque sotterranee da esercitarsi mediante pozzo, il Servizio, ferma restando la disciplina prevista all'art. 95 del R.D. n. 1775/1933 relativamente alle perforazioni su fondo altrui, autorizza in via preliminare gli eventuali assaggi o indagini previsti dall'art. 98 del citato regio decreto e la perforazione del pozzo, dando conto di eventuali osservazioni ed opposizioni e dopo aver acquisito i pareri di cui all'art. 12.
2. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:
a) le modalità di esecuzione degli eventuali assaggi ed indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;
b) le modalità di realizzazione della perforazione con particolare riferimento alla profondità massima raggiungibile ed alla/e falda/e captabile/i;
c) il termine da osservarsi per la conclusione dei lavori, che non può essere superiore a sei mesi, con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi;
d) le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico;
e) le cautele da adottarsi per prevenire possibili inquinamenti delle falde;
f) l'eventuale obbligo di installazione di piezometri o altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della Amministrazione pubblica.
3. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo può essere revocata in qualsiasi momento, qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico o per esigenze di tutela della risorsa.
4. Ai fini della conclusione del procedimento concessorio l'interessato trasmette al Servizio, entro trenta giorni dal termine dei lavori di perforazione, una relazione integrativa che indica:
a) l'esatta localizzazione della perforazione;
b) la descrizione delle modalità esecutive della perforazione, il diametro e la profondità del pozzo, le quote delle fenestrature, le modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
c) la stratigrafia dei terreni attraversati;
d) la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare;
e) il tipo di falda captata.
5. Per i pozzi di portata massima superiore a 5 l/s la relazione di cui al comma 4 indica altresì:
a) le modalità di effettuazione ed i risultati di una prova di pompaggio finalizzata sia alla determinazione della tipologia idraulica dell'acquifero interessato e dei parametri caratterizzanti il comportamento idrodinamico del sistema messo in pompaggio, sia alla individuazione di eventuali limiti, impermeabili o alimentanti, presenti nell'area di influenza della prova;
b) il regime ed il movimento naturale della falda captata, ove possibile, e la struttura idrogeologica interessata dal pozzo, schematizzata tramite sezioni.
6. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla perforazione comporta il diniego della concessione.

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Art. 17 Perforazioni finalizzate a controlli.

1. Qualora le perforazioni siano finalizzate a sondaggi per il controllo del livello piezometrico della falda e della qualità dell'acqua o siano funzionali all'abbassamento della falda freatica per l'esecuzione di opere, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, l'interessato invia al Servizio una comunicazione corredata da:
a) relazione tecnica generale;
b) progetto di massima delle perforazioni da realizzare;
c) cartografia idonea ad individuare la localizzazione della perforazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10000 e planimetria catastale).
2. Decorsi quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 senza che il Servizio abbia comunicato parere contrario o richiesto ulteriori adempimenti, l'interessato può dare inizio ai lavori adottando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, l'interessato trasmette al Servizio la stratigrafia dei terreni attraversati.
3. Nello stesso termine di cui al comma 2 il Servizio può prescrivere l'adozione di particolari modalità di esecuzione delle opere ai fini della tutela dell'acquifero sotterraneo.

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Capo II - Conclusione del procedimento


Art 18 Rilascio della concessione.

1. La concessione è rilasciata con determinazione dirigenziale, in coerenza con il Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque di cui all'art. 114 della L.R. n. 3/1999 e con i Piani territoriali di coordinamento provinciale nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità.
2. Tale determinazione approva il progetto definitivo delle opere di derivazione ed il disciplinare di cui all'art. 19.
3. Il provvedimento è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, con le seguenti informazioni:
a) dati identificativi del concessionario;
b) quantità di acqua concessa;
c) luogo di presa e di eventuale restituzione;
d) uso e durata della concessione;
e) eventuali condizioni speciali previste dal disciplinare.

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Art. 19 Disciplinare di concessione.

1. Il disciplinare di concessione prevede le condizioni e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario.
2. Il disciplinare è redatto sulla base dello schema-tipo predisposto dalla Direzione generale competente e contiene seguenti elementi:
a) i dati identificativi del concessionario;
b) la quantità d'acqua da derivare espressa in moduli o in 1/s e, quando coerente con la destinazione d'uso, in mc annui, precisando, nel caso di portata variabile, i valori assentiti di portata massima e media nonché la curva di portata;
c) l'uso o gli usi cui la risorsa è destinata;
d) la localizzazione e la descrizione delle opere di derivazione, delle modalità e condizioni della raccolta e della eventuale restituzione;
e) i termini entro i quali il concessionario dovrà iniziare ed ultimare i lavori e porre in esercizio la derivazione;
f) le prescrizioni da osservarsi per il rispetto del minimo deflusso vitale del corso d'acqua o dell'equilibrio del bilancio idrico;
g) la durata della concessione;
h) le modalità ed i termini per la richiesta di rinnovo della concessione;
i) l'importo del canone annuo e la sua decorrenza;
l) l'importo della cauzione definitiva da versare a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti;
m) le eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui è subordinata la concessione, ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di quello dei terzi;
n) l'obbligo relativo alla eventuale installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati/restituiti e alla trasmissione dei risultati delle misurazioni;
o) l'obbligo di collocazione del cartello identificativo della concessione in prossimità dell'opera di presa con le modalità indicate dal Servizio;
p) gli obblighi del concessionario, anche in relazione alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali, qualora le stesse non siano acquisiti al demanio idrico.
3. Il testo del disciplinare è approvato con il provvedimento di concessione di cui all'art. 18. Il Servizio assegna al concessionario al termine per presentarsi per la sottoscrizione del disciplinare, il ritiro del provvedimento di concessione e del cartello identificativo, previo pagamento della cauzione, del canone anticipato e di un eventuale importo integrativo delle spese di istruttoria secondo gli importi indicati.

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Art. 20 Criteri per la determinazione del canone.

1. Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un canone annuo, il cui importo è stabilito dall'art. 152 della L.R. n. 3/1999, in relazione all'uso ed al quantitativo di acqua concessa. L'obbligo del pagamento del canone decorre dalla data di rilascio della concessione. Resta fermo l'obbligo del pagamento dei canoni arretrati nel caso di rilascio di concessioni in sanatoria, concessioni preferenziali e riconoscimenti di antico diritto.
2. La prima annualità del canone viene corrisposta anticipatamente, all'atto del ritiro del provvedimento di concessione, mentre gli importi successivi sono versati prima della scadenza dell'annualità precedente.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5, qualora la concessione preveda volumi costanti di prelievo, il canone è determinato sulla base della portata assentita nell'unità di tempo, espressa in 1/s o moduli (100 1/s). Qualora la concessione preveda volumi variabili di prelievo, il canone viene calcolato sulla base della portata massima concessa.
4. Nel caso di uso industriale della risorsa il canone è calcolato in relazione al volume annuo di prelievo, assumendo un modulo pari a 3.000.000 di metri cubi annui.
5. Nel caso di uso idroelettrico/forza motrice il canone è calcolato sulla base della potenza nominale media annua concessa, espressa in kW.
6. Alla concessione di derivazione, destinata a diverse utilizzazioni ed esercitata dal medesimo utente mediante un'unica opera di prelievo, si applica il canone più elevato quando la risorsa concessa non è quantificabile per tipologia d'uso.
7. La concessione di risorse idriche qualificate, come individuate da direttiva regionale, qualora destinate ad uso diverso dal consumo umano, come definito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 31/2001, comporta l'applicazione di un canone triplicato. ------------------------


Art. 21 Durata della concessione.

1. Fermo restando quanto disposto da norme speciali, la durata della concessione non può essere superiore a trenta anni ovvero a quaranta anni per l'uso irriguo ed è determinata in relazione all'uso della risorsa, alla portata concessa, alla tipologia delle opere di presa, distribuzione e restituzione.

2. Con direttiva regionale sono individuati i parametri in relazione ai quali viene determinata la durata della concessione, anche sulla base delle previsioni del Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque e dei Piani territoriali di coordinamento provinciale. Per le infrastrutture acquedottistiche che, per gli impianti industriali e per quelli idroelettrici, la durata viene determinata anche in rapporto al piano di ammortamento dei costi delle opere da realizzare (3). ------------------------

(3) Si veda anche l'art. 3, comma 3, Reg. 29 dicembre 2005, n. 4.


Art. 22 Diniego della concessione.

1. Il diniego della concessione può essere pronunciato in qualunque momento dell'istruttoria sulla base dei seguenti motivi:
a) incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni del Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque, dei Piani territoriali di coordinamento provinciale nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità;
b) incompatibilità con l'equilibrio del bilancio idrico o con il rispetto del minimo deflusso vitale;
c) incompatibilità del prelievo richiesto con i vincoli imposti dal Piano regolatore generale degli acquedotti;
d) incompatibilità delle opere con l'assetto idraulico del corso d'acqua;
e) incompatibilità tra l'emungimento richiesto e le capacità di ricarica dell'acquifero;
f) incompatibilità dell'emungimento con le caratteristiche dell'area di localizzazione;
g) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla perforazione;
h) effettiva possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico per l'uso richiesto attraverso contigue reti idriche, civili o industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso uso;
i) mancata previsione di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica, nei casi in cui la destinazione d'uso della risorsa lo consenta;
l) contrasto con il pubblico generale interesse.
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Art. 23 Concessione d'acqua e di beni demaniali.

1. Qualora una derivazione di acqua pubblica presupponga, per la realizzazione delle opere e l'esercizio della stessa, l'occupazione di aree demaniali è adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per l'occupazione dell'area. L'importo del canone da corrispondere annualmente è relativo alla sola concessione della risorsa idrica.
2. Nel caso in cui la derivazione richiesta riguardi acque superficiali o sotterranee situate in aree appartenenti al Demanio forestale dello Stato, la concessione viene rilasciata con le modalità di cui al presente regolamento, previa acquisizione dall'autorità competente del titolo concessorio dell'area demaniale.
3. Nel caso in cui la derivazione richiesta riguardi acque superficiali o sotterranee situate in aree appartenenti al Demanio regionale, la concessione viene rilasciata con le modalità di cui al presente REGOLAMENTO, previa acquisizione dall'autorità competente del titolo concessorio dell'area demaniale se necessario.
4. Il Servizio può rilasciare ai Consorzi di bonifica e di irrigazione concessione per l'uso di un corso d'acqua naturale quale vettore di acque già concesso o richieste da convogliare nelle reti consortili, a seguito di presentazione della relativa domanda e di versamento del canone di occupazione del demanio idrico o, in alternativa, previa assunzione da parte dei Consorzi medesimi dell'impegno a realizzare i necessari interventi di manutenzione dell'asta fluviale interessata. La concessione contiene l'autorizzazione idraulica nonché le prescrizioni relative ai dispositivi e alle modalità di immissione della risorsa nel corso d'acqua pubblico e nelle reti o infrastrutture consortili. Il vettoriamento, qualora sia condizione per l'esercizio della concessione d'acqua, è assentito unitamente alla concessione dell'acqua. ------------------------


Art. 24 Termini per la conclusione del procedimento.

