Statuto
STATUTO
del Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo
TITOLO I
Natura giuridica - Sede - Fini – Comprensorio
Articolo 1 - Natura giuridica e scopo
1. Il Consorzio di bonifica di secondo grado, costituito - ai sensi dell'art. 57 del regio decreto 13
febbraio 1933, n. 215 con decreto reale 28 settembre 1939, n. 8288 - per lo studio, l'esecuzione
e l'esercizio delle opere irrigue di interesse comune a più Consorzi, assume la denominazione di
"Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo".
2. Esso è retto dal presente Statuto.
3. Il Consorzio, ente di diritto pubblico ai sensi dell'art. 59 del citato regio decreto 13 febbraio 1933,
n. 215, ha sede in Bologna.
Articolo 2 - Associati
1. Fanno parte del Consorzio di secondo grado i seguenti enti, assegnatari di una dotazione idrica
nell'ambito delle risorse di cui il Consorzio stesso dispone:
- Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara;
- Consorzio della Bonifica Burana;
- Consorzio della Bonifica Renana;
- Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale;
- Consorzio di bonifica della Romagna;
- Ravenna Servizi Industriali s.c.p.a.
2. Possono entrare a far parte del Consorzio altri enti, aziende e soggetti indicati all'art. 21 della
legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 ed al secondo comma dell'art. 57 del r.d. 13 febbraio 1933,
n. 215 ai quali, in quanto diretti utilizzatori delle opere del sistema idrico del Canale Emiliano
Romagnolo, venga assegnata una dotazione idrica nell'ambito delle risorse di cui lo stesso
Consorzio dispone. Sull'accoglimento delle relative domande di adesione si pronuncia il Consiglio
dei Delegati, ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.
3. Le rappresentanze degli associati ammessi a far parte del Consorzio di secondo grado a mente
del precedente comma - nominate con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 7 del presente
Statuto - entrano in carica all'inizio del ciclo amministrativo successivo a quello nel corso del quale
viene accolta la relativa adesione. Tuttavia, anche durante il ciclo amministrativo nel corso del
quale vengono nominate, sono ammesse a far parte del Consiglio dei Delegati del Consorzio in
soprannumero, con diritto di voto.
Articolo 3 - Compiti e funzioni
1. Ai fini dell'uso razionale della risorsa idrica in agricoltura e negli altri settori idroesigenti e
dell'adattamento alla siccità ed al cambiamento climatico, nel quadro delle convenienze
economiche e sociali, il Consorzio esplica le funzioni e i compiti che gli sono attribuiti dalla legge
e dal presente Statuto, ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini
istituzionali.
2. In particolare, provvede:
a) allo studio, alla progettazione e all'esecuzione delle opere di derivazione dal Po, da altri fiumi
e da invasi, nonché dai canali adduttori di interesse comune ai territori delle province di
Ferrara, Modena, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e della Città metropolitana di Bologna:
territori identificati nelle corografie allegate agli atti costitutivi e allo Statuto del Consorzio;
b) alla manutenzione e all'esercizio delle opere di presa, degli impianti di sollevamento, dell'asta
dei predetti canali adduttori e dei manufatti ad essi inerenti;
c) alla distribuzione dell'acqua agli associati;
d) al prefinanziamento delle spese per la costruzione delle opere anzidette;
e) al coordinamento, ai sensi dell'art. 57 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, delle attività dei
Consorzi associati per l'esecuzione delle opere di irrigazione e per l'integrazione di queste con
le opere del Consorzio di secondo grado al fine della migliore utilizzazione delle risorse idriche
del Canale Emiliano Romagnolo;
f) al riordino delle proprie utenze e delle utilizzazioni idriche;
g) all'utilizzazione della risorsa idrica ad uso plurimo delle acque ai sensi e per gli effetti della
vigente legislazione;
h) alla promozione di iniziative per l'adattamento dell'agricoltura alla siccità e al cambiamento
climatico, per la mitigazione dei relativi effetti, per la tutela delle produzioni e per la
valorizzazione economica del comprensorio;
i) allo svolgimento di attività di studio, ricerca, sperimentazione, divulgazione, assistenza tecnica
e formazione sull'irrigazione, sul risparmio idrico e sulla qualità e tutela delle acque in
agricoltura, a favore dei Consorzi di bonifica regionali e del territorio nazionale, nonché di altri
enti e soggetti pubblici e privati nei limiti delle finalità istituzionali e nel rispetto delle norme
sugli appalti dei servizi.
3. Tra i compiti del Consorzio rientra la promozione di ogni iniziativa volta al risparmio idrico, all'uso
corretto dell'acqua, alla salvaguardia della sua qualità e alla riduzione della subsidenza.
4. Il Consorzio potrà assumere ogni altra iniziativa di interesse comune a più associati o ad altri
soggetti volta ad intensificare, estendere e rendere più conveniente l'utilizzazione delle risorse
idriche a favore dei settori agricolo e non agricolo senza compromettere l'efficienza del sistema
nei riguardi della prioritaria funzione irrigua. Può infine proporsi il raggiungimento di tutti i fini
economici e sociali consentitigli dalla legge.
5. I compiti previsti ai commi 3 e 4 sono esercitati nel rispetto di quanto previsto dagli Enti territoriali
e dalle competenti autorità statali, nonché in coerenza con le finalità istituzionali del Consorzio.
Articolo 4 - Comprensorio
1. Il comprensorio del Consorzio di secondo grado è costituito dal complesso dei comprensori irrigui
ed irrigabili dei Consorzi di bonifica che ne fanno parte ed è geograficamente distinto con riguardo
ai seguenti tre sottosistemi:
A. Adduttore CER principale,
B. Adduttore CER ovest,
C. Diramazione Riolo-Reno - traversa Volta Scirocco,
oltre al sistema Palantone - Attenuatore delle piene del Reno, comune a tutti gli Associati.
2. Comprensori e sottosistemi sono identificati nella corografia allegata allo Statuto.
TITOLO II
Organi del Consorzio
Articolo 5 - Organi del Consorzio
Sono organi del Consorzio:
il Consiglio dei Delegati;
il Comitato amministrativo;
il Presidente;
il Collegio dei Revisori dei conti.
Articolo 6 - Consiglio dei Delegati
1. Il Consiglio dei Delegati è composto da trenta membri nominati dagli associati agricoli ed extra-
agricoli, di norma con inclusione del legale rappresentante, da cinque membri nominati dalle
Amministrazioni provinciali di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e dalla Città Metropolitana
di Bologna, nel cui territorio ricade la massima parte del comprensorio del Consorzio di secondo
grado.
2. Il Ministero dell'agricoltura e la Regione Emilia-Romagna possono nominare ciascuno un proprio
delegato, che acquista la qualità di componente del Consiglio, in aggiunta agli altri membri, con
voto deliberativo.
3. Le nomine di cui al presente articolo sono effettuate dai rispettivi organi competenti.
4. Gli associati sono distinti nei settori agricolo ed extra-agricolo: fanno parte del settore agricolo i
Consorzi di bonifica di primo grado; fanno parte del settore extra-agricolo gli enti ed i soggetti
indicati al secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 ed al secondo
comma dell'art. 57 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215.
Articolo 7 - Nomina dei Delegati
1. I Delegati da nominarsi dagli associati sono assegnati distintamente ai settori agricolo ed extra-
agricolo.
2. Ripartita per il numero dei Delegati da nominarsi dagli associati la dotazione idrica globale
derivabile dal fiume Po, e venutasi in tal modo a determinare la "dotazione idrica unitaria", è
assegnato ai settori agricolo ed extra-agricolo un numero di Delegati proporzionale alle dotazioni
idriche unitarie di cui i rispettivi settori sono titolari.
3. Nel caso in cui gli associati del settore extra-agricolo non raggiungano, globalmente o
singolarmente, la dotazione idrica unitaria, a ciascuno di essi viene comunque assegnato un
Delegato: tuttavia, complessivamente, tali Delegati non possono superare il numero di sei. Se il
numero degli associati del settore extra-agricolo è superiore al numero complessivo dei Delegati
attribuiti al settore, i criteri da seguirsi per la relativa assegnazione sono determinati dagli associati
dello stesso settore extra-agricolo.
4. Nell'ambito dei due settori, rispettivamente, ciascun associato nomina un Delegato per ogni
dotazione idrica unitaria assegnata. Agli associati la cui dotazione idrica sia inferiore a tale quota
unitaria è peraltro, ove possibile, assegnata la rappresentanza di un Delegato. Nel caso in cui si
verifichi tale ipotesi, si procede innanzitutto all'attribuzione di un Delegato agli associati che non
raggiungono la dotazione idrica unitaria. I rimanenti posti vengono ripartiti fra gli associati
proporzionalmente alle rispettive dotazioni; ove da questa ultima operazione risultino posti non
attribuiti, i medesimi sono assegnati agli associati con resti più elevati.
5. I Delegati degli associati del settore agricolo (Consorzi di bonifica) sono nominati tra gli
appartenenti al rispettivo settore dei consorziati agricoli.
Articolo 8 - Nomina della Presidenza
Il Presidente e i due Vicepresidenti sono eletti, nell'ordine, tra i Delegati nominati dai Consorzi in
rappresentanza di ciascuno dei tre sottosistemi di cui all'art. 4. Nessun Consorzio può disporre di
più di un rappresentante nella Presidenza.
Articolo 9 - Ineleggibilità dei Delegati
1. Non possono essere nominati quali Delegati:
a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
c) coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
e) coloro che hanno riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali
politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure
di sicurezza che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali politiche;
f) i funzionari pubblici che esercitano compiti di vigilanza e di tutela sulla amministrazione del
Consorzio, salvo quanto previsto all'art. 18 ai sensi di legge;
g) il personale del Consorzio di secondo grado e degli associati, in servizio o collocato in
quiescenza da meno di tre anni;
h) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il
conto della loro gestione;
i) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
l) coloro che hanno in appalto lavori, forniture e servizi per il Consorzio;
m) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovano legalmente in
mora;
n) coloro che non posseggono i requisiti stabiliti dalla legislazione vigente regionale e statale in
materia di trasparenza e anticorruzione.
2. Non possono essere contemporaneamente delegati gli ascendenti e i discendenti fino al primo
grado, gli affini in linea retta, i fratelli e i coniugi. L'ineleggibilità ha effetto nei confronti di colui che
è gravato da minori contributi.