1. Il procedimento si conclude con un provvedimento espresso.
2. Il termine per l'emanazione del provvedimento di rilascio o diniego della concessione e di rinnovo decorre dalla data di ricezione della domanda da parte del Servizio ed è di 150 giorni.
3. Il termine per la conclusione dei procedimenti di cui agli articoli 28, 31, comma 2, e 34 decorre dalla data di ricezione della relativa domanda da parte del Servizio ed è di 60 giorni.
. Il termine per la conclusione del procedimento può essere prorogato per sopraggiunte esigenze istruttorie per una sola volta e per non più di trenta giorni ai sensi dell'art. 18, comma 1 della L.R. 6 settembre 1993, n. 32 recante "Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso".
5. Il termine è sospeso, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 32/1993, nei casi in cui debbano essere acquisiti i pareri di cui all'art. 12, nel caso in cui vengano richieste le integrazioni di cui all'art. 15 e dalla data di rilascio dell'autorizzazione a quella di ricezione della relazione di cui all'art. 16, comma 4, relativamente all'espletamento della procedura di autorizzazione, alla perforazione. ------------------------


Art. 25 Notificazione e registrazione degli atti.

1. Tutti i provvedimenti relativi alle concessioni di acqua pubblica devono essere notificati all'intestatario e devono indicare i termini e le modalità per l'impugnazione.
2. I provvedimenti di rilascio o rinnovo della concessione e di cambio di titolarità sono soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso qualora l'ammontare dell'imposta di registro - calcolata applicando l'aliquota dello 0,50% all'importo complessivo dei canoni dovuti per la durata della concessione - risulti inferiore all'importo della tassa fissa di registrazione
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Capo III - Valutazione di impatto ambientale

Art. 26 Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale

1. Le domande di derivazione di acqua pubblica e/o i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla procedura di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 sono istruite ai sensi del presente regolamento solo a seguito della presentazione della positiva pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dei Beni culturali e ambientali.
2. Le domande di derivazioni di acqua pubblica e/o i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla procedura di verifica (screening), ai sensi del titolo II della L.R. n. 9/1999, sono istruite ai sensi del presente regolamento solo a seguito della presentazione, del provvedimento dell'Amministrazione competente di esclusione dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 10 della L.R. n. 9/1999.
3. Le derivazioni di acqua pubblica e/o i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti a procedura di Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), ai sensi della L.R. n. 9/1999, sono sottoposti al procedimento ivi disciplinato. A tal fine il proponente presenta la domanda di concessione, corredata della prescritta documentazione, all'Amministrazione competente per la V.I.A. Il Servizio effettua l'istruttoria di rito e partecipa alla Conferenza di Servizi di cui all'art. 18 della stessa legge.

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Capo IV - Procedimenti connessi alla concessione


Art. 27 Rinnovo della concessione. Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla scadenza naturale del titolo, da presentarsi con le modalità indicate all'art. 6. Il richiedente, di norma, è esentato dalla presentazione degli elaborati tecnici previsti ai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo (4).
2. Le domande di rinnovo non sono soggette a pubblicazione né condizionate al parere dell'Autorità di bacino, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del R.D. n. 1775/1933. L'Amministrazione ha facoltà di condizionare l'esercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni, attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo.
3. Nel caso in cui la domanda di rinnovo comporti varianti sostanziali ai sensi dell'art. 31, comma 1, il rinnovo della concessione è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.
4. Qualora la richiesta di rinnovo comporti varianti non sostanziali alla concessione originaria, alla domanda dovrà essere allegata la documentazione indicata al comma 4 dell'art. 31.
5. La concessione non è rinnovata qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità e uso della risorsa idrica e, comunque, quando ricorrono i motivi di diniego della concessione di cui all'art. 22.
6. L'importo del deposito cauzionale originariamente versato è adeguato in ragione degli eventuali aggiornamenti del canone e delle eventuali varianti assentite.
7. Qualora non venga rispettato il termine di cui al comma 1, la domanda è assoggettata al procedimento di rilascio di nuova concessione.
8. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo (5).
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(4) In deroga a quanto disposto nel presente comma vedi l'art. 3, comma 1, Reg. 29 dicembre 2005, n. 4.
(5) Vedi anche l'art. 2, Reg. 29 dicembre 2005, n. 4.


Art. 28 Cambio di titolarità.

1. La richiesta di cambio di titolarità della concessione è indirizzata al Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
2. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale, intestato al nuovo concessionario. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda. ------------------------


Art. 29 Sottensione.

1. La sottensione totale si ha in presenza di una domanda di concessione di acqua pubblica per la quale si verifichino contestualmente le seguenti condizioni:
a) incompatibilità tecnica con una o più utenze legittimamente concesse, intendendosi per incompatibilità sia la impossibilità di coesistenza fra le opere di presa e/o di restituzione sia la inconciliabilità di esercizio delle derivazioni in rapporto alla risorsa idrica disponibile;
b) valutazione di maggiore rispondenza della nuova domanda all'interesse pubblico e al miglior sfruttamento della risorsa.
2. La sottensione parziale si ha quando, valutato il rilevante interesse pubblico connesso alla nuova domanda di concessione nonché la possibilità di coesistenza della nuova concessione con le altre preesistenti, si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) necessità, per ragioni tecniche od economiche, di avvalersi delle opere di presa di utenze legittimamente concesse per attuare la nuova utenza;
b) possibilità di accordare parte della risorsa idrica spettante ad una preesistente concessione per consentire l'esercizio della nuova utenza.
3. L'opportunità del ricorso alla sottensione, totale o parziale per le utenze legittimamente costituite è accertata dal Servizio in fase di istruttoria.
4. L'utente sottendente deve garantire a quello sotteso una quantità di acqua o di energia corrispondente a quella utilizzata dallo stesso o corrispondere un indennizzo. Il Servizio recepisce nel disciplinare l'eventuale accordo concluso dagli interessati in merito alla fornitura di acqua e di energia o all'ammontare dell'indennizzo. In assenza di tale accordo, la decisione spetta al Servizio.
5. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione totale revoca contestualmente la concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.
6. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione parziale costituisce variante alla concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.
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Art. 30 Limitazione o sospensione temporanea dell'esercizio della concessione.

1. L'esercizio del prelievo può essere temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di pubblico interesse, ed in particolare:
a) in caso di grave depauperamento della risorsa idrica, per garantire il minimo deflusso vitale e la tutela dell'ecosistema fluviale;
b) qualora venga accertato un anomalo abbassamento del livello delle falde acquifere;
c) per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria del corso d'acqua o la realizzazione di opere di pubblico interesse;
d) nel caso in cui venga accertato da parte delle autorità competenti il venir meno dei requisiti qualitativi dell'acqua in relazione all'uso assentito.
2. Il provvedimento indica, se prevedibile, la durata della sospensione o della limitazione nonché la sanzione amministrativa irrogabile nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute. Nel caso in cui non siano individuati i termini di efficacia del provvedimento di limitazione o sospensione, il Servizio dovrà procedere, al cessare degli eventi che ne hanno determinato l'adozione, alla sua revoca.
3. Qualora la sospensione non superi il periodo di tre mesi, il concessionario è tenuto al pagamento dell'importo totale del canone, che sarà, invece, proporzionalmente ridotto per periodi di sospensione superiori.
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Art. 31 Varianti alla concessione.

1. Le domande di variante sostanziale alla concessione sono soggette alla disciplina prevista dal presente regolamento per il rilascio di nuova concessione. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria relativa a:
a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa, quando il nuovo utilizzo comporti anche un aumento del prelievo o una modifica delle opere di derivazione;
b) variazione in aumento del prelievo;
c) modifica delle opere o del luogo di presa che renda necessaria una nuova valutazione del contesto ambientale e del rischio idraulico;
d) adeguamenti tecnologici ovvero modifica delle opere e/o degli impianti a servizio delle derivazioni.
2. Le richieste di variante alla concessione relative a riduzione del prelievo o a modifiche non ricomprese tra quelle indicate al comma 1, sono definite varianti non sostanziali e devono comunque essere assentite dal Servizio.
3. Per le domande di variante non sostanziale, il concessionario presenta apposita richiesta con le modalità previste dall'art. 6, comma 1 del presente regolamento. Alla domanda sono allegate:
a) attestazione del pagamento delle spese di istruttoria,
b) relazione descrittiva delle modifiche che si intendono apportare.
4. Le domande di variante non sostanziale non sono soggette a pubblicazione né condizionate all'acquisizione dei pareri di cui all'art. 12, commi 1 e 2.
5. La richiesta di sostituzione di un pozzo regolarmente concesso, non più utilizzabile per cause tecniche e non ripristinabile, può essere assimilata a variante non sostanziale, a condizione che la nuova opera abbia la medesima destinazione d'uso e sia realizzata nelle immediate vicinanze del pozzo preesistente, che dovrà essere obbligatoriamente tombato nei modi previsti all'art. 35, comma 2.
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TITOLO III

Estinzione della concessione


Art. 32 Decadenza.

1. Sono causa della decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica i seguenti fatti, eventi od omissioni:
a) destinazione d'uso diversa da quella concessa;
b) mancato rispetto, grave o reiterato delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
c) mancato pagamento di due annualità del canone;
d) decorrenza del termine di cui all'art. 19, comma 3, senza valida motivazione;
e) subconcessione a terzi.
2. Il concessionario decade qualora, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda. Nel caso di cui alla lettera e) del comma 1 la decadenza è immediata.
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Art. 33 Revoca.

1. La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
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Art. 34 Rinuncia alla concessione.

1. La rinuncia alla concessione deve essere comunicata in forma scritta al Servizio e deve contenere le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi del titolare;
b) gli elementi utili ad individuare la concessione;
c) la dichiarazione in merito allo stato delle opere di derivazione relativamente allo smantellamento o meno delle opere di presa, al tombamento del pozzo e all'eventuale ripristino dei luoghi.
2. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La determinazione del Servizio di presa d'atto della rinuncia contiene le prescrizioni relative alle modalità ed ai tempi per il ripristino dei luoghi, fermo restando quanto previsto all'art. 35.
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Art. 35 Le opere di derivazione alla cessazione dell'utenza (6).
1. Le opere di derivazione, alla cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, devono, di norma, essere rimosse a cura e spese del concessionario, ed i luoghi ripristinati.
2. Allo stesso modo, qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata, secondo le prescrizioni del Servizio, di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti, della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel Sito originario.
3. Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei seguenti casi:
a) modifica della destinazione d'uso del pozzo da extradomestico a domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metti, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza o a ingressione salina;
b) qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio competente.
4. Non è in ogni caso consentito il mantenimento del pozzo, qualora l'area sia servita da reti idriche civili o industriali o irrigue, fatto salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 3.
5. Qualora il Servizio non ritenga opportuno, per ragioni tecniche idrauliche o di pubblico interesse, obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di derivazione realizzate in aree appartenenti al demanio idrico, trasmette parere motivato all'Agenzia del Demanio ai fini della decisione in ordine all'acquisizione al demanio idrico delle opere stesse o al loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti.
6. Il Servizio, nel caso in cui il concessionario, obbligato ai ripristino dei luoghi, non vi provveda, procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative.
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(6) Si veda anche l'art. 3, comma 2, Reg. 29 dicembre 2005, n. 4.


TITOLO IV

Concessione con procedura semplificata


Art. 36 Prelievi assoggettati a procedura semplificata.