Articolo 10 - Competenze del Consiglio dei Delegati
1. Spetta al Consiglio dei Delegati:
a) eleggere tra i Delegati nominati dagli associati il Presidente, i due Vicepresidenti e dieci membri
del Comitato amministrativo;
b) nominare il Collegio dei Revisori dei conti e fissarne gli emolumenti;
c) deliberare in merito alle domande di adesione al Consorzio di secondo grado, a mente del
precedente art. 2, nonché alla ripartizione tra gli associati delle dotazioni idriche nell'ambito
della portata concessa al Consorzio di secondo grado in derivazione dal Po;
d) deliberare sulle modifiche dello Statuto del Consorzio;
e) deliberare sui regolamenti, sul piano di organizzazione del personale e sulle norme per il
funzionamento dei servizi;
f) deliberare sui programmi di attività del Consorzio e sui criteri per il finanziamento definitivo delle
opere;
g) determinare il perimetro interessato alle gestioni speciali di cui al secondo comma dell'art. 36;
h) approvare il bilancio preventivo e la relativa relazione, nonché le variazioni agli stanziamenti
che si rendessero necessarie in corso di esercizio;
i) approvare il rendiconto consuntivo e la relativa relazione;
l) deliberare l'assunzione dei mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali, salvo il
disposto del successivo art. 13, lett. h);
m) deliberare la partecipazione con responsabilità limitata ad enti, società e associazioni che
comunque si presenti di interesse per il Consorzio e per l'attività di bonifica;
n) deliberare l'istituzione di specifiche unità dotate di autonomia organizzativa per lo svolgimento
di attività di ricerca, formazione, dimostrazione in campo agricolo;
o) deliberare sui criteri per le concessioni di cui alle disposizioni in materia di conservazione delle
opere di bonifica e loro pertinenze;
p) redigere, alla scadenza del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria
sull'attività svolta, da inviare agli associati almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato
stesso;
q) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
r) deliberare in merito alle iniziative di cui al comma 4 dell'art. 3;
s) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Comitato amministrativo.
Articolo 11 - Convocazione del Consiglio dei Delegati
1. Il Consiglio dei Delegati viene convocato dal Presidente, previa deliberazione del Comitato
amministrativo, non meno di due volte all’anno. Deve altresì essere convocato quando ne sia
fatta richiesta da almeno un quinto dei Delegati mediante lettera raccomandata o in forma
telematica certificata recante l’indicazione degli argomenti da trattare, o su richiesta del Collegio
dei Revisori dei conti ai sensi del successivo art. 34, comma 15.
2. Le riunioni del Consiglio hanno luogo di norma nella sede consorziale. Le stesse possono
svolgersi a distanza, in videoconferenza, secondo le disposizioni contenute in apposito
regolamento, all’uopo approvato, che garantisce il rispetto dei principi di riservatezza, la presa
visione immediata degli atti, l’intervento nella discussione, lo scambio di documenti, l’espressione
del voto e l’approvazione del verbale.
3. La convocazione deve essere fatta a mezzo lettera raccomandata o in forma telematica
certificata, o altro sistema telematico che ne assicuri la tracciabilità, con invio almeno sette giorni
prima di quello fissato per l’adunanza.
4. Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione,
nonché l’ordine del giorno.
5. In caso d’urgenza la convocazione potrà essere fatta in forma telematica certificata o telegramma
da inviarsi non meno di due giorni prima della data della riunione.
6. Almeno 24 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno sono
depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei Delegati.
7. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all’ordine del giorno, dandone
comunicazione ai Delegati almeno 24 ore prima dell’adunanza. In questo caso, quando un quinto
dei presenti lo richieda, la trattazione dei nuovi argomenti dovrà essere differita alla riunione
successiva.
TITOLO III
Comitato amministrativo
Articolo 12 - Composizione del Comitato amministrativo
Il Comitato amministrativo è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti e da dieci membri, eletti
ai termini dell'art. 10.
Articolo 13 - Competenze del Comitato amministrativo
1. Spetta al Comitato amministrativo:
a) deliberare sulla convocazione del Consiglio dei Delegati;
b) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria e a qualsiasi
giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
c) predisporre i regolamenti, il piano di organizzazione del personale, le norme per il
funzionamento dei servizi e i modelli organizzativi;
d) provvedere all'assunzione e al licenziamento del personale;
e) predisporre il bilancio di previsione e il rendiconto, con i relativi riparti della contribuenza e gli
altri documenti allegati, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Delegati, nonché
proporre al Consiglio le variazioni al bilancio di previsione;
f) deliberare sui servizi di tesoreria e cassa;
g) deliberare sugli addebiti di contribuenza elaborati sulla base del piano di riparto e del bilancio
preventivo approvati dal Consiglio;
h) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia di
crediti, nonché sull'assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali per la
copertura della quota di spesa delle opere pubbliche a carico degli associati;
i) deliberare sui progetti, sulle perizie di variante, sulle proroghe e sulle relative domande di
concessione;
l) deliberare sull'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi;
m) deliberare sugli acquisti di valore superiore alla soglia massima attribuita alla competenza del
Presidente dallo stesso Comitato, sulle locazioni e conduzioni, sulle concessioni di godimento
temporaneo di beni immobili, nonché sui contratti onerosi a carattere permanente il cui valore
annuo sia superiore alla predetta soglia;
n) deliberare sulle licenze o concessioni temporanee;
o) deliberare la partecipazione ad accordi di collaborazione e di programma, patti territoriali e, in
generale, sull'adozione e la costituzione di moduli collaborativi con pubbliche amministrazioni,
organismi associativi, sindacali, nonché con soggetti privati;
p) provvedere, nei limiti fissati dal Consiglio dei Delegati, all'acquisto, alla costituzione e
all'alienazione di diritti reali immobiliari;
q) sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali;
r) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
s) provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri
organi consorziali sempreché non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio dei Delegati,
dandone notizia al Consiglio stesso nell'adunanza immediatamente successiva.
Articolo 14 - Urgenza
In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio dei Delegati, il Comitato
amministrativo delibera sulle materie di competenza del Consiglio stesso. Tali
deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio dei Delegati in occasione della
riunione immediatamente successiva.
Articolo 15 - Convocazione del Comitato amministrativo
1. Il Comitato amministrativo viene convocato non meno di sei volte all’anno d’iniziativa del
Presidente. Deve altresì essere convocato quando un terzo dei suoi componenti ne faccia
richiesta scritta indicando gli argomenti da trattare. Le riunioni del Comitato hanno luogo di norma
nella sede consorziale o a distanza, in videoconferenza, con le modalità di cui al precedente
articolo 11.
2. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata o in forma telematica certificata, o
altro sistema telematico che ne assicuri la tracciabilità, con invio ai componenti almeno sette
giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati
il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.
3. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma o in forma telematica
certificata da inviarsi non meno di due giorni prima della data della riunione.
4. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all’ordine del giorno dandone comunicazione
ai componenti del Comitato almeno 24 ore prima della adunanza.
5. Gli atti relativi agli argomenti da trattare sono depositati presso la segreteria del Consorzio, a
disposizione dei componenti del Comitato, almeno un giorno prima dell’adunanza.
TITOLO IV
Presidente - Vicepresidente - Delegato ministeriale e Delegato regionale
Articolo 16 - Presidente
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio:
a) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza, con facoltà di delegare, limitatamente agli atti
rientranti nelle proprie competenze statutarie e ordinamentali, il Direttore generale, i dirigenti e i
responsabili dei procedimenti;
b) firma gli addebiti di contribuenza;
c) presiede il Consiglio dei Delegati e il Comitato amministrativo;
d) sovraintende alla gestione del Consorzio ed assicura l'osservanza delle norme di legge e di
regolamento e dello Statuto;
e) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consorziali;
f) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni
aventi carattere d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Comitato amministrativo;
g) autorizza gli acquisti di valore inferiore o uguale alla soglia stabilita dal Comitato amministrativo,
i contratti onerosi a carattere permanente il cui valore annuo sia inferiore o uguale alla predetta
soglia, ordina i pagamenti e le riscossioni;
h) delibera, in caso d'urgenza tale da non consentire la convocazione del Comitato amministrativo,
sulle materie di competenza del Comitato amministrativo stesso, escluse quelle indicate all'art.
13, lettera r) e all'art. 14. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Comitato
entro il termine di trenta giorni.
2. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente del Consorzio è sostituito dal Vicepresidente
più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, il Presidente del
Consorzio è sostituito dall'altro Vicepresidente. Il Presidente può altresì delegare competenze ai
Vicepresidenti o ad altri Consiglieri su specifiche materie o argomenti.
Articolo 17 - Vicepresidenti
I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituiscono in
caso di sua assenza o impedimento.
Articolo 18 - Delegati del Ministero e della Regione
I Delegati eventualmente nominati dal Ministero dell'agricoltura e dalla Regione Emilia-Romagna di
cui all'art. 6, comma 2 acquistano la qualità di componenti del Comitato amministrativo, in aggiunta
agli altri componenti, con voto deliberativo.
Articolo 19 - Partecipazione ad invito al Comitato amministrativo
Il Presidente può invitare alle sedute del Comitato amministrativo soggetti rappresentativi degli
interessi e delle attività di interesse del Consorzio senza diritto di voto.
TITOLO V
Disposizioni comuni
Articolo 20 - Comunicazione dell'elezione
1. L'elezione a Presidente, a Vicepresidente e a componente del Comitato amministrativo deve
essere comunicata dal Consorzio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in forma
telematica certificata da inviarsi a tutti gli eletti alle cariche sociali entro cinque giorni dalla data
della votazione.
2. Nel caso in cui taluno degli eletti intenda non accettare la carica conferitagli, deve comunicarlo al
Consorzio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in forma telematica certificata
da inviarsi entro i dieci giorni successivi a quello della ricezione della comunicazione di nomina.
Verificandosi tali ipotesi, al suo posto subentra chi, tra i non eletti, ha ottenuto il maggior numero
di voti. Anche in questo caso valgono le procedure indicate nel presente articolo agli effetti della
comunicazione e della non accettazione della elezione.
3. Qualora il subentro non risulti possibile e nei casi diversi da quello della mancata accettazione,
valgono le norme del successivo art. 24.
4. In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, il Consiglio dei Delegati procederà a
nuova elezione.
Articolo 21 - Permanenza in carica
I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni. Le cariche di Presidente e
Vicepresidente sono riconfermabili una sola volta e comunque in accordo con quanto previsto dalle
norme regionali che disciplinano la materia degli Enti di bonifica.
Articolo 22 - Entrata in carica
1. I componenti del Consiglio dei Delegati entrano in carica all'atto della scadenza
dell'amministrazione uscente.
2. Il Presidente, i Vicepresidenti e gli altri componenti del Comitato amministrativo entrano in carica
all'atto della accettazione di cui al precedente articolo 19.
3. La scadenza di tutte le cariche si verifica in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno del ciclo
amministrativo, anche se l'entrata in carica sia avvenuta in epoca successiva al 1° gennaio del
primo anno del ciclo amministrativo.
4. Qualora le nuove cariche non siano state elette o non siano ancora perfezionate le nomine, come
previsto all'art. 19, gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione
interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione.
Articolo 23 - Dimissioni
1. Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in
forma telematica certificata diretta al Consorzio.
2. Le dimissioni hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte di coloro
che sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari.
3. Per quanto riguarda specificamente le dimissioni dalla carica di Delegato, queste hanno invece
effetto immediato, salvo che in conseguenza di esse il numero dei componenti del Consiglio dei
Delegati scenda al di sotto dei due terzi, nel qual caso si applica il disposto del comma
precedente.
Articolo 24 - Decadenza e revoca
1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, sopravvenga una
causa di ineleggibilità.
2. Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipino tre volte consecutive
alle riunioni del Consiglio dei Delegati o del Comitato amministrativo, nonché coloro i quali non
ottemperino all'obbligo previsto dal successivo art. 28.
3. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei Delegati, previa
comunicazione dei motivi dell'interessato.
4. Il Consigliere cessa dalla carica per successiva revoca, comunicata al Consorzio di secondo
grado, da parte dell’organo competente dell’ente da cui proviene la nomina.
5. La cessazione dalla carica dei Delegati comporta la perdita delle altre cariche consorziali.
Articolo 25 - Sostituzione
1. Quando il Presidente, i Vicepresidenti ed alcuno dei Componenti del Comitato amministrativo
cessino dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio dei Delegati provvederà alla loro sostituzione
nella prima riunione utile, da convocarsi entro novanta giorni dalla cessazione dalla carica.
2. In caso di decadenza, rinuncia o cessazione per qualsiasi motivo dei Delegati, gli associati
provvederanno a sostituirli entro novanta giorni dalla vacanza.
3. I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.
Articolo 26 - Rimborsi
Ai componenti degli organi consorziali spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento
del loro ufficio, nelle forme e con le modalità da prestabilirsi dal Consiglio dei Delegati, nel rispetto
delle norme vigenti, con apposita deliberazione.
Articolo 27 - Numero legale
1. Le adunanze del Consiglio dei Delegati sono valide con la presenza della maggioranza dei
Delegati in carica; quelle del Comitato amministrativo con la presenza di almeno la metà più uno
dei componenti, tra cui il Presidente o uno dei Vicepresidenti.
2. Il Consiglio dei Delegati, in assenza del Presidente e dei Vicepresidenti, elegge uno dei suoi
componenti alla presidenza della seduta.
Articolo 28 - Partecipazione dei dirigenti
1. Il Direttore generale partecipa alle sedute degli organi statutari con facoltà di parere consultivo.
Le funzioni di segretario vengono disimpegnate dal Direttore generale o, in caso di sua assenza
o impedimento, da un suo incaricato. Possono essere invitati a partecipare dal Presidente i
Direttori d’Area del Consorzio.
2. Durante le riunioni degli organi statutari possono essere chiamati a fornire chiarimenti su
determinate questioni i dipendenti del Consorzio ed anche altre persone.
Articolo 29 - Conflitto d’interessi
1. Il Delegato o il componente del Comitato che in merito all'oggetto di una determinata
deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve
darne notizia agli altri Delegati o componenti del Comitato ed astenersi dal partecipare alla
discussione e alla relativa deliberazione.
2. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferme restando
le responsabilità per danni, oltreché la possibilità di annullamento della deliberazione, nell'ipotesi
in cui senza il voto di chi doveva astenersi non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.
Articolo 30 - Votazioni
1. Di norma le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone,
ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta. La trattazione a distanza di argomenti che
richiedano votazione a scrutinio segreto può avvenire solo se può essere garantita l’espressione
del voto con modalità che ne assicuri la legittima riservatezza, la sicurezza della provenienza e
la non modificabilità dello stesso.
2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
3. Le deliberazioni di cui all’art. 10, lettera c), aventi ad oggetto la ripartizione tra gli associati delle
dotazioni idriche nell’ambito della portata concessa al Consorzio di secondo grado in derivazione
dal Po, assunte a maggioranza assoluta, sono valide ove le stesse importino modifiche
proporzionali alle dotazioni in atto di tutti gli associati, compatibilmente con quanto previsto a
riguardo dei sottosistemi di cui all’art. 39, secondo comma. In caso contrario, è richiesto anche il
preventivo, formale consenso degli associati interessati.
4. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta nella stessa adunanza e,
qualora permanga la parità, prevale il voto del Presidente.
5. Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti
espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede
bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.
6. In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione, che sarà
valida qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.
7. Coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 28, primo comma, non sono
considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.
Articolo 31 - Verbalizzazione
1. Per ogni adunanza viene redatto un verbale che deve contenere la data, l'ora e il luogo
dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli
assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve
riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in
quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun
argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.
2. I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario, nonché dagli
eventuali scrutatori.
Articolo 32 - Pubblicazione
Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate nell'albo telematico sul sito
internet istituzionale del Consorzio per tre giorni lavorativi consecutivi non oltre il decimo giorno
successivo alla data della loro adozione. Le deliberazioni di cui sia dichiarata l'urgenza sono
pubblicate solamente nel giorno immediatamente successivo. Gli atti che rappresentano allegati di
provvedimenti deliberativi debbono essere tenuti, per due giorni successivi a quelli di pubblicazione,
a disposizione di chi abbia interesse a prenderne visione.
Articolo 33 - Opposizioni
1. Contro le deliberazioni gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha
emanate entro dieci giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione.
2. L'atto di opposizione è esaminato nella prima adunanza dell'organo competente ed è deciso con
motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente in forma telematica certificata o, in via
residuale, mediante raccomandata entro i successivi sei giorni.
3. L'opposizione non sospende l'esecutorietà della deliberazione.
Articolo 34 - Accesso agli atti
Le deliberazioni degli organi consorziali sono pubbliche; nei casi in cui contengano elementi di
riservatezza sono accessibili conformemente alle norme vigenti.
TITOLO VI
Collegio dei Revisori dei conti
Articolo 35 - Collegio dei Revisori dei conti
1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal
Consiglio dei Delegati fra gli iscritti nel Registro dei revisori legali.
2. Uno dei tre membri effettivi potrà essere nominato su richiesta della Regione Emilia-Romagna.
3. La Presidenza del Collegio spetta al Revisore nominato su richiesta della Regione Emilia-
Romagna o a uno dei Revisori nominati dal Consiglio dei Delegati in mancanza della anzidetta
richiesta.
4. Sono cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di Revisori dei conti quelle indicate nel
precedente art. 9 del presente Statuto.