1. Sono concessi con la procedura di cui al presente articolo i seguenti prelievi di acqua pubblica, purché gli stessi non siano ubicati all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientrino nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell'art. 1 del
D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447:
a) prelievi di acqua superficiale aventi carattere di provvisorietà, conseguenti a fabbisogno idrico legato a situazioni contingenti, di durata temporale limitata e definita, con portata massima non superiore a 5 1/s, esercitati mediante opere di prelievo mobili;
b) prelievi di acqua superficiale destinati all'uso domestico nonché quelli ad uso irriguo, a condizione che l'esercizio del prelievo sia effettuato con opere mobili e che la portata massima dello stesso non sia superiore a 2 1/s;
c) i prelievi di acqua sotterranea, a qualsiasi uso extradomestico destinati, quando il volume annuo di prelievo non superi i mc 3000 e la profondità della falda intercettata non ecceda i 30 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari: caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o aree soggette a subsidenza o a ingressione salina.
2. Il richiedente un prelievo d'acqua rientrante nelle tipologie di cui al comma 1 presenta apposita istanza al Servizio precisando:
a) la localizzazione dell'opera mediante riferimenti catastali e indicazione delle coordinato geografiche UTM;
b) la descrizione delle opere mobili di prelievo o del pozzo da perforare;
c) l'indicazione dettagliata e la motivazione del quantitativo di acqua di cui si chiede il prelievo in rapporto all'uso;
d) la portata massima e media in l/s nonché i volumi di prelievo in metri cubi annui, mensili e giornalieri, quando coerenti con la destinazione d'uso;
e) la durata giornaliera del prelievo, specificando l'eventuale orario di funzionamento della pompa;
f) l'eventuale presenza di invasi, bacini di accumulo o altre fonti di approvvigionamento complementari, indicandone la potenzialità e le modalità di utilizzo da parte del richiedente.
3. All'istanza di cui al comma 2 è allegata la seguente documentazione:
a) corografia su Carta tecnica regionale (C.T.R.) in scala 1:10.000;
b) planimetria catastale in scala 1:2000;
c) attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria.
4. L'istanza, corredata della prescritta documentazione, è inviata alla competente Autorità di bacino per l'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 7, comma 2 del R.D. n. 1775/1933. In tale caso il termine del procedimento non è sospeso.
5. Decorsi 60 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 2, il richiedente può esercitare il prelievo fermo restando l'obbligo del pagamento del canone con decorrenza dalla stessa data.
6. Il Servizio, verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, stabilisce la durata della concessione nonché il canone da corrispondere per l'utilizzo della risorsa idrica e trasmette al richiedente il provvedimento ed il relativo disciplinare di concessione, redatto sulla base dello schema tipo predisposto dalla Direzione generale competente per ciascuna delle tipologie di prelievo indicate al comma 1.
7. Nel termine di cui al comma 5 ed in alternativa a quanto previsto al comma 6, il Servizio dispone l'assoggettamento della concessione alla procedura ordinaria nei seguenti casi:
a) qualora verifichi l'insussistenza dei presupposti e requisiti previsti per la procedura semplificata;
b) in caso di parere negativo espresso dall'Autorità di bacino;
c) qualora la domanda o la documentazione debba essere integrata ai fini istruttori;
d) per ragioni di pubblico interesse.
Conseguentemente il Servizio richiede le integrazioni documentali per il rilascio della concessione ed il termine per la conclusione del procedimento ordinario decorre dal ricevimento di tale documentazione.
8. I prelievi di cui al presente articolo sono assentiti per un massimo di anni cinque, fermo restando quanto disposto dall'art. 47, comma 1.
9. Per il rinnovo delle concessioni di cui al presente articolo l'utente presenta apposita istanza al Servizio al meno sessanta giorni prima della scadenza, con le modalità di cui ai commi 2 e 3. Qualora l'utente non rispetti il termine per la presentazione la domanda di rinnovo è soggetta alla procedura ordinaria. In caso di mancata pronuncia del Servizio, ai sensi dei commi 6 e 7, entro il termine della scadenza della concessione, la stessa si intende rinnovata alle medesime condizioni della originaria (7).
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(7) In deroga a quanto disposto nel presente comma vedi l'art. 3, comma 1, Reg. 29 dicembre 2005, n. 4.


TITOLO V

Disciplina dei procedimenti speciali

Capo I - Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica


Art. 37 Ambito di applicazione.

1. Il presente Capo disciplina i seguenti procedimenti:

a) concessione preferenziale, di cui all'art. 1, comma 4 del D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, che può essere richiesta, con esclusione di qualunque concorrente e limitatamente al quantitativo di acqua effettivamente utilizzata, da coloro che, al 10 agosto 1999, prelevavano acque non iscritte negli Elenchi delle acque pubbliche;
b) riconoscimento di antico diritto delle utilizzazioni di acque, di cui al citato art. 1, comma 4 del D.P.R. n. 238/1999, che può essere richiesto, con esclusione di qualunque concorrente, da:
b1) i possessori di un titolo legittimo, inteso come quell'atto che, per l'ordinamento legislativo del tempo e del luogo in cui era stato emanato, consentiva legittimamente l'utilizzazione dell'acqua, riconosciuta pubblica da successive norme;
b2) gli aventi causa di coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644 recante norme sulle derivazioni di acque pubbliche, hanno derivato e utilizzato acqua pubblica.
2. Per quanto non specificamente disciplinato nel presente titolo si applica la disciplina prevista per il rilascio delle concessioni di acqua ai titoli II, III e IV.
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Art. 38 Procedimento di rilascio della concessione preferenziale (8).

1. La domanda di concessione preferenziale si in tende validamente presentata se pervenuta al Servizio entro il termine previsto dalla legge.
2. Qualora il responsabile del procedimento rilevi la incompletezza della domanda e della documentazione presentata rispetto a quanto previsto dagli articoli 6 o 36, invita il richiedente a regolarizzarla. Il mancato adempimento comporta, ai sensi dell'art. 7, l'improcedibilità della domanda, da dichiararsi con atto formale, con il quale viene disposta altresì l'immediata cessazione dell'utenza. Analogo provvedimento viene adottato per le domande pervenute dopo la scadenza del termine.
3. Il Servizio, effettuate le verifiche di congruità dei prelievi dichiarati e della portata richiesta rispetto sia all'utilizzo effettivamente esercitato nel 1999, anno, in cui tutte le acque sono diventate pubbliche, sia alla destinazione d'uso, predispone un elenco delle domande procedibili, contenente gli elementi utili ad individuare la derivazione quali i dati identificativi del richiedente, il luogo di presa e di eventuale restituzione, l'uso della risorsa, la portata massima e media richiesta, il volume annuo presunto espresso in metri cubi (quando coerente con la destinazione d'uso), la portata media e massima da assentire in concessione, l'importo del canone, distinguendo:
a) utenze da acque sotterranee su base comunale;
b) utenze da acque superficiali con riferimento al corso d'acqua e/o al bacino idrografico.
4. Gli elenchi di cui al comma 3 sono inviati all'Autorità di bacino competente per l'espressione del parere di cui all'art. 9 ed agli Enti gestori dei parchi e delle aree protette per il parere previsto dall'art. 25, comma 2 della legge n. 36/1994. 5. Il Servizio procede contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio degli elenchi di cui al comma 3, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni e opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio.
6. Il Servizio, acquisiti i pareri di cui al comma 4 e dando atto delle osservazioni ed opposizioni pervenute, adotta i provvedimenti di concessione, assentendo i prelievi, limitatamente al quantitativo di acqua o di forza motrice effettivamente utilizzato, nonché prevedendo prescrizioni in ordine al raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico e i rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale del corso d'acqua interessato dalla concessione. Il provvedimento di concessione stabilisce il canone da corrispondere annualmente. Il pagamento del canone decorre dal 10 agosto 1999, ai sensi dell'art. 23, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/1999
7. Le domande di concessione preferenziale rientranti nell'ambito di applicazione del capo III "Valutazione di impatto ambientale" seguono la disciplina ivi prevista.
8. I procedimenti riconducibili alla fattispecie della concessione preferenziale per i quali l'istruttoria sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi ai sensi dell'art. 43.

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(8) Si veda anche, l'art. 50, comma 5, L.R. 14 aprile 2004, n. 7.
Procedimento di riconoscimento di antico diritto (9).
1. Le domande di riconoscimento si intendono validamente presentate se pervenute al Servizio entro il termine previsto dalla legge. Alla domanda deve essere allegata copia del titolo legittimante l'uso o dei documenti atti a provare l'uso per tutto il trentennio anteriore all'entrata in vigore della legge 10 agosto 1884, n. 2644.
2. Le domande di riconoscimento sono soggette al medesimo procedimento previsto per le concessioni preferenziali, con omissione della fase relativa alla pubblicazione all'Albo pretorio.
3. Qualora il Servizio valuti la documentazione presentata non idonea a costituire titolo per il riconoscimento di antico diritto, la domanda di riconoscimento è considerata quale domanda per il rilascio di concessione preferenziale.

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(9) Si veda anche, l'art. 50, comma 5, L.R. 14 aprile 2004, n. 7.


Capo II - Procedimento in attuazione dell'art. 27 della legge n. 36/1994


Art. 40 Ambito di applicazione.

1. Il presente capo disciplina le modalità di esercizio della facoltà, attribuita ai Consorzi di bonifica e di irrigazione dall'art. 27, comma 1 della legge n. 36/1994, di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi da quelli originariamente concessi, a condizione che tali usi comportino la restituzione, nel medesimo sistema dei canali e cavi consortili, di una portata non inferiore all'80% delle acque derivate e che la qualità della risorsa restituita sia compatibile con le successive utilizzazioni.
2. Possono essere autorizzati all'esercizio della facoltà di cui ai comma 1 tutti i Consorzi di bonifica e di irrigazione regolarmente costituiti, titolari della concessione o del riconoscimento di antico diritto o della concessione preferenziale a derivare la risorsa di cui si richiede l'uso alternativo, formalmente rilasciati dall'Autorità competente.

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Art. 41 Procedimento di rilascio dell'autorizzazione.


1. La domanda di autorizzazione è presentata al Servizio nella cui circoscrizione è ubicata l'opera di presa afferente alla concessione di derivazione originaria e contiene i seguenti elementi:
a) dati identificativi e costitutivi del Consorzio;
b) individuazione dei corpi idrici interessati dalla diversa utilizzazione e indicazione degli esterni catastali dei punti di prelievo;
c) uso della risorsa;
d) quantitativo della risorsa per l'uso richiesto e destinatari dell'approvvigionamento.
2. La domanda si intende validamente presentata se accompagnata dai seguenti allegati:
a) copia del titolo concessorio che legittima la derivazione d'acqua ad uso irriguo o di bonifica;
b) dimostrazione del regolare pagamento dei canoni demaniali;
c) progetto definitivo delle opere da realizzare e la relativa documentazione tecnica, indicata all'art. 6, comma 2, da cui si evinca il rispetto delle condizioni di cui all'art. 40, comma 1;
d) progetto per l'installazione dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati e di quelli restituiti;
e) pareri previsti dall'art. 12, comma 1, lettera b) e comma 2;
f) pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/1986, o della verifica o valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. n. 9/1999;
g) copia della richiesta di fornitura di acqua formulata dai destinatari nell'ipotesi di utilizzazione ai fini dell'approvvigionamento di imprese produttive.
3. Qualora il responsabile del procedimento rilevi l'incompletezza della domanda o degli allegati, può richiedere eventuali integrazioni documentali assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere; in tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Il mancato adempimento nel termine comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda.
4. Il Servizio, sentiti gli altri Servizi eventualmente interessati, verifica, in sede istruttoria, il possesso dei requisiti soggettivi da parte del Consorzio e la corrispondenza della utilizzazione alle condizioni di cui all'art. 40, comma 1, valutandone altresì la compatibilità con gli obiettivi di tutela della risorsa e con gli altri interessi pubblici.
5. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Qualora, entro il predetto termine, il Servizio non adotti il provvedimento di autorizzazione o di diniego ovvero non richieda integrazioni documentali, l'utilizzazione richiesta s'intende assentita, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso richiesto, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 6, e negli importi stabiliti dall'art. 152 della L.R. n. 3/1999.
6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente capo ha durata non superiore a quella della concessione originaria, di cui non costituisce variante ai sensi dell'art. 31, e può essere subordinata ad ulteriori condizioni e prescrizioni.