5. Non possono inoltre essere eletti Revisori i componenti del Consiglio dei Delegati e i dipendenti
del Consorzio, nonché i loro parenti e affini entro il quarto grado.
6. I componenti del Collegio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
7. Il Collegio dei Revisori dei conti:
a) vigila sulla gestione amministrativo-contabile del Consorzio;
b) presenta al Consiglio dei Delegati una relazione sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.
8. Il Collegio dei Revisori dei conti assiste alle adunanze del Consiglio dei delegati e del Comitato
amministrativo.
9. I Revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di
ispezione e di controllo, dandone successiva, immediata comunicazione scritta al Presidente del
Collegio.
10. Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a due riunioni consecutive del Collegio, decade
dalla carica.
11. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio dei Delegati provvede, con le
modalità di cui al primo comma del presente articolo, alla sostituzione dei Revisori effettivi o
supplenti entro la prima riunione utile del Consiglio dei Delegati, da convocarsi entro novanta
giorni dalla vacanza. I Revisori così nominati decadono insieme con quelli in carica all'atto della
loro nomina.
12 I Revisori supplenti - con precedenza al più anziano di età - sostituiscono gli effettivi che cessano
dalla carica, nelle more dell'emanazione del provvedimento d'integrazione del Collegio di cui al
comma 11.
13. Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto un verbale che deve essere trascritto in
apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.
14. Il Collegio delibera a maggioranza; i dissenzienti hanno diritto di far iscrivere a verbale i motivi del
proprio dissenso.
15. Qualora il Collegio dei Revisori accerti gravi irregolarità, dovrà chiedere al Comitato
amministrativo l'immediata convocazione del Consiglio dei Delegati.
16. Ai Revisori dei conti effettivi viene corrisposto un compenso annuo da determinarsi dal Consiglio
dei Delegati all'atto della loro elezione.
TITOLO VII
Ordinamento degli Uffici
ART. 36 - Struttura organizzativa e compiti del Direttore
1. La struttura organizzativa del Consorzio è definita dal “Piano di Organizzazione Variabile”.
2. Il Direttore dirige, coordina e controlla l’attività della struttura, secondo i principi di trasparenza ed
efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura,
assicurandone il buon funzionamento.
3. Assegna ai dirigenti d’Area gli obiettivi e verifica il raggiungimento dei risultati, informando
ordinariamente il Presidente sull’andamento della gestione.
4. Formula proposte su obiettivi, piani e programmi di attività ed esprime pareri agli organi di
amministrazione, dando attuazione, attraverso la struttura organizzativa, alle deliberazioni
adottate dai medesimi.
5. Ferme restando le competenze e le responsabilità assegnate dalla legge a specifiche figure
professionali, risponde all’Amministrazione dell’andamento della gestione.
6. Spetta in particolare al Direttore:
a) adottare – nel rispetto del POV e delle altre determinazioni assunte dagli organi consortili – gli
atti di organizzazione delle risorse umane dando attuazione ai provvedimenti degli organi;
b) presiedere le commissioni di gara e di concorso, esclusi i casi di incompatibilità previsti dalla
legge, quando non abbia designato altro dirigente in possesso dei requisiti professionali
adeguati all’attività;
c) curare l’esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;
d) firmare i contratti deliberati dall’Amministrazione ad esclusione di quelli riservati al Presidente;
e) rilasciare in via ordinaria i provvedimenti di autorizzazione, licenza, permesso e concessione
conformi al regolamento sulle concessioni approvato, sottoponendo all’approvazione del
Comitato amministrativo i casi di particolare rilevanza;
f) adottare gli atti ad esso attribuiti dallo Statuto, dai regolamenti o delegati dal Presidente.
ART. 37 - Regolamenti interni
L'ordinamento degli uffici, le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei dipendenti consorziali nonché tutto
quanto riguarda il funzionamento dell'amministrazione e dei servizi del Consorzio, sono disciplinati,
per quanto non disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dal presente Statuto, da appositi
regolamenti interni di competenza del Consiglio dei Delegati.
TITOLO VIII
Spese consorziali e contribuenza
Articolo 38 - Bilancio
1. L’esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio preventivo è approvato non oltre il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui
il bilancio si riferisce.
3. Il rendiconto consuntivo è approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura
dell'esercizio finanziario.
Articolo 39 - Imputazione e ripartizione delle spese
1. Le spese consorziali e le relative contabilità vengono imputate, secondo la loro natura e
destinazione, ai seguenti centri di costo:
- funzionamento dell'ente;
- costruzione di opere di bonifica o irrigazione;
- manutenzione del sistema idrico di bonifica o irrigazione;
- esercizio del sistema idrico di bonifica o irrigazione;
- attività di ricerca e agronomico-ambientali.
2. Possono essere anche costituiti altri centri di costo per opere interessanti uno o più sottosistemi
del comprensorio.
3. Le spese gravanti sugli associati vengono ripartite sulla base dei seguenti criteri principali:
dotazione idrica e volume idrico utilizzato nell'anno.
4. La funzione di Cassa del Consorzio è affidata a un Istituto di credito abilitato secondo le normative
nazionali. Il cassiere introita, alle rispettive scadenze, le rate dei contributi consorziali e provvede,
in base agli ordini di riscossione emessi dal Consorzio, all'incasso delle altre entrate consorziali.
Dà inoltre esecuzione ai mandati di pagamento.
5. I mandati di pagamento e gli ordini di riscossione sono firmati dal Direttore e dai Funzionari
designati con apposita deliberazione del Comitato amministrativo.
Articolo 40 - Centro di costo Funzionamento dell'ente
1. Le spese per il funzionamento del Consorzio di secondo grado, che non siano coperte dagli introiti
derivanti da attività sostenute con finanziamenti pubblici o privati, sono poste a carico degli
associati in misura direttamente proporzionale alla dotazione idrica assegnata ad ognuno di essi.
2. Le spese per il funzionamento del Consorzio comprendono:
- oneri patrimoniali (acquisto, conservazione e gestione dei beni mobili e immobili di proprietà
dell'ente);
- oneri relativi ai servizi generali (organi consortili; sede consortile; funzionamento degli uffici;
partecipazione ad enti, società ed associazioni; imposte, tasse e contributi; assicurazioni di
carattere generale; spese legali e competenze professionali; gestione sistemi qualità e modelli
organizzativi; comunicazione; ecc.) con esclusione di quelli relativi alla costruzione, alla
manutenzione e all'esercizio delle opere;
- personale amministrativo e personale agronomico-ambientale per la parte non coperta da
finanziamenti pubblici o privati;
- oneri di finanziamento connessi;
- ogni altro onere non imputabile agli altri centri di costo.
Articolo 41 - Centro di costo Costruzione
1. Le spese per la costruzione delle opere del sistema idrico del Canale Emiliano Romagnolo
comprendono:
- oneri per la progettazione,
- oneri per l'attuazione dei progetti,
secondo l'individuazione figurante nell'ordinamento dei lavori pubblici.
2. Gli oneri per la progettazione, generalmente anticipati dal Consorzio, vengono di norma
recuperati a carico delle spese generali riconosciute dal soggetto finanziatore a finanziamento
avvenuto.
3. Gli oneri per l'attuazione devono di norma trovare copertura integrale nel quadro economico del
progetto proposto al pubblico finanziamento.
4. Ogni diversa soluzione, che comprenda l'assunzione parziale di oneri a carico del Consorzio,
deve essere preventivamente autorizzata dal Comitato amministrativo. In tal caso, la parte non
compresa nel finanziamento pubblico viene ripartita tra i soli associati direttamente o
indirettamente interessati dall'intervento in progetto.
5. Possono rientrare tra le spese di costruzione anche lavori di manutenzione straordinaria sulle
opere del sistema, qualora coperti in tutto o in parte da pubblici finanziamenti in dipendenza della
relativa disponibilità e accessibilità.
Articolo 42 - Centri di costo Manutenzione ordinaria ed Esercizio
1. Le spese di manutenzione e di esercizio delle opere del sistema idrico del Canale Emiliano
Romagnolo vengono distinte geograficamente con riguardo ai sottosistemi indicati all'art. 4.
2. La dotazione idrica assegnata a ciascun associato è espressamente riferita a uno o più dei
sottosistemi e non è, di norma, intercambiabile a causa dei vincoli posti dall'idraulica del sistema,
fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 43.
3. Le spese di manutenzione ordinaria e di esercizio afferenti al sottosistema comune (Palantone -
Attenuatore delle piene del Reno) sono poste a carico di tutti gli associati.
4. Le spese relative a ciascuno degli altri sottosistemi sono poste a carico degli associati serviti dalle
relative opere, e più precisamente:
- opere in linea: tutti gli associati serviti senza riguardo alla posizione occupata;
- opere puntuali (impianti, stazioni): gli associati serviti in via esclusiva;
- opere ad uso plurimo e reti di distribuzione irrigua: gli associati serviti in via esclusiva al netto
della quota parte eventualmente coperta da soggetti non associati.
Articolo 43 - Opere ad uso plurimo
1. Sono opere ad uso plurimo quelle realizzate dal Consorzio di secondo grado a valere sulle
specifiche leggi di finanziamento, costruite in derivazione dal Canale principale al fine di
consentire oltre all'uso irriguo anche utilizzazioni diverse.
2. Nel rispetto dell'ordinamento della bonifica e delle competenze attribuite ai Consorzi di primo
grado, il Consorzio di secondo grado - ancorché designato quale soggetto attuatore - ad avvenuto
collaudo ne promuove la consegna e l'intestazione a tutti gli effetti all'associato competente per
territorio, anche attraverso l'adozione da parte del Ministero competente di ogni atto al riguardo
necessario.
3. Restano comunque nella competenza del Consorzio di secondo grado i rapporti, in qualunque
forma, con soggetti terzi in ordine alle eventuali utilizzazioni non irrigue delle acque del sistema
idrico del Canale Emiliano Romagnolo a mezzo delle opere medesime.
4. L'ente di secondo grado, sino all'avvenuta consegna, controlla il buon uso e la corretta
manutenzione delle opere, avendo facoltà di intervenire a propria cura in caso di urgenza o di
inerzia dell'associato, con addebito a quest'ultimo delle spese al netto della quota parte
eventualmente coperta da terzi.
5. Il Consorzio di secondo grado mantiene la titolarità delle opere solo in presenza di disposizioni,
anche di natura convenzionale tra l'ente e soggetti terzi, che ne prevedano la gestione a cura del
Consorzio o di società dallo stesso partecipate.
6. Le spese conseguenti a tali disposizioni o convenzioni e le spese di partecipazione a tali società,
che non afferiscano esclusivamente alla funzione irrigua delle opere, si assumono, salvo
espressa determinazione contraria in sede di avvio del procedimento, ricadenti tra le spese di
funzionamento dell'ente e vengono ripartite con i criteri di cui all'articolo 37.
7. In ogni caso, le spese afferenti alla gestione irrigua delle opere vengono sostenute dai soli
associati agricoli interessati.