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TITOLO VI Norme speciali, transitorie e finali


Art. 42 Norme speciali.

1. L'acqua pubblica destinata ad uso consumo umano, erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato di cui alla legge n. 36/1994 e alla L.R. 6 settembre 1999, n. 25, è concessa all'Agenzia di ambito competente per territorio, se costituita, ovvero al Comune ove è ubicata l'opera di presa quale referente di tutti i comuni che beneficiano dell'approvvigionamento della risorsa derivata. Tale risorsa può essere altresì concessa a soggetti titolari di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria fornitori del servizio idrico integrato (10).
2. L'acqua pubblica ad uso irriguo che alimenta le reti consortili è concessa ai Consorzi di bonifica e di irrigazione. L'utente che preleva l'acqua per uso irriguo da tali reti non è tenuto a presentare domanda di concessione al Servizio, ma si rapporta direttamente col Consorzio gestore.
3. L'utente si rapporta direttamente col Consorzio di bonifica e irrigazione anche nel caso di cui al comma 4 dell'articolo 23, limitatamente al prelievo ad uso irriguo di acqua vettoriata, previa acquisizione della concessione per l'opera di presa rilasciata dal Servizio qualora la derivazione comporti opere di prelievo fisse ovvero, nel caso di opere mobili, previa comunicazione al Servizio, che può dettare eventuali prescrizioni nel termine di 30 giorni.
4. La Regione può individuare, mediante apposita cartografia, reticoli idrografici composti da corpi idrici naturali e artificiali con particolari caratteristiche del regime di alimentazione e dei deflussi e con interrelazioni fra alvei e canali artificiali, per i quali è rilasciata al Consorzio di bonifica e di irrigazione competente territorialmente un'unica concessione d'acqua per uso irriguo, al fine di assicurare la più razionale utilizzazione della risorsa, idrica. Il Consorzio si rapporta direttamente con gli utenti che derivano dal corso d'acqua naturale ai sensi del comma 2 e con le modalità di cui al comma 3, e può avvalersi della facoltà di destinare la risorsa idrica concessa agli usi previsti dall'art. 27 della legge n. 36/1994. Restano valide fino alla scadenza le concessioni di derivazione già rilasciate sul corso d'acqua naturale.

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10) Si veda anche, l'art. 50, comma 4, L.R. 14 aprile 2004, n. 7.


Art. 43 Norme generali sui procedimenti pendenti.

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono fatti salvi gli adempimenti istruttori già effettuati e riconducendo, con le necessarie integrazioni, le singole fattispecie alle diverse procedure individuate al titolo II, al titolo IV ed al titolo V. Il responsabile del procedimento, al fine di acquisire i pareri di cui agli articoli 9 e 12, può convocare la Conferenza di Servizi di cui all'art. 13 e, qualora lo ritenga opportuno, può disporre l'effettuazione di ulteriori sopralluoghi.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la fattispecie delle concessioni in sanatoria è ricondotta, in relazione alle caratteristiche dei prelievi, alle procedure di concessione individuate al titolo II o al titolo IV.
3. Per tutti i procedimenti per i quali il disciplinare di concessione sia già stato sottoscritto dall'utente si considera concluso l'iter istruttorio e si procede all'adozione del provvedimento finale, limitando la durata della concessione secondo quanto previsto dall'art. 47, prevedendo prescrizioni finalizzate al raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico e rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale, nonché adeguando l'importo dei canoni al disposto dell'art. 152 della L.R. n. 3/1999.
4. Per le domande di concessione rientranti nelle tipologie previste dall'art. 36 il termine di 60 giorni, di cui al comma 5 dello stesso articolo, decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Qualora sia necessaria un'integrazione documentale il termine decorre dalla ricezione dei documenti richiesti.
5. Per le domande di derivazione da sottoporre a valutazione di impatto ambientale si procede secondo quanto previsto dall'art. 46.
6. Per i procedimenti relativi alle grandi derivazioni, come individuate all'art. 6 del R.D. n. 1775/1933, si procede con le modalità indicate ai commi 1, 2, 3 e 5 acquisito il parere del Servizio regionale competente in materia di risorse idriche.
7. Alle domande di proroga della concessione presentate ai sensi dell'art. 23, comma 8 del D.Lgs. n. 152/1999 si applicano le disposizioni previste all'art. 27 per il rinnovo della concessione integrando i pareri ivi previsti con quello dell'Autorità di bacino.
8. L'utilizzo di corsi d'acqua naturali quali vettori di acque assentite ad uso irriguo, in atto all'entrata in vigore del presente regolamento, è consentito ai Consorzi di bonifica e di irrigazione, sino al pronunciamento del Servizio qualora sia presentata domanda, ai sensi del comma 4 dell'art. 23, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per il periodo di occupazione. Le domande di rinnovo della concessione, che presuppongono quale condizione imprescindibile di esercizio della derivazione la veicolazione della risorsa in un corpo naturale non rientrante nel reticolo consortile, si intendono presentate anche ai sensi del comma 4 dell'art. 23.

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Art. 44 Licenze di attingimento.

1. I procedimenti relativi alle domande di licenza annuale di attingimento, già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono perfezionati a norma dell'art. 56 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933 qualora non sia stato superato il limite quinquennale di rinnovo previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 275/1993.

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Art. 45 Procedimenti di autorizzazione alla ricerca.

1. I titolari di autorizzazione alla ricerca, anche se rilasciata prima del 10 agosto 1999 qualora entro tale data non sia iniziato il prelievo, devono presentare, con le modalità previste dall'art. 6, domanda di concessione, che verrà istruita secondo le procedure di cui al presente regolamento, con esclusione della fase relativa al rilascio dell'autorizzazione alla perforazione.
2. Per le domande di autorizzazione alla ricerca, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli interessati devono presentare domanda di concessione ai sensi dell'art. 6. L'istruttoria rimane sospesa sino alla presentazione della domanda di concessione ed il procedimento si conclude ai sensi del presente regolamento facendo salvi gli adempimenti già effettuati che risultino ad esso conformi.

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Art. 46 Progetti di derivazione sottoposti a valutazione di impatto ambientale.

1. I procedimenti relativi a domande di concessione di acqua pubblica soggetti a procedura di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/1986, iniziati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, rimangono sospesi sino all'esito della suddetta procedura. Il richiedente attiva la procedura di V.I.A. presso l'Amministrazione statale competente e trasmette l'esito al Servizio per la conclusione del procedimento.
2. I procedimenti relativi a domande di concessione di acqua pubblica soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. n. 9/1999, iniziati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono sospesi sino all'attivazione della procedura di V.I.A. presso l'autorità competente. Per la conclusione del procedimento il proponente integra la documentazione presentata ai sensi della L.R. n. 9/1999 con quella richiesta dal presente regolamento.
3. I procedimenti relativi a domande di concessione di acqua pubblica soggetti a procedura di screening ai sensi della L.R. n. 9/1999, iniziati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono sospesi sino all'esito della stessa. In caso di verifica positiva ed esclusione dalla ulteriore procedura di V.I.A., il Servizio conclude il procedimento, fermo restando il rispetto delle eventuali prescrizioni dettate a seguito della procedura di screening. Qualora sia accertata la necessità della ulteriore procedura di V.I.A., si rimanda a quanto previsto dal comma 2.

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Art. 47 Termine provvisorio per la durata delle concessioni.

1. Fino all'adozione della direttiva di cui al comma 2 dell'art. 21, tutte le concessioni ed autorizzazioni, comprese quelle disciplinate dagli articoli 36 e 37, sono rilasciate o rinnovate per una durata non superiore all'anno 2005.
2. Le concessioni di cui al comma 1 possono essere prorogate, alla loro scadenza, sino al termine individuato, in relazione alla loro tipologia, dalla direttiva di cui al comma 2 dell'art. 21.

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Art. 48 Revisione delle concessioni.

1. Tutte le utenze in atto al 3 ottobre 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 258/2000, devono essere censite, in relazione al corpo idrico superficiale o sotterraneo di approvvigionamento, entro il 30 giugno 2002.
2. Entro un anno dalla data di adozione del Piano di tutela, uso e risanamento delle acque di cui all'art. 114 della L.R. n. 3/1999, i Servizi procedono alla revisione delle concessioni in atto, prevedendo, ove necessario, la riduzione temporale o quantitativa dei prelievi e prescrivendo rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici. Tali limitazioni non danno luogo ad indennizzo da parte della pubblica Amministrazione, ma ad una eventuale riduzione del canone annuo di concessione ai sensi dell'art. 22, comma 5 del D.Lgs. n. 152/1999.

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Art. 49 Sanzioni.

1. L'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, riconducibile all'utilizzo abusivo, in tutto o in parte, di acqua pubblica comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 17 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le sanzioni amministrative previste all'art. 155 della L.R. n. 3/1999 si applicano anche alle violazioni del presente regolamento nelle parti in cui sostituisce la disciplina di cui al T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933.

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Art. 50 Norma finale.

1. Il presente regolamento sostituisce ogni altra disposizione con esso incompatibile. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applicala la vigente normativa di settore.

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

BOLLETTINO UFFICIALE n. 41 del 25 marzo 2004


(omissis)

Art. 49

Controlli sulle Partecipanze agrarie, sull'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna, sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui Consorzi di bonifica e sui Consorzi fitosanitari provinciali
- Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995
1.Fino all'entrata in vigore di nuova disciplina della materia, la Giunta regionale esercita il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni:
a)dei Consorzi di bonifica aventi ad oggetto bilanci preventivi e relative variazioni, conti consuntivi, regolamenti, piante organiche, assunzioni di personale, criteri di classifica e piani di riparto della contribuenza;
b)delle Partecipanze agrarie dell'Emilia-Romagna concernenti gli Statuti ed i regolamenti, ferma restando l'eventuale applicazione del titolo III, capo II, della legge regionale n. 24 del 1994
c) dei Consorzi fitosanitari provinciali aventi ad oggetto bilanci preventivi e relative variazioni, conti consuntivi, regolamenti, piante organiche, assunzioni di personale e contribuzione da porre a carico dei consorziati;
d) dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna, previsti dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna);
e) delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concernenti i bilanci preventivi e relative variazioni, i conti consuntivi, i regolamenti, nonché le altre deliberazioni che i Consigli di amministrazione intendano sottoporre a tale controllo con decisione adottata nella medesima seduta della loro approvazione, fino alla conclusione dei procedimenti di trasformazione di cui all'articolo 23 della legge regionale n. 2 del 2003
2.
Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 29 del 1995 è aggiunto il seguente comma:
"4 bis. La Giunta regionale presenta annualmente una relazione al Consiglio regionale sull'attività svolta dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.".
3.
Il comma 7 dell'articolo
"7. Il Direttore, nell'ambito degli stanziamenti definiti dal Consiglio direttivo, per esigenze speciali o in casi eccezionali, può conferire incarichi di prestazioni intellettuali ai sensi dell'art. 2230 e seguenti del codice civile. L'incarico può essere conferito quando ricorrono le stesse condizioni ed entro i medesimi limiti che la legge regionale stabilisce per il conferimento di incarichi propri della Regione.".
4.
Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 29 del 1995 è sostituito dal seguente:
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale esercita il controllo sugli atti del Consiglio direttivo dell'Istituto e, comunque, sugli atti di indirizzo, di nomina dei dirigenti, di acquisto e alienazione immobiliare, delle relative permute, di appalto e di concessione che impegnino il bilancio dell'Istituto per una pluralità di anni. Il controllo comporta la verifica della legittimità di tali atti ivi compresa la loro conformità agli atti di indirizzo emanati a norma dell'art. 2."
Art. 50 Modalità del controllo
1. Gli atti soggetti al controllo di cui all'articolo 49 sono trasmessi, entro trenta giorni dall'adozione, alla direzione generale regionale competente per materia e divengono esecutivi se, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, la Giunta regionale non ne pronunci, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimità.
2. L'esecutività rimane sospesa se entro lo stesso termine la Giunta chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso l'atto diviene esecutivo se entro trenta giorni dal ricevimento di quanto richiesto non venga pronunciato l'annullamento. In ogni caso l'atto può divenire esecutivo anche prima del termine quando la Giunta comunichi di non aver riscontrato vizi di legittimità.