Articolo 44 - Centri di costo Manutenzione ordinaria ed Esercizio: composizione delle spese
1. Le spese di manutenzione ordinaria e di esercizio, in riferimento alle opere del sistema idrico del
Canale Emiliano Romagnolo, comprendono:
oneri fissi indipendenti dall'esercizio delle opere:
- canoni (concessioni di derivazione, di vettoriamento, ecc.);
- assicurazioni, utenze, tasse, servizi pubblici;
- manutenzione delle opere civili, delle pertinenze e della rete scolante limitrofa;
- polizia idraulica e sorveglianza;
- personale tecnico addetto alle predette operazioni;
- oneri per la mobilità e la telefonia del predetto personale;
- oneri di finanziamento connessi e, in via residuale, ogni altro onere riconducibile alla
manutenzione delle opere del sistema idrico;
oneri variabili direttamente o indirettamente legati all'esercizio delle opere:
- manutenzione delle opere elettromeccaniche;
- misure e controlli sul sistema idrico;
- controllo della qualità delle acque;
- attrezzature e materiali di consumo;
- operazioni di pulizia del canale e delle griglie ferma erbe;
- personale tecnico addetto alle predette operazioni;
- oneri per la mobilità e la telefonia del predetto personale;
- oneri di finanziamento connessi,
e, in via residuale, ogni altro onere riconducibile all'esercizio delle opere del sistema idrico.
Articolo 45 - Manutenzione ordinaria ed Esercizio: criteri di riparto
1. Per ciascun sottosistema, gli oneri fissi di manutenzione e di esercizio vengono ripartiti tra gli
associati serviti in proporzione alla dotazione di ciascuno; gli oneri variabili in proporzione al
volume idrico utilizzato nell'anno.
2. Per il sistema comune Palantone - Attenuatore e per gli Adduttori CER principale e CER ovest,
alimentati dalla derivazione dal fiume Po, il riparto tra gli associati tiene conto anche del periodo
stagionale di utilizzazione delle opere, attraverso l'applicazione di un coefficiente amplificatore
convenzionale stabilito dal Comitato amministrativo.
3. Per il sottosistema Diramazione Riolo-Reno - Traversa Volta Scirocco, alimentato ordinariamente
dal fiume Reno e sussidiariamente dal fiume Po, si tiene conto della stagionalità delle utilizzazioni,
sulla base del coefficiente amplificatore di cui sopra, limitatamente alle sole derivazioni dal fiume
Po.
Articolo 46 - Manutenzione ed esercizio: casi particolari
1. In deroga al principio di non intercambiabilità tra sottosistemi della dotazione idrica assegnata a
ciascun associato, sino al momento della saturazione della portata di progetto di ciascun nucleo
geografico può essere consentita, su richiesta e se tecnicamente possibile, l'utilizzazione di
acqua in sottosistemi diversi, con accollo dei relativi oneri.
2. Per fronteggiare esigenze temporanee e particolari, può essere consentita su richiesta, se
tecnicamente possibile senza pregiudizio per gli altri associati, l'utilizzazione di una portata
superiore alla dotazione idrica assegnata.
3. A fronte di tale provvisorio beneficio, la dotazione idrica dell'associato autorizzato al supero viene
convenzionalmente aumentata, ai fini della ripartizione delle spese di manutenzione dell'ente, in
proporzione all'entità e alla durata del supero, da un fattore amplificatore stabilito dal Comitato
amministrativo.
Articolo 47 - Fondo ricostituzione impianti
1. In armonia con quanto stabilito dall'articolo 20, comma 2 del R.D.13 febbraio 1933 n. 215 "Nuove
norme per la bonifica integrale", il Consorzio istituisce e mantiene un fondo per la ricostituzione
degli impianti e per gli interventi di emergenza.
2. Tale fondo, destinato alla copertura di interventi imprevisti e straordinari necessari alla continuità
dell'esercizio del sistema idrico, con esclusione dunque delle normali operazioni manutentorie,
viene alimentato:
- con gli introiti provenienti dalla cessione d'acqua a terzi non agricoli, al netto dei costi di
produzione direttamente o indirettamente sostenuti;
- con eventuali stanziamenti a bilancio gravanti sugli associati.
3. Sono escluse dall'accesso al fondo le reti di distribuzione irrigua e le diramazioni ad uso plurimo non adibite a significative cessioni d'acqua a terzi.
Articolo 48 - Attività agronomico-ambientali
1. Le spese per attività agronomico-ambientali comprendono:
- oneri per la realizzazione di progetti di ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica e
divulgazione, per la parte non coperta da finanziamenti pubblici o privati;
- oneri per iniziative di carattere agronomico-ambientale svolte a favore del Consorzio e degli
associati;
- oneri di finanziamento connessi.
2. Le spese per dette attività sono poste a carico degli associati, in proporzione alla dotazione di
ciascun associato.
Articolo 49 - Addebiti
I contributi a carico degli associati, imposti con i criteri di riparto di cui ai precedenti articoli, vengono
riscossi a mezzo note di addebito da onorarsi con le modalità e le scadenze stabilite dal Consiglio
dei Delegati entro i seguenti termini:
- funzionamento dell'ente: entro l'anno di riferimento;
- manutenzione ed esercizio del sistema idrico, attività agronomico-ambientali: entro il 30 settembre
dell'anno successivo a quello di riferimento.
Art. 50 - Recesso dell’associato
1. La qualità di associato è permanente. L'associato può sempre recedere se non ha assunto
l'obbligo di permanere per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere
comunicata per iscritto al Presidente del Consorzio di secondo grado e ha effetto con lo scadere
dell’anno successivo a quello in cui è stata effettuata purché sia presentata almeno sei mesi prima
della fine dell’anno.
2. Le quote di dotazione dell’associato sono acquisite da altro subentrante avente diritto in base allo
Statuto ovvero in caso di mancato subentro dagli altri associati.
3. L’associato, che recede o che comunque abbia cessato di appartenere al Consorzio, non può
ripeterei contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Ente.
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