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L.R. 14 aprile 2004, n. 7

Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali.

(omissis)


Capo II - Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio

Sezione I - Disposizioni per la gestione delle aree del demanio idrico

Art. 15 Criteri per il rilascio dei titoli concessori.

1. L'Amministrazione regionale provvede al rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico in conformità agli strumenti di pianificazione di bacino, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale e delle finalità di cui all'articolo 13. Fermi restando i diritti di prelazione previsti dalla legge e la necessità di proteggere preesistenti interessi generali meritevoli di tutela, il rilascio avviene sulla base dei criteri, nell'ordine, di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Le aree del demanio idrico comprese nelle aree naturali protette sono di norma concesse agli enti di gestione di tali aree naturali a titolo gratuito per fini di salvaguardia e ripristino ambientale.
3. Le aree del demanio idrico sono concesse, con preferenza rispetto ai privati, ad Enti locali, singoli o associati per finalità di tutela ambientale e per la realizzazione di interventi di recupero o valorizzazione finalizzati anche alla fruizione pubblica. Tali Enti si rapportano con i soggetti privati per consentirne l'utilizzo a scopo sociale o ricreativo.
4. Nel rilascio e nel rinnovo delle concessioni l'Amministrazione regionale osserva i seguenti criteri di priorità relativi all'uso richiesto:
a) tutela della biodiversità e riqualificazione ambientale;
b) realizzazione di opere e infrastrutture di interesse pubblico nel rispetto delle caratteristiche ambientali dell'area.

Art. 16 Procedimento per il rilascio delle concessioni.

1. Per le finalità di cui all'articolo 13 viene periodicamente pubblicato, sul Bollettino ufficiale della Regione, l'elenco delle aree del demanio idrico che si sono rese disponibili e che la Regione valuta opportuno dare in concessione. In sede di pubblicazione la Regione indica, per le aree pubblicate, gli usi consentiti nel rispetto della pianificazione di bacino e secondo i criteri di cui all'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche) e può fornire ulteriori indicazioni in ordine a priorità di uso e durata delle concessioni. Sono soggette a pubblicazione le domande di concessione per gli usi prioritari individuati all'articolo 15 e le domande di occupazione di aree del demanio idrico strumentali al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
2. Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle aree disponibili possono essere presentate le domande di concessione. Entro lo stesso termine possono essere presentate domande concorrenti, opposizioni od osservazioni per le domande pubblicate ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1.
3. Dal quindicesimo al trentesimo giorno dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande presso la sede del Servizio tecnico di bacino è depositato un elenco delle domande pervenute con indicazione del bene e dell'uso richiesto, per permettere la presentazione di osservazioni ai titolari di interessi qualificati.
4. Qualora tra le domande non vi sia una richiesta per un uso prioritario ai sensi dell'articolo 15, l'assegnazione dell'area demaniale avviene previo esperimento di procedura concorsuale, ovvero, nel caso di cui all'ultimo periodo del comma 1, a seguito di ponderazione degli interessi concorrenti.
5. Coloro che hanno presentato domande in concorrenza vengono invitati, mediante avviso, a presentare la propria offerta, in relazione al canone fissato come base, in busta chiusa entro la data ed ora indicati. Dopo l'apertura delle buste, che avviene nel luogo, data ed ora precisati nel predetto avviso, viene redatto il verbale da cui risulta l'individuazione della graduatoria delle offerte sulla base del canone più alto.
6. Nei casi di occupazione occasionale, legata ad eventi, manifestazioni o necessità particolari, di durata non superiore a quarantacinque giorni, l'Amministrazione regionale rilascia il titolo concessorio a seguito di istruttoria non preceduta dalla pubblicazione della domanda.
7. Il rilascio del titolo concessorio avviene previa acquisizione dai competenti organi dei pareri previsti dalla legislazione vigente. Il provvedimento tiene conto delle osservazioni presentate sulle domande.
8. Il termine per la conclusione del procedimento è di centocinquanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda ovvero, in caso di pubblicazione dell'area da dare in concessione, dalla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle domande.
9. I termini di cui al presente articolo sono ridotti a un terzo qualora il procedimento riguardi concessioni per l'attraversamento di corsi d'acqua, con esclusione di quelli di seconda categoria, e relative pertinenze per la realizzazione di opere e infrastrutture di interesse pubblico.

Art. 17 Durata delle concessioni.

1. In relazione all'utilizzo le concessioni hanno la seguente durata massima:
a) sei anni per usi connessi alla proprietà privata o all'attività svolta dal concessionario;
b) dodici anni per usi che comportano la realizzazione di opere in alveo o l'apposizione di strutture da parte di privati ovvero in caso di arboricoltura da legno;
c) diciannove anni per usi connessi alla realizzazione di parchi fluviali, infrastrutture pubbliche, attraversamenti con opere di interesse pubblico.

Art. 18 Rinnovo della concessione.

1. Il rinnovo della concessione per lo stesso utilizzo è subordinato alla presentazione di apposita domanda entro la scadenza del titolo. All'atto del rinnovo vengono ridefinite le condizioni e le clausole della concessione. Fino alla pronuncia dell'amministrazione in merito alla richiesta di rinnovo il richiedente può continuare l'occupazione dell'area, per la quale corrisponde un corrispettivo commisurato al canone. Al concessionario che abbia presentato domanda di rinnovo è riconosciuto un diritto di insistenza a meno che sussistano ostative ragioni di tutela idraulica, ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste che soddisfino i criteri di priorità di cui all'articolo 15.

Art. 19 Revoca e decadenza.

1. La concessione può essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
2. Sono cause di decadenza dalla concessione le seguenti:
a) destinazione d'uso diversa da quella concessa;
b) mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
c) mancato pagamento di due annualità del canone;
d) subconcessione a terzi.

Art. 20 Canoni, spese istruttorie e cauzione.

1. La concessione è rilasciata previo pagamento di una annualità del canone e delle spese istruttorie, nonché revio versamento del deposito cauzionale.
2. Per gli utilizzi non espressamente contemplati il canone annuo di concessione per le aree del demanio idrico non può essere stabilito in misura inferiore a 125,00 euro.
3. I canoni per le concessioni delle aree del demanio idrico sono determinati come segue:
a) uso agricolo:
1) terreni a campagna: da 1,5 a 2,5 per cento del valore agricolo medio per la zona di riferimento;
2) terreni in golena: da 90,00 euro a 120,00 euro ad ettaro;
3) sfalcio di argini: da 15,00 euro a 20,00 euro ad ettaro;
4) coltivazione di pioppi o altre specie arboree: da 180,00 euro a 480,00 euro ad ettaro;
b) orti ad uso domestico: 125,00 euro per superficie fino a 200 metri quadrati;
c) area cortiliva, giardino privato: dal 4 al 5 per cento del valore stimato dell'area;
d) occupazioni con fabbricati residenziali o produttivi comunque amovibili, posti auto scoperti, parcheggi, e simili: 70 per cento del valore di locazione fissato dall'Osservatorio dei valori immobiliari dell'Agenzia del territorio per la Provincia, Comune e zona di riferimento;
e) occupazione con manufatti per scarichi:
1) da abitazioni civili: 100,00 euro per acque meteoriche, 150,00 euro per acque depurate;
2) da aree pubbliche: 200,00 euro per acque meteoriche, 300,00 euro per acque depuratori urbani;
3) da insediamenti industriali: 300,00 euro per acque meteoriche, 450,00 euro per acque depurate;
f) attraversamenti e parallelismi:
1) linee elettriche:
fino a 30.000 Volt 65,00 euro;
da 30.000 a 150.000 Volt 85,00 euro;
da 150.000 a 250.000 Volt 135,00 euro;
oltre 250.000 Volt 195,00 euro;
2) linee telefoniche aeree: 125,00 euro quota fissa per ciascun attraversamento;
3) cavi e tubi agganciati a ponti esistenti o inseriti nell'impalcato: 125,00 euro;
4) cavi e tubi sotterranei o aerei: 150,00 euro quota fissa per attraversamenti fino a 10 metri lineari, da 2,00 euro a 5,00 euro per ogni metro lineare in più per la posa di guaine di cavi elettrici, telefonici, fibre ottiche, fognature e acquedotti fino a centimetri 60 di diametro, da 5,00 euro a 6,00 euro per ogni metro lineare in più per condotte e fognature oltre i centimetri 60 di diametro; ) ponti:
1) strade statali, comunali e provinciali: 125,00 euro;
2) ponti autostradali e ferroviari: 150,00 euro per luce netta inferiore a 6 metri; 500,00 euro per luce pari o superiore a 6 metri;
3) ponti privati ciclabili o ponti stradali ad unica corsia: 150,00 euro quota fissa per attraversamenti fino a 10 metri lineari, 150,00 euro + 5,00 euro per ogni metro lineare in più rispetto ai primi 10;
4) ponti privati stradali a due o più corsie: 150,00 euro + 75,00 euro per ogni corsia in più per attraversamenti fino a 10 metri lineari, 150,00 euro + 75,00 euro per ogni corsia in più + 5,00 euro per ogni metro lineare e corsia in più oltre i 10 metri lineari;
h) strade arginali e rampe di collegamento:
1) strade statali, comunali e provinciali: 125,00 euro;
2) strade private: 150,00 euro fino a 2 chilometri, 50,00 euro per ogni chilometro eccedente;
3) strade ad uso industriale o commerciale: 250,00 euro fino a 2 chilometri, 50,00 euro per ogni chilometro eccedente;
4) rampe pedonali: 75,00 euro;
5) rampe carrabili: 125,00 euro;
i) altre occupazioni con manufatti e opere varie:
1) cabina elettrica, per telecomunicazioni e similari: 300,00 euro quota fissa fino a 20 metri quadrati; per ogni metro quadrato in più si applicano i criteri validi per le aree cortilive;
2) depuratore: 300,00 euro fino a 40 metri quadrati; per ogni metro quadrato in più si applicano i criteri validi per le aree cortilive;
3) pali: 75,00 euro, tralicci e antenne 150,00 euro;
4) opere di cantierizzazione: 125,00 euro per occupazioni di superfici modeste con impalcature, ponteggi e simili; diversamente, per opere di cantierizzazione più complesse, si applica il canone previsto per utilizzazioni od opere analoghe;
5) cartelli pubblicitari: fino a 3 metri quadrati: monofacciali 150,00 euro e 50,00 euro per ogni metro quadrato eccedente, bifacciali 230,00 euro e 75,00 euro per ogni metro quadrato eccedente;
l) occupazione di spazio acqueo: 3,00 euro al metro quadrato con quota fissa minima di 125,00 euro;
m) estrazione di materiali litoidi per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive):
1) ghiaia: 4,00 euro per metro cubo;
2) sabbia: 3,50 euro per metro cubo;
3) sabbia di Po: 4,00 euro per metro cubo;
4) misto di sabbia e limo: 2,80 euro per metro cubo;
5) terre limose e argillose: 0,80 euro per metro cubo.
4. Per la determinazione del canone quando non previsto in termine fisso, per i casi non compresi nel comma 3, nonché per aggiornamenti e rideterminazioni, il canone viene computato sulla base dei seguenti elementi:
a) tipo di utilizzo;
b) estensione del bene occupato;
c) eventuali aggravi di manutenzione del demanio idrico;
d) redditività presunta del bene concesso e dell'attività svolta.
5. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede periodicamente, con propria deliberazione, alla definizione degli aggiornamenti dei canoni, alla eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo, alla rideterminazione, anche in diminuzione rispetto al limite di legge, o alla esenzione, rispetto ai canoni di concessione per particolari categorie di utenti o in relazione a determinati usi sulla base dei criteri di cui al comma 4 (2).
6. In caso di concessioni rilasciate per finalità di ordine ambientale, sociale, culturale, umanitario, o comunque non lucrative il canone annuo può essere ridotto fino al 10 per cento rispettando il limite minimo stabilito al comma 2.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli attraversamenti di qualsiasi natura che insistono sulle aree del demanio idrico.
8. L'autorità amministrativa adotta un unico atto concessorio qualora una derivazione di acqua pubblica presupponga una occupazione di area del demanio idrico. Il canone da corrispondere è quello relativo al solo prelievo di risorsa idrica se l'occupazione è strettamente limitata allo spazio necessario al posizionamento dell'opera di presa.
9. Le spese occorrenti per l'istruttoria tecnico-amministrativa relativa alle domande di concessione per aree del demanio idrico sono determinate in modo forfettario nella misura minima di 75,00 euro. Qualora la particolare complessità dell'istruttoria comporti maggiori adempimenti o spese superiori, l'importo è integrato secondo parametri stabiliti da deliberazione della Giunta regionale. Il pagamento delle spese di istruttoria deve essere effettuato all'atto della presentazione della domanda, ed eventualmente integrato all'atto della sottoscrizione del disciplinare.
10. La Giunta regionale provvede con apposita deliberazione agli aggiornamenti e alla rideterminazione delle spese istruttorie, anche in diminuzione, in relazione a determinate categorie di utenti o a particolari tipologie di utilizzo, ivi comprese eventuali esenzioni.
11. All'atto del rilascio della concessione il richiedente deve prestare in favore della Regione una cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio di importo pari ad una annualità di canone. La cauzione può essere costituita anche attraverso fideiussione bancaria o assicurativa. Può altresì essere richiesta una cauzione provvisoria a garanzia della salvaguardia del bene demaniale, da restituirsi al termine dei lavori.

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2) Con Delib.G.R. 18 giugno 2007, n. 895 sono state apportate modifiche alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico, ai sensi del presente comma.

Art. 21 Vigilanza e sanzioni amministrative.

1. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 200,00 euro a 2.000,00 euro.
2. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano anche alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 134, 135 e 137 del regio decreto n. 368 del 1904.
3. L'estrazione di materiale litoide dall'alveo dei fiumi o dai laghi senza regolare titolo legittimante o in misura superiore a quanto previsto nel titolo comporta segnalazione all'Autorità giudiziaria ed è punita con una sanzione amministrativa pari nel minimo al doppio e nel massimo al decuplo del valore del canone previsto, e comunque non inferiore ad euro 5.000,00.
4. Le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico comportano segnalazione all'autorità giudiziaria e sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00; la Regione inoltre, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi e i tempi dell'esecuzione dei lavori. Nei casi di urgenza nonché dei casi di inadempimento dell'ordinanza di ripristino, la Regione provvede d'ufficio, ponendo le relative spese a carico del trasgressore.
5. Le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui ai commi 1, 3 e 4, nonché la determinazione e applicazione delle relative sanzioni amministrative sono disciplinate dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
6. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 1984.

Art. 22 Disposizioni transitorie e finali relative alle aree del demanio idrico.

1. Ai fini di cui all'articolo 13, la Regione provvede alla ricognizione delle aree del demanio idrico di cui ha la gestione e ne redige l'inventario, procedendo eventualmente alla revisione e aggiornamento dei dati catastali.
2. Chi alla data del 21 febbraio 2001 aveva occupato senza regolare titolo anche con strutture a carattere precario aree del demanio idrico, può richiedere all'amministrazione regionale il rilascio della concessione presentando apposita istanza, ove non già giacente, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La concessione può essere rilasciata, a condizione che non si crei pregiudizio a regime idraulico e sia acquisito il parere favorevole dell'autorità preposta per le aree soggette a vincolo, solo previa regolarizzazione dei pagamenti per l'occupazione pregressa ed il pagamento della sanzione amministrativa qualora non fosse stata presentata domanda o comunque non fosse stato versato un corrispettivo equiparabile ad un canone. In caso di mancata richiesta o di diniego del titolo concessorio le eventuali strutture sono demolite a cura e spese di colui che ha abusivamente occupato l'area ovvero, una volta acquisite al demanio, date in concessione a seguito di procedura concorsuale. I Comuni e le Province entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge definiscono attraverso gli strumenti di pianificazione le condizioni per il mantenimento, la ristrutturazione o la rilocalizzazione di tali strutture (3).
3. Fatto salvo quanto previsto nel comma 2 del presente articolo e nel comma 1 dell'articolo 16, dall'entrata in vigore della presente legge non possono essere istruite domande di concessione di aree del demanio idrico prima della pubblicazione delle aree stesse.
4. Le aree che siano disponibili e valutate come concedibili dalla Regione, per le quali esistano domande giacenti debbono essere pubblicate ai sensi dell'articolo 16, per permettere, ove non emergano priorità d'uso di cui all'articolo 15, l'espletamento della procedura concorsuale.
5. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 141 della legge regionale n. 3 del 1999.

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(3) Comma così sostituito dall'art. 33, L.R. 6 marzo 2007, n. 4. Il testo originario era così formulato: «2. Chi abbia occupato senza regolare titolo aree del demanio idrico anche con strutture a carattere precario può richiedere il rilascio della concessione a condizione che le stesse strutture fossero esistenti alla data del 21 febbraio 2001, non creino pregiudizio al regime idraulico e siano conformi alle norme di pianificazione territoriale e urbanistica, fermo restando, per le aree vincolate, l'acquisizione del parere favorevole dell'autorità preposta. La Regione, entro il termine di novanta giorni dall'approvazione della presente legge provvede ad emanare, sentite le associazioni interessate, apposite direttive relative alle procedure intese a definire, a fronte di domanda dell'interessato e sulla base della pianificazione territoriale e urbanistica esistente o da adottare nel termine dei due anni successivi, le condizioni per il mantenimento, la ristrutturazione, la ricollocazione o la demolizione delle strutture.».




L.R. 6-3-2007 n. 4
Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali.
L.R. 6 marzo 2007, n. 4 Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali.

(omissis)

Capo II - Disposizioni in materia di demanio idrico

(omissis)


Art. 3 Disposizioni in materia di concessioni di demanio idrico.

1. La concessione di acqua può essere rivista con prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. La concessione può essere altresì rivista in caso di realizzazione di reti di adduzione e distribuzione e di sistemi di ricarica artificiale della falda acquifera finalizzate all'impiego della risorsa idrica in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale qualora la risorsa veicolata dalle suddette reti e sistemi di ricarica garantisca, quantitativamente e qualitativamente, l'uso specifico e comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. In tali casi la revisione non dà luogo ad indennizzo. La Regione, nell'ambito dei propri strumenti regolamentari, sentita l'Autorità di bacino territorialmente competente e le Province, individua le aree soggette alle prescrizioni o alle limitazioni temporali o quantitative di cui al presente comma, nonché i criteri per la loro applicazione. Tali criteri tengono conto degli eventuali disagi arrecati in capo ai concessionari a seguito della rivisitazione della concessione in essere
2. Fatta eccezione per l'uso industriale e per l'uso idroelettrico/forza motrice, il canone è determinato sulla base della portata massima assentita nell'unità di tempo, espressa in litri al secondo o moduli (100 l/s). Qualora la concessione preveda volumi variabili di prelievo il canone è calcolato sulla portata massima assentita, a meno che il prelievo effettivamente effettuato risulti da apposito misuratore. È ammissibile l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 36 del Reg. 20 dicembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica) anche dei prelievi da acque superficiali destinati ad uso domestico ed irriguo che non superano il volume complessivo di 3000 metri cubi all'anno, qualora non sia possibile determinare con certezza la portata massima derivata per le particolari caratteristiche delle opere di prelievo.
3. Al fine di garantire l'equilibrio del bilancio idrico, la Regione adotta un regolamento per la disciplina dei prelievi di acqua pubblica ad uso domestico.
4. Fermo restando quanto riportato all'articolo 42, comma 1, del Reg. n. 41 del 2001, l'acqua pubblica destinata ad uso consumo umano, erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 e alla legge regionale n. 25 del 1999, e utilizzata in territori diversi da quelli in cui l'opera di presa è collocata, è concessa all'Agenzia d'Ambito in cui avviene l'uso prevalente.
5. Ai prelievi e alle perforazioni da effettuarsi nell'ambito delle procedure di bonifica dei siti inquinati non si applica la disciplina di cui al Reg. n. 41 del 2001. Il progetto di bonifica che prevede un prelievo di risorsa idrica deve contenere le valutazioni in ordine al rischio indotto dal prelievo, all'impatto sull'acquifero, e motivare le scelte relative. Dell'approvazione di tale progetto è data notizia alla struttura regionale territorialmente competente per materia.
6. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1, del Reg. 29 dicembre 2005, n. 4 (Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque) è prorogato al 31 dicembre 2007 ultimo termine utile ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 77, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
7. Le concessioni di acqua pubblica sono disciplinate, oltre che nella presente legge, nel Reg. n. 41 del 2001. Eventuali modificazioni alla disciplina dei commi 2 e 4 sono disposte con regolamento.
8. I soggetti titolari di più di rapporti concessori relativi al demanio idrico, previo accordo con la Regione in merito alle modalità procedurali, possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno.
9. I soggetti esercenti pubblici servizi devono comunicare alla Regione dati georeferiti in formato vettoriale relativi alle reti e alle linee che interessano il demanio idrico. In caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di dati ovvero nel caso in cui i dati siano parziali o non veritieri sono applicate sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 20.000,00 e non superiori nel massimo a euro 200.000,00; in caso di reiterazione delle violazioni la Regione ha facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di dichiarare la sospensione o la decadenza delle concessioni in essere.
10. In via transitoria in attesa del completamento del processo di ricognizione delle interferenze tra le reti e gli impianti ed i corpi idrici, previo accordo con la Regione, si può procedere alla determinazione del numero e della tipologia delle interferenze applicando un criterio statistico, elaborato su un campione significativo di territorio, cui commisurare il canone complessivo annuo da corrispondere da parte dei soggetti esercenti pubblici servizi. L'aggiornamento del canone è effettuato sulla base delle variazioni delle reti e degli impianti presenti sui territori campione. Sino alla determinazione del canone con le regole di cui al presente comma il medesimo è versato sulla base di quelle fissate in via ordinaria.

Art. 4 Parere per gli scarichi nei canali di bonifica.

1. Gli Enti locali, competenti in materia di autorizzazione, acquisiscono il parere del Consorzio di bonifica ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in canali di bonifica. Il Consorzio di bonifica esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta dell'Ente locale durante i quali il termine del procedimento resta sospeso.
2. Il parere sulla compatibilità irrigua viene rilasciato sui nuovi scarichi sulla base delle linee-guida di cui al comma 6.
3. L'autorizzazione allo scarico in canali ad esclusivo uso irriguo è rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).
4. L'autorizzazione allo scarico in canali promiscui è altresì rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 185 del 2003 per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue urbane inclusi dalla Regione nell'elenco previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto e dalle Agenzie d'ambito territoriali ottimali, di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1999, nell'ambito dei loro piani di riutilizzo delle acque reflue trattate previsti dal Piano di Tutela delle Acque di cui alla Delib.Ass.Legisl. 21 dicembre 2005, n. 40.
5. In tutti gli altri casi di scarico in canali di bonifica promiscui l'autorizzazione allo scarico è rilasciata ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 152 del 2006 a condizione che sia assicurata la compatibilità con la successiva utilizzazione irrigua delle acque fluenti nei canali di bonifica, in conformità a quanto stabilito dalle linee-guida di cui al comma
6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee-guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti.
(omissis)

Art. 9 Controlli.

1. La Provincia esercita le funzioni di controllo per l'applicazione delle disposizioni emanate ai sensi della presente legge avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA), sulla base di programmi annuali di controllo redatti ai sensi della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna).
2. I provvedimenti di cui all'articolo 8 individuano i criteri ed i tempi di predisposizioni dei programmi di controllo in coerenza con quanto previsto dagli articoli 30 e 33 del decreto ministeriale 7 aprile 2006.


L.R. 24 aprile 2009, n. 5 (1).
Ridelimitazione dei comprensori di bonifica e riordino dei consorzi.

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 24 aprile 2009, n. 74.

L'Assemblea legislativa regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Capo I - Riordino dei comprensori di bonifica
Art. 1
Riordino dei comprensori di bonifica.
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 28 febbraio 2008, n. 31, e ai fini dell'esercizio delle attività di bonifica, suddivide il territorio in otto comprensori delimitati in modo da costituire unità omogenee sotto il profilo idrografico ed idraulico, funzionali alle esigenze di programmazione, esecuzione e gestione, la cui cartografia è allegata alla presente legge come Allegato A, denominati in via provvisoria in ordine numerico, secondo i confini indicati all'Allegato B.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con atto della Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, sono definiti i criteri per la successione dei nuovi Consorzi di bonifica ai Consorzi esistenti nonché per la formazione dei Consigli di amministrazione provvisori sulla base del procedimento previsto dalla legge regionale 23 aprile 1987, n. 16 (Disposizioni integrative della L.R. 2 agosto 1984, n. 42 "Nuove norme in materia di Enti di Bonifica - Delega di funzioni amministrative"). La nomina dei Consigli provvisori è effettuata dall'Assemblea legislativa.
3. Per ogni comprensorio di cui al comma 1 è istituito un Consorzio di bonifica derivante dal riordino, mediante fusione ed eventuale scorporo, dei Consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e insistenti sul territorio dei comprensori che prende il nome del comprensorio di riferimento così come definito con deliberazione della Giunta regionale.
4. Le variazioni di delimitazione dei comprensori non comportanti un incremento del loro numero sono approvate con deliberazione dell'Assemblea legislativa.
5. Dalla data di nomina dei Consigli di amministrazione provvisori e comunque dal 1° ottobre 2009 sono istituiti i Consorzi di bonifica previsti al comma 3, che succedono nei rapporti giuridici attivi e passivi dei Consorzi esistenti che dalla medesima data sono soppressi.


Art. 2
Disposizioni concernenti gli organi dei Consorzi.
1. Il numero dei componenti dei Consigli di amministrazione dei Consorzi di bonifica aventi diritto a compenso non può essere superiore a tre. La medesima disposizione trova applicazione anche per i componenti dei Consigli di amministrazione provvisori di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Gli organi del Consorzio di secondo grado per il Canale emiliano romagnolo restano in carica sino alla scadenza del mandato in essere.
3. Il Consorzio generale di bonifica della provincia di Ferrara è soppresso dalla data di istituzione del Consorzio insistente sul comprensorio C8 dell'Allegato A della presente legge che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi.


Art. 3
Disposizioni inerenti situazioni specifiche.
1. In presenza di specificità territoriali rappresentate dal sistema di Pilastresi nonché dal bacino del Samoggia e del Panaro, i Consorzi di bonifica ivi operanti pongono in essere una programmazione e gestione delle attività concordate. Per il sistema di Pilastresi è prevista una commissione di vigilanza nominata dalla Giunta regionale di cui fanno parte un rappresentante della Regione, che la presiede ai fini della coerenza della gestione con la sicurezza idraulica dell'intero territorio, e un rappresentante per ogni Consorzio interessato, nonché una contabilità dedicata. I Consorzi operanti sui territori afferenti all'associazione "Terre d'Acqua" stipulano una convenzione con i Comuni interessati per le attività relative al bacino del Samoggia e del Panaro.
2. Qualora sussistano interessi tra loro confliggenti su aree territoriali circostanziate la Regione esercita direttamente la funzione di bonifica. A tal fine con deliberazione di Giunta viene assunta la decisione dell'assunzione della gestione diretta della funzione che trova applicazione a decorrere dalla comunicazione al soggetto che esercita l'attività in via ordinaria.


Art. 4
Disposizioni sul personale.
1. In sede di prima attuazione del riordino dei Consorzi e di conseguente riorganizzazione dei servizi e degli uffici consortili devono essere prioritariamente valorizzate le professionalità esistenti in conformità ai principi dettati dalle vigenti norme collettive nazionali.
2. Sino alla nomina dei Consigli ordinari a seguito del periodo transitorio legato al processo di riordino previsto dalla presente legge, i Consorzi di bonifica non possono attivare procedure per il reclutamento del personale, fatta eccezione per il personale avventizio. Qualora si manifesti l'esigenza di porre in essere meccanismi che comportino un diverso inquadramento del personale o la sostituzione di particolari professionalità, i Consorzi di bonifica ne danno preventiva comunicazione alla Giunta regionale ai fini della valutazione della legittimità rispetto al complessivo processo di riordino. È fatto salvo il riconoscimento dei diritti individuali maturati a norma del contratto collettivo nazionale di lavoro.


Capo II – Modificazioni alla legge regionale 23 aprile 1987, n. 16
Art. 5
Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 1987.
1. All'articolo 3, comma 5, della legge regionale n. 16 del 1987, le parole "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "un anno".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 1987 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Il nuovo statuto di cui al comma 5 è deliberato dal Consiglio di amministrazione provvisorio sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, e successivamente approvato dall'Assemblea legislativa regionale.".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.


Allegato A

Planimetria comprensori

  


Allegato B

COMPRENSORIO "C1"

Confine Ovest
Partendo da Sud in direzione Nord: dal punto di incontro tra le province di Piacenza e Alessandria nei pressi di monte Carmo (q. 1641) segue il confine amministrativo tra queste province fino a congiungersi con il confine amministrativo tra le province di Piacenza e Pavia che segue fino alla strada congiungente le località di S. Maria della Versa e Tassara, infine lo spartiacque tra i torrenti Bardonezza e Carogna fino all'argine maestro del fiume Po.

Confine Nord
Partendo da Ovest in direzione Est: segue l'argine maestro del fiume Po fino alla confluenza dei torrenti uniti Arda e Ongina, salvo nel tronco corrispondente all'ansa di Boscone Cusani dove il confine segue il ciglio dell'alveo del Po passando a Nord dell'argine maestro.

Confine Est
Partendo da Nord in direzione Sud: dalla confluenza dei torrenti Arda e Ongina nel fiume Po, segue l'asta del torrente Ongina fino alla Via Emilia, la strada per Case Baccelli fino a Case Gruppi e la strada che da Castelnuovo Fogliani raggiunge il torrente Stirone; dal ponte su questo torrente fino al punto in cui il torrente coincide con il confine amministrativo tra le province di Parma e Piacenza; prosegue coincidendo con il confine amministrativo tra le province di Parma e Piacenza fino a Monte Bue (q. 1771).

Confine Sud
Partendo da Est in direzione Ovest: partendo da Monte Bue (q. 1799) segue il confine amministrativo tra le regioni Emilia-Romagna e Liguria fino a punto di incontro tra il confine amministrativo tra le province di Piacenza e Alessandria in prossimità del monte Carmo (q. 1641) a chiusura del perimetro.

COMPRENSORIO "C2"

Confine Ovest
Partendo da Sud in direzione Nord: segue il confine amministrativo tra le province di Parma e Genova da Passo del Bocco a Monte Bue (q. 1771), da cui prosegue lungo il confine amministrativo tra le province di Parma e Piacenza fino al punto in cui il torrente Ongina coincide con questo confine amministrativo, segue l'asta di questo torrente fino alla confluenza dei torrenti uniti Ongina e Arda nel fiume Po.

Confine Nord
Partendo da Ovest in direzione Est: dalla confluenza dei torrenti Ongina e Arda con il fiume Po, segue l'arginemaestro di questo sino alla confluenza del torrente Enza.

Confine Est
Partendo da Nord in direzione Sud: dalla confluenza del torrente Enza con l'argine maestro del fiume Po, segue l'asta del torrente Enza fino al confine amministrativo fra i comuni di Neviano degli Arduini e Palanzano, detto confine fino a passo Zibana, lo spartiacque tra i torrenti Enza e Parma fino a Monte Navert, ad esclusione del versante comprendente le principali frazioni di Rusino, Moragnano, Lagrimone, Pratolungo e Capriglio del comune di Tizzano Val Parma, e il confine amministrativo fra i comuni di Monchio delle Corti e Corniglio fino a Monte Matto (q. 1837).

Confine Sud
Partendo da Est in direzione Ovest: da Monte Matto (q. 1837) segue il confine amministrativo tra le regioni Emilia-Romagna e Toscana ed Emilia-Romagna e Liguria fino a Monte Chiapparino (q. 1112), lo spartiacque tra i bacini idrografici dei fiumi Taro e Vara fino a Monte Zatta (q. 1404), comprendendo una parte del comune di Varese Ligure in provincia di La Spezia; infine seguendo lo spartiacque tra i bacini idrografici dei fiumi Taro ed Entella, raggiunge il Passo del Bocco (q. 1083), comprendente una parte del comune di Borzonasca in provincia di Genova, a chiusura del perimetro.

COMPRENSORIO "C3"

Confine Ovest
Partendo dal Sud in direzione Nord: da Monte Matto (q. 1837) segue il confine amministrativo tra i comuni di Monchio delle Corti e Corniglio fino a Monte Navert, lo spartiacque tra i torrenti Enza e Parma fino a passo Zibana, comprendendo nel comprensorio le principali frazioni di Rusino, Moragnano, Lagrimone, Pratolungo e Capriglio del comune di Tizzano Val Parma e il relativo versante, da cui prosegue lungo il confine amministrativo tra i comuni di Palanzano e Neviano degli Arduini, fino all'asta del torrente Enza, che segue fino alla confluenza con l'argine maestro del fiume Po.

Confine Nord
Partendo da Ovest in direzione Est: dalla confluenza del torrente Enza con l'argine maestro del fiume Po, segue detto argine maestro fino alla confluenza del torrente Crostolo, quindi segue a Sud l'asta di questo torrente fino alla Botte Bentivoglio, quindi in direzione Est lungo l'asta del Cavo Fiuma fino alla chiavica di immissione di tale Cavo nel fiume Secchia nei pressi della località di Bondanello.

Confine Est
Partendo da Nord in direzione Sud: dalla Chiavica di immissione del Cavo Fiuma nel fiume Secchia, nei pressi della località di Bondanello, segue l'asta del fiume Secchia fino alla confluenza della Fossa di Spezzano, l'asta di questo canale, il confine amministrativo fra i comuni di Fiorano e Maranello, la strada comunale Colle del Cuccolo fino alla località Montardone in comune di Serramazzoni, la strada statale n. 12, il confine amministrativo fra i comuni di Lama Mocogno e Riolunato, quello tra i comuni di Palagano e Riolunato e quello tra i comuni di Frassinoro e Pievepelago fino a Monte Saltello (q. 1681).

Confine Sud
Partendo da Est in direzione Ovest: da Monte Saltello (q. 1681) segue il confine amministrativo tosco-emiliano fino al passo di Pietra Tagliata (q. 1778) quindi segue lo spartiacque tosco-emiliano fino a Monte Matto (q. 1837) a chiusura del perimetro.

COMPRENSORIO "C4"

Confine Ovest
Partendo da Sud in direzione Nord: da Monte Saltello (q. 1681) segue il confine amministrativo tra i comuni di Pievepelago e Frassinoro, quello tra i comuni di Riolunato e Palagano e quello tra i comuni di Riolunato e Lama Mocogno sino alla strada statale n. 12; prosegue lungo la strada statale n. 12 fino alla località di Montardone in comune di Serramazzoni, la strada comunale Colle del Cucculo, il confine amministrativo fra i comuni di Serramazzoni e Maranello e quello tra i comuni di Maranello e Fiorano, fino alla Fossa di Spezzano; prosegue poi lungo l'asta della Fossa di Spezzano fino alla confluenza con il fiume Secchia, sulla cui asta si attesta seguendola fino alla località Corte Barco.

Confine Nord
Partendo da Ovest in direzione Est: dal fiume Secchia in località Corte Barco, segue la strada comunale Stoffi fino all'incrocio con la strada provinciale Pegognaga-S. Giacomo delle Segnate nei pressi della località "La Casella", la suddetta strada provinciale, la strada comunale Contotta fino a S. Giacomo delle Segnate, la strada comunale del Cantone fino alla strada provinciale n. 496 Virgiliana, che segue fino ai pressi della Corte "Possessione di Mezzo" da cui prosegue lungo la strada comunale Vecchia del Cantone fino alla Corte "Ghetta", di nuovo lungo la strada statale Virgiliana n. 496 fino alla località "Il Cantone", la strada comunale Cantone-Ovara fino alla strada statale n. 12, che segue per un tratto, e lungo la strada comunale Quattrocase-Agnolo e la ferrovia Suzzara-Ferrara fino alla strada vicinale del Gallo; segue questa strada vicinale, la strada provinciale Ghisione-Magnacavallo e Sermide, la strada delle Brasille, il fosso Gigliola, il Dugale Bardello o Furghe, l'argine destro del canale di Fossalta, il canale Stoppo, il canale emissario della bonifica delle Terre di Gonzaga, fino alla strada provinciale Borgofranco-Magnacavallo; prosegue lungo questa strada fino all'incrocio con la strada provinciale ferrarese, detta anche Argine Vecchio del Fiume Po; da tale strada continua lungo l'argine maestro del fiume Po fino alla foce del fiume Panaro.

Confine Est
Partendo da Nord in direzione Sud: segue l'asta del fiume Panaro dalla sua foce nel fiume Po fino a 1500 metri circa a valle del ponte sul fiume Panaro della strada statale n. 468, raggiunge verso Sud la suddetta strada statale a circa mt 400 a Ovest della intersezione con la strada vicinale Rossi; segue verso Est prima la medesima strada provinciale n. 468, poi la strada vicinale Rossi fino alla località Colombarina, da cui prosegue lungo il confine amministrativo fra le province di Modena e Ferrara fino al punto di confluenza dei confini amministrativi delle province di Bologna, Modena e Ferrara; prosegue lungo il confine amministrativo tra le province di Ferrara e Bologna fino a Fermata Morando, da cui raggiunge Fattoria Morando e Predio di Mezzo; segue il canale di Cento fino a Cà Vandini e dopo questa località passa per Cà S. Andrea, la Torinese e Cà Grillana raggiunge di fronte al fondo Caterina il Torrente Samoggia; da qui segue l'asta di questo torrente fino all'altezza della ferrovia Vignola-Bologna in prossimità di Bazzano, per proseguire per la strada Bazzanese per circa 700 mt quindi il crinale verso Sud fino ad incrociare Via Montebudello e seguire questa strada fino alla località Castellazzo, da questa località segue il crinale fino alla località Paradiso, quindi il crinale che separa il rio d'Orzo dal rio Marzadore fino alla località Castello di Serravalle, da questa località prosegue lungo lo spartiacque tra i fiumi Panaro e Reno fino al Corno alle Scale (q.1945).

Confine Sud
Partendo da Est in direzione Ovest: dal Monte Corno alle Scale (q. 1945) segue lo spartiacque tosco-emiliano fino a Monte Saltello (q. 1681) a chiusura del perimetro.

COMPRENSORIO "C5"

Confine Ovest
Partendo da Sud in direzione Nord: da Monte Corno alle Scale (q. 1945) segue lo spartiacque tra i fiumi Panaro e Reno fino a Castello di Serravalle, quindi il confine tra le province di Bologna e Modena fino alla località Paradiso, da questa località segue il crinale fino alla località Castellazzo poi Via Montebudello quindi il crinale fino alla strada Bazzanese in prossimità di Bazzano fino all'altezza della ferrovia Vignola-Bologna, quindi l'asta del torrente Samoggia fino appena a monte della confluenza di questo con il fiume Reno nei pressi di Castello d'Argile.

Confine Nord
Partendo da Ovest in direzione Est: dalla confluenza del torrente Samoggia appena a monte del fiume Reno nei pressi di Castello d'Argile segue l'asta del fiume Reno fino alla confluenza del torrente Sillaro.

Confine Est
Partendo da Nord in direzione Sud: dalla confluenza del torrente Sillaro con il fiume Reno segue l'asta del torrente Sillaro fino alla confluenza del Rio Correcchio, l'argine destro di tale rio fino all'autostrada Bologna-Ancona, la Via Correcchio fino alla Via Emilia e lo spartiacque fra il fiume Santerno e il rio Correcchio fino allo spartiacque tra i sottobacini montani del fiume Santerno e del torrente Sillaro; segue questo spartiacque fino a Monte Tre Poggioli (q. 966) ed infine lo spartiacque fra i sottobacini del torrente Idice e del fiume Santerno fino a Sasso di Castro e al Passo della Futa (q. 903).

Confine Sud
Partendo dal Ovest in direzione Est: dal Passo della Futa segue quindi lo spartiacque del bacino del fiume Reno fino al Corno alle Scale (q. 1945) a chiusura del perimetro.

COMPRENSORIO "C6"

Confine Ovest
Partendo da Sud in direzione Nord: dal Passo della Futa (q. 903) segue lo spartiacque tra il bacino montano del fiume Reno e il sottobacino montano del fiume Santerno fino al Sasso di Castro, lo spartiacque fra i sottobacini montani del torrente Idice e del fiume Santerno fino a Monte Tre Poggioli, lo spartiacque fra i sottobacini montani del fiume Santerno e del torrente Sillaro, e quello tra il fiume Santerno ed il rio Correcchio fino alla Via Emilia; dalla quale segue la Via Correcchio fino all'autostrada Bologna-Ancona e l'argine destro del rio Correcchio fino alla sua confluenza nel torrente Sillaro, lungo la cui asta prosegue fino alla confluenza nel fiume Reno.

Confine Nord
Partendo da Ovest in direzione Est: dalla confluenza del torrente Sillaro nel fiume Reno, segue l'asta di quest'ultimo fino alla foce.

Confine Est
Partendo da Nord in direzione Sud: dalla foce del fiume Reno segue la costa adriatica sino alla foce del torrente Lamone, quindi l'asta di questo torrente fino alla confluenza dello scolo Cerchia; segue la strada provinciale Albareto - Reda - S. Barnaba fino alla Via Emilia e lo spartiacque tra i bacini idrografici dei fiumi Lamone e Montone fino al Monte Peschiena (q. 1198).

Confine Sud
Partendo da Est in direzione Ovest: segue lo spartiacque tosco-emiliano da Monte Peschiena (q. 1198) fino al Passo della Futa a chiusura del perimetro.

COMPRENSORIO "C7"

Confine Ovest
Partendo da Sud in direzione Nord: da Monte Peschiera (q. 1198) segue lo spartiacque tra i bacini idrografici dei fiumi Lamone e Montone fino all' incrocio fra la Via Emilia e la provinciale S. Barnaba - Reda - Albereto, segue detta strada provinciale fino alla confluenza dello scolo Cerchia nel fiume Lamone, lungo la cui asta prosegue fino alla foce.

Confine Est
Partendo da Nord in direzione Sud: dalla foce del fiume Lamone segue la costa adriatica sino al confine amministrativo tra le regioni Emilia-Romagna e Marche.

Confine Sud
Partendo da Est in direzione Ovest: dalla costa segue il confine amministrativo tra le regioni Emilia-Romagna e Marche fino al confine amministrativo tra la regione Emilia-Romagna e la Repubblica di S. Marino quindi nuovamente il confine amministrativo tra le regioni Emilia-Romagna e Marche; segue poi tale confine fino a Monte Leta, quindi lo spartiacque tra i bacini idrografici del fiume Marecchia e torrente Uso fino a Monte Perticara (q. 1833), quindi da Monte Aquilone (q. 1355) segue lo spartiacque tosco-emiliano, passando da passo dei Mandrioli (q. 1173) fino a Monte Peschiena (q. 1198) a chiusura del perimetro.

COMPRENSORIO "C8"

Confine Ovest
Partendo da Sud in direzione Nord: dal torrente Samoggia in località fondo Caterina raggiunge Cà Grillana, la Torinese e Cà S. Andrea fino a Cà Vandini poi lungo il canale di Cento; poi raggiunge Predio di Mezzo, Fattoria Morando, da cui raggiunge Fermata Morando e prosegue lungo il confine amministrativo tra le province di Ferrara e Bologna; prosegue fino al punto di confluenza dei confini amministrativi delle province di Bologna, Ferrara e Modena, prosegue lungo il confine amministrativo delle province di Modena e Ferrara fino alla località Colombarina, poi lungo la strada vicinale Rossi fino alla strada provinciale n. 468, fino a circa 400 mt ad Ovest della sua intersezione con la suddetta strada vicinale, da cui raggiunge il fiume Panaro a circa 1.500 mt a valle del ponte della medesima strada provinciale; infine segue il fiume Panaro fino alla sua confluenza con il fiume Po.

Confine Nord
Partendo da Ovest in direzione Est: dalla confluenza del fiume Panaro con il fiume Po, segue l'asta di quest'ultimo fino alla diramazione del Po di Goro, per poi seguire l'asta di quest'ultimo fino al mare.

Confine Est
Partendo da Nord in direzione Sud: dalla foce del Po di Goro segue la costa adriatica fino alla foce del fiume Reno.

Confine Sud
Partendo da Est in direzione Ovest: dalla foce del fiume Reno segue l'asta di questo fino alla confluenza del torrente Samoggia, a chiusura del perimetro.


